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Fnsi 01/08/2012
Lettera del segretario Fnsi a cdr, fiduciari e assostampa
Sostituzioni ferie: vincoli per stagisti, praticanti e pensionati

Con l’approssimarsi delle ferie estive si ripresenta il problema della sostituzione dei redattori assenti per ferie mediante l’utilizzo di stagisti, praticanti o di giornalisti pensionati. Al riguardo vogliamo ricordare ai Comitati di redazione che i giornalisti assenti per ferie possono essere sostituiti esclusivamente tramite l’assunzione di giornalisti con contratto a termine e con identico trattamento economico-normativo del giornalista sostituito. In nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti, studenti in stage formativi, giornalisti pensionati.

Fermo restando che gli stage degli allievi delle scuole di giornalismo hanno carattere esclusivamente formativo, le aziende editoriali sono impegnate, tramite la fieg, ad utilizzarli sulla base del protocollo d’intesa 7 giugno 1993 tuttora in vigore.
Il richiamato protocollo d’intesa prevede che l’effettuazione degli stage non deve comportare “l’instaurazione di alcun rapporto giuridico tra l’azienda e l’allievo”. Di conseguenza lo stagista, non essendo a nessun effetto un lavoratore, né subordinato né autonomo, non può svolgere alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale.
È, quindi, questo il primo punto sul quale i Cdr devono vigilare, chiedendo alle rispettive aziende di essere messi tempestivamente a conoscenza, ai sensi dell’art. 34, sul numero, i nomi, l’ambito temporale del loro utilizzo, le scuole di provenienza e il percorso formativo da realizzare per gli stagisti.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del punto 8 dell’all. D (protocollo di consultazione sindacale), del vigente contratto collettivo, nelle aziende editoriali per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi con decreto del Ministero del Lavoro e che abbiano fatto ricorso alla cigs, è assolutamente vietato “procedere all’effettuazione di stage per borsisti e allievi”. La norma è inderogabile.
Lo stagista, in particolare, ancorché iscritto nel registro dei praticanti, è presente in azienda esclusivamente per lo svolgimento di una fase di apprendimento pratico: non può, quindi, se non in termini di mera simulazione, essere inviato a seguire avvenimenti, né impaginare, né titolare, né scrivere articoli destinati alla pubblicazione, né può operare al desk, né può essere accreditato quale rappresentante della redazione a conferenze stampa o manifestazioni pubbliche.
La violazione di questi limiti determina una violazione di norme imperative di legge e l’automatica trasformazione del rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione delle disposizioni contrattuali, retributive, contributive e fiscali previste per i lavoratori subordinati.
Il praticante, a sua volta, non può esercitare le mansioni del redattore. Il suo percorso di pratica è definito nell’art. 35 del contratto, che prevede esplicitamente l’obbligo di rotazione in più servizi e l’affidamento alla guida di un caposervizio o di un tutor.
Il giornalista pensionato, come è noto, non può sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato come redattore. In questo caso perderebbe il diritto alla pensione e non sarebbe più pensionato. Ne consegue che i giornalisti pensionati, i quali possono avere rapporti di collaborazione autonoma, (nei limiti previsti dalle norme regolamentari Inpgi), non possono mai svolgere, in quanto tali, le mansioni proprie del redattore. Vanno inoltre verificate forme anomale di impiego di giornalisti pensionati per attività  che integrino prestazioni proprie al lavoro dipendente, ancorché “coperte” da contratti di collaborazione autonoma.
Da quanto sopra, emerge con la massima evidenza che gli stagisti, i praticanti e i giornalisti pensionati non possono sostituire redattori (o qualifiche superiori) in ferie.
Sarebbe, pertanto, opportuno, che i Comitati di redazione si attivino per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art. 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle AA.RR.SS. competenti e a questa Federazione.

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