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UNGP - Unione Nazionale Giornalisti Pensionati Corso Vittorio Emanuele II, 349 - 00186 Roma Tel. 06/6833879
http://www.ungp.it
Presidente Giuseppe Iselli
Vice Presidenti Guido Bossa (vicario) Antonio De Vito
Segretario generale Mauro Lando
Tesoriere Claudio Cojutti
Comitato esecutivo (consiglieri) Paolo Aquaro Francesco Brozzu Gianfulvio Bruschetti Claudio Cojutti Dario De Liberato Mauro Lando Alfredo Maria Rossi Giuliana Sgrena Mario Talli
Revisori dei Conti Giovanni (Vanni) Carisi Gianluigi Corti Cristofaro Rino Labate Domenico Marcozzi Neri Paoloni Mario Petrina Roberto Tafani
MOZIONE APPROVATA AL CONGRESSO UNGP DI BERGAMO 9 /10 GENNAIO 2011
I delegati partecipanti al V congresso dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, impegnati con tutti i giornalisti italiani sui temi irrinunciabili della libertà e della qualità dell’informazione, approvano la relazione del Presidente Giuseppe Iselli e concordano sulle linee fondamentali di strategia dell'Unione per il prossimo mandato riguardanti in particolare il Fondo di perequazione, l'abbattimento del divieto di cumulo, i prepensionamenti, la soluzione del problema delle quote, l'adesione decisa e responsabile dell'Unione all'azione del sindacato sui fronti più esposti: dalla solidarietà, alla difesa dei giovani e dei precari, alla salvaguardia dell'INPGI e della CASAGIT.
In particolare:
FONDO PEREQUATIVO. L'importante conquista, inserita nell'ultimo Contratto nazionale di lavoro è anche il risultato dell'impegno e della pressione dell'Unione. Il Fondo, come riconosciuto dalla delibera n. 139 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI e ratificata dai Ministeri vigilanti, è uno strumento a favore di tutti i pensionati, quelli di oggi ma ancor più quelli che in futuro lasceranno il lavoro godendo di trattamenti pensionistici inferiori a quelli attualmente erogati. Il Congresso ribadisce l'esigenza che l'Unione sia rappresentata nel Comitato di gestione che verrà istituito preso l'INPGI, e chiede che le norme del Regolamento, in via di definizione in accordo con la FNSI, assicurino la corretta gestione del Fondo, evitando ogni forma di stravolgimento di un importante e innovativo istituto contrattuale.
Il congresso, inoltre, invita la FNSI a valutare la possibilità di creare un analogo Fondo per il lavoro autonomo, compatibilmente con le normative di legge vigenti.
CUMULO. Il Congresso ritiene che sia ormai tempo di abolire anche per i giornalisti, con le gradualità necessarie, ogni divieto, anacronistico e immotivato, di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro autonomo. Il rilevante aumento dei prepensionamenti, che manda in quiescenza molte colleghe e colleghi giovani e professionalmente validi, sta impoverendo le redazioni. L'esperienza dei pensionati, se ben gestita da una normativa coraggiosa, può arricchire l'informazione di qualità, senza sovrapporsi nè penalizzare i colleghi delle redazioni.
PREPENSIONAMENTI. Il Congresso impegna la FNSI a lavorare in favore di una revisione delle norme sui prepensionamenti che preveda una puntuale verifica della crisi industriale e l’obbligo per le aziende di assumere a tempo indeterminato, sotto il controllo del cdr, una quota percentuale di giovani disoccupati per ogni quota di anziani che vanno in pensione.
QUOTE ASSOCIATIVE. La soluzione di questo problema, dopo anni di mortificante giungla contributiva, consentirà all'Unione di vivere ed operare senza dover elemosinare favori. L'Unione nazionale giornalisti pensionati, organismo di base della FNSI a norma dell'articolo 38 dello Statuto, ha pieno diritto di autofinanziarsi sanando le disparità attualmente esistenti fra gli iscritti ad associazioni di stampa diverse. Il Congresso affida ai nuovi Organi dell'Unione, d'intesa con la FNSI e le Associazioni regionali, il compito di proporre soluzioni idonee a risolvere una questione da troppo tempo aperta.
RAPPORTI CON IL SINDACATO. La FNSI è la nostra casa comune: in essa ci riconosciamo tutti e ad essa, al nostro sindacato, intendiamo offrire, in spirito unitario, uno specifico contributo di idee e di proposte, attenti all'evoluzione della società, ai problemi nuovi aperti dalla trasformazione dello Stato sociale, alla necessità di salvaguardare le conquiste di decenni di lotte unitarie adattandole ai tempi mutati.
INPGI e CASAGIT. La difesa degli Enti di categoria, della loro indipendenza, del loro patrimonio, insieme alla qualità del loro funzionamento sono impegni prioritari non solo per i pensionati ma per tutti i giornalisti italiani. Non si tratta di privilegi ma di "beni comuni", conquistati e consolidati nel tempo, che ci vengono invidiati dai colleghi di altri Paesi che ne sono privi. Il Congresso asseconda l'impegno di INPGI e CASAGIT ad aprirsi ulteriormente ai colleghi impegnati nei nuovi media.
PARI OPPORTUNITA'. Al pari della FNSI, l'Unione pensionati è impegnata a favorire concretamente, a partire da questo congresso, la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi dell'Unione.
SOLIDARIETA'. Il Congresso ritiene che il lavoro dei giovani colleghi si possa e si debba tutelare privilegiando la solidarietà e superando artificiose divisioni e polemiche generazionali.
Il sindacato unitario dei giornalisti italiani deve spendere il prestigio e il patrimonio di credibilità consolidato nel corso della fin qui vittoriosa mobilitazione contro le leggi-bavaglio per aprire un nuovo e non meno impegnativo fronte di lotta contro la precarietà e l'emarginazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'informazione, soprattutto le giovani leve, che sta assumendo forme parossistiche e lesive della dignità del lavoro. Centinaia di persone, che operano soprattutto nei nuovi media ma non solo, e che noi consideriamo nostre colleghe e nostri colleghi, sono prive di ragionevoli prospettive professionali e pensionistiche. E' una situazione che mortifica gli interessati, compromette la qualità dell'informazione, discredita le aziende. Superarla con soluzioni compatibili ed equilibrate deve essere interesse comune, e il sindacato deve stimolare un confronto costruttivo sul tema, ben sapendo che, come è stato autorevolmente detto, "se non apriamo a questi ragazzi nuove possibilità di occupazione e di vita dignitosa, nuove opportunità di affermazione sociale, la partita del futuro è persa non solo per loro, ma per tutti, per l'Italia: ed è in scacco la democrazia". L'UNGP si impegna a fare la sua parte.
Bergamo, 10 gennaio 2011
STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP)
ARTICOLO 1
L'Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati è l'organizzazione sindacale di base dei giornalisti pensionati dell'I.N.P.G.I., costituita nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana secondo quanto prevede l'art.37 dello Statuto della Federazione stessa.
L'U.N.G.P. ha sede in Roma.
All'U.N.G.P. possono essere iscritti, su domanda, in un apposito elenco di "soci aggregati", anche i titolari di pensione di reversibilità, indiretta e supplementare, erogata dall'I.N.P.G.I. e la cui partecipazione associativa é definita dal Regolamento nell’ambito dei Gruppi regionali e interregionali.
In caso di mancato rinnovo della iscrizione o comunque di perdita della qualità di socio, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti della Unione.
ARTICOLO 2
Gli scopi dell'organizzazione sono: tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti pensionati, rappresentandoli nelle istanze sindacali, previdenziali e assistenziali; valorizzare l'apporto che essi possono dare alle Associazioni di categoria e al perfezionamento professionale delle nuove leve, sulla base della loro esperienza di lavoro; promuovere l’attività culturale.
L'U.N.G.P. tutela parimenti i titolari di pensione di reversibilità, indiretta e supplementare, erogate dall'I.N.P.G.I.
ARTICOLO 3
I giornalisti iscritti alle Associazioni regionali o interregionali di stampa e titolari di pensione diretta dell'I.N.P.G.I. hanno il diritto, accettandone norme e regolamento e versando il contributo di servizio dello 0,30, di far parte dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati.
ARTICOLO 4
L'U.N.G.P. si articola in Gruppi regionali o interregionali con la stessa giurisdizione territoriale delle rispettive Associazioni regionali e interregionali di stampa. Ogni Gruppo è regolato da uno statuto conforme alla normativa dello Statuto dell'Unione.
ARTICOLO 5
Gli organi dell'Unione sono:
a) IL CONGRESSO NAZIONALE; b) IL CONSIGLIO NAZIONALE; c) IL COMITATO ESECUTIVO; d) IL PRESIDENTE; e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
ARTICOLO 6
Il Congresso nazionale è costituito dai delegati dei Gruppi regionali o interregionali eletti nella misura di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50. Hanno diritto di partecipare al Congresso, con facoltà di parola ma non di voto, i membri uscenti del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori dei conti.
Le elezioni dei delegati si svolgono per votazione diretta degli iscritti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi, sino alla concorrenza del numero di delegati spettanti al Gruppo. A parità di voti viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di appartenenza all'Ordine professionale; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
Nei Gruppi regionali che eleggono almeno 4 delegati gli iscritti possono esprimere un massimo di preferenze pari ai 3/4 arrotondato per eccesso dei delegati.
ARTICOLO 7
Il Congresso nazionale si riunisce ogni tre anni. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Comitato esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno tre Gruppi regionali o interregionali, i quali rappresentino complessivamente il 30% degli iscritti.
Il Congresso è il massimo organo dell'U.N.G.P. Esso ha tutti i poteri deliberanti. Il Congresso fissa le direttive dell'U.N.G.P. per il triennio successivo, esamina e vota la relazione del presidente uscente sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria.
Il Congresso, come primo atto, costituisce l'ufficio di presidenza formato dal presidente dell'assemblea, dal vice presidente e da due segretari e nomina la Commissione di verifica dei poteri con il compito di accertare la legittimità dei delegati eletti.
Il Congresso elegge, a scrutinio segreto, il presidente dell'Unione, due vice presidenti, nove componenti il Consiglio nazionale. L'elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene su scheda a parte, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni e a maggioranza semplice per la terza. L'elezione dei nove consiglieri avviene a maggioranza semplice.
Della convocazione del Congresso deve essere data notizia ad ogni associato. Pari notizia dovrà essere data dalle deliberazioni assembleari intervenute. In sede congressuale dovrà in ogni caso essere assicurato il diritto di voto per ogni associato relativamente alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi. Dovranno altresì essere rispettati i principi della libera eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo e del voto singolo per ciascun associato e dovranno infine essere precisati i criteri per l’ammissione ovvero la esclusione di ciascun associato relativamente alla partecipazione all’Assemblea ed al voto.
ARTICOLO 8
Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Unione (che lo presiede), dai due vice presidenti, dai nove consiglieri eletti dal Congresso, fra i quali il Consiglio stesso elegge il segretario generale e il tesoriere e designa il vice presidente vicario; dai presidenti dei Gruppi regionali o interregionali, dal rappresentante dei consiglieri generali pensionati dell'I.N.P.G.I.
Il segretario nazionale della F.N.S.I., o un suo delegato, è membro, con diritto di voto, del Consiglio nazionale dell'U.N.G.P.
I membri di diritto del Consiglio nazionale a titolo consultivo sono: il presidente del collegio dei revisori, il presidente dell'I.N.P.G.I. o un suo delegato; il presidente della CASAGIT o un suo delegato; il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti o un suo delegato.
Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti, presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno due volte l'anno, può essere convocato dal presidente dell'Unione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, i quali dovranno indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
ARTICOLO 9
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vice presidenti, dai nove consiglieri eletti dal Congresso, dal segretario della F.N.S.I. o da un suo delegato. Il Comitato esecutivo è l'organismo a cui è affidata la conduzione effettiva dell'Unione, ne gestisce le risorse e predispone i bilanci, che devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio nazionale.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale, che dovrà corrispondere all’anno solare ed essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura, dovrà essere composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dal rendiconto finanziario, e dovrà essere accompagnato da una relazione sulla gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare. Il bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere esposto, dopo la sua approvazione, nei locali dell’Unione e portato a conoscenza di ogni associato.
ARTICOLO 10
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione, convoca il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno e verifica l'attuazione delle relative delibere. In caso di assenza lo sostituisce il vice presidente vicario.
ARTICOLO 11
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di sette membri eletti dal Congresso nazionale.
I revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione finanziaria e controllano i bilanci, su cui riferiscono al Consiglio nazionale e al Congresso nazionale. Il Collegio, nel suo seno, elegge il suo Presidente. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo a titolo consultivo.
ARTICOLO 12
Il segretario generale cura l'applicazione delle delibere del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo. Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Unione e provvede alla compilazione dei bilanci. Entrambi operano di concerto con il presidente dell'Unione.
ARTICOLO 13
Fermo restando il supporto della FNSI il finanziamento dell’Unione per garantire la sua autonomia operativa é assicurato dal una percentuale della quota di servizio versata dal giornalista pensionato, da una parte della quota associativa versata dai soci aggregati e anche attraverso eventuali contributi degli Enti di categoria. Il finanziamento dei Gruppi regionali o interregionali é assicurato a seguito di intese tra la FNSI, l’Unione, le Associazioni regionali e interregionali di stampa e i Gruppi regionali competenti nonchè da una parte delle quote versate dai soci aggregati.
Le quote di servizio ed associative, così come ogni altro contributo, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO 14
Lo statuto dell'Unione può essere modificato dal Congresso nazionale, a maggioranza di almeno 2/3 dei delegati, e quando l'argomento sia indicato nell'ordine del giorno del Congresso stesso. Le proposte di modifica vanno inoltrate dal Consiglio nazionale o dai Gruppi regionali al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della convocazione del Congresso.
ARTICOLO 15
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto feederale della F.N.S.I.e al Codice Civile.
ARTICOLO 16
Durante tutta la vita dell’Unione, non é consentita la distribuzione anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione sono siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 17
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Unione, é obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
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