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Lavoro Autonomo -- Lavoro autonomo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E' costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.


CIRCOLARE DELLA FNSI AI COMITATI E FIDUCIARI DI REDAZIONE E ALLE AA.RR.SS.

Oggetto: tutela collaboratori autonomi

Cari colleghi,

alcuni Comitati e Fiduciari  di redazione ci hanno chiesto se sia loro competenza poter intervenire e, in caso affermativo, in che termini, per la tutela dei diritti dei collaboratori autonomi.

Al riguardo dobbiamo ricordare che ai sensi dell’art.34 del vigente cnlg il Comitato di redazione è tenuto a controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e a intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale. Inoltre, ha il diritto-dovere di esprimere le sue valutazioni sull’organizzazione del lavoro redazionale e dei singoli servizi.

Ciò premesso, occorre ricordare che l’accordo collettivo nazionale che regola le prestazioni di lavoro giornalistico di natura autonoma e quelle dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) costituisce parte integrante del contratto collettivo ed è, di conseguenza, materia sulla quale il Comitato di redazione è tenuto ad intervenire per la sua puntuale applicazione.

Sulla base delle richiamate norme contrattuali è pertanto evidente che la risposta sul quesito posto non può essere che affermativa. I comitati e i Fiduciari di redazione possono intervenire anche per la tutela dei diritti legali e contrattuali dei lavoratori autonomi.

Il loro intervento deve, in via principale, essere finalizzato alla verifica della corretta applicazione dell’accordo collettivo nei confronti dei co.co.co. e dei freelance. Sono perciò tenuti a controllare che:

1)      ogni collaboratore (co.co.co) abbia un contratto di assunzione scritto;

2)      nella lettera di contratto siano specificati i requisiti: dell’inizio della collaborazione, della durata del rapporto, del tipo di prestazioni richieste, del corrispettivo pattuito, dei tempi e delle modalità di pagamento.

Inoltre, la norma contrattuale stabilisce che il pagamento delle prestazioni dei collaboratori autonomi deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione dell’articolo richiesto. È evidente, quindi, che i Comitati e i Fiduciari di redazione hanno il compito di verificare il rispetto dei termini di pagamento.

Ma, come precisato all’inizio, oltre agli aspetti contrattuali, i Comitati e Fiduciari di redazione sono tenuti ad intervenire per verificare l’applicazione nella loro testata delle norme di legislazione sociale. Questa disposizione riguarda non soltanto i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori autonomi. I Comitati e Fiduciari di redazione devono vigilare sulla corretta applicazione delle leggi sul lavoro anche nei confronti dei co.co.co. e dei freelance.

Tutto ciò premesso, si deve considerare che il fenomeno dell’utilizzo dei lavoratori autonomi, un tempo marginale, sta acquisendo una dimensione sempre più rilevante nell’organizzazione del lavoro. Ne consegue che, proprio per le competenze specifiche che i Comitati e Fiduciari di redazione hanno riguardo all’organizzazione del lavoro, non può, in nessun caso, essere trascurato nei momenti di confronto con il direttore e con l’azienda l’utilizzo e il ricorso a forme di lavoro autonomo.

Non è, inoltre, da escludersi, anzi è auspicabile, che i Comitati e Fiduciari di redazione in quanto titolari del diritto della stipula di accordi collettivi di 2° livello possano, in sede di rinnovazione degli integrativi aziendali, chiedere di concordare i livelli dei compensi minimi inderogabili per i collaboratori autonomi utilizzati dall’azienda.

Infine, per quanto riguarda le modalità di esercizio dei poteri dei Comitati e Fiduciari di redazione si suggerisce di individuare, laddove sia possibile, fra gli stessi componenti del Cdr, un collega che possa rappresentare un punto di riferimento per i collaboratori autonomi. Il che può facilitare il rapporto diretto, per ogni necessità, del singolo collaboratore con il Comitato di redazione.

La Federazione della Stampa è da tempo impegnata nel promuovere iniziative e creare strumenti che possano sostenere e tutelare in ogni sede la numerosa platea dei collaboratori autonomi. Come vi è certamente noto è stata istituita una Commissione per il lavoro autonomo, presieduta dal collega Enrico Ferri, componente della Giunta Esecutiva, e il cui coordinatore, eletto dalla Commissione stessa, è il collega Maurizio Bekar. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutte le 20 associazioni regionali federate.

Nell’invitare, pertanto, tutti i Comitati e Fiduciari di redazione a promuovere le necessarie azioni di tutela dei collaboratori, si conferma che il presidente, il coordinatore e i rappresentanti regionali della Commissione sono a vostra disposizione per ogni necessità, anche di intervento e di supporto alla vostra attività sindacale.

Il Presidente della Commissione lavoro autonomo
Enrico Ferri                                         

Il Segretario Generale della FNSI
Franco Siddi

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