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Uffici Stampa -- Uffici Stampa - Contrattazione
Protocollo d'intesa per la regolamentazione e accesso dei giornalisti presso l'assemblea legislativa regionale della Calabria (4 maggio 2013)
Applicazione del Contratto giornalistico nella Pa - Punto per punto risponde l’avv. Del Vecchio - 2012

Resoconto tecnico-legale della Commissione Uffici Stampa Fnsi

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO GIORNALISTICO NELLA PA
PUNTO PER PUNTO RISPONDE L’AVV. DEL VECCHIO

Come noto, in molte Amministrazioni non viene applicato il CNLG, ma la contrattazione collettiva di comparto prevista per gli altri dipendenti.

Come noto, con l’intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore apre all’autonomia sindacale prescrivendo che «negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».

Il processo di attuazione della legge n. 150/2000 ha preso avvio con il relativo Regolamento (d.p.r. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall’allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l’attuazione della legge n. 150/00, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della legge n. 150/00.

Ciò nonostante, dopo l’intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava “il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all’individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni…”, non si è ancora addivenuti ad un’intesa in proposito. Pertanto l’attuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia  con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di “contrattualizzazione” del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993.

La vigente disciplina legislativa è la seguente:

a) gli uffici stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei giornalisti pubblicisti. La conferma si è avuta anche in ambito giurisprudenziale, con una sentenza emessa il 27 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sentenza n. 1153/2007). Si legge nel predetto provvedimento: “… Fondate vanno invece ritenute le ulteriori censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dalla parte ricorrente e preordinate a denunciare la illegittimità dell’impugnato bando di concorso nella parte in cui ha previsto quale ulteriore requisito per la partecipazione alla selezione, una pregressa iscrizione almeno quinquennale nelle’elenco dei giornalisti professionisti del relativo albo… Giova puntualizzare in proposito che le vigenti norme di legge e di stato giuridico dei dipendenti pubblici, applicabili anche al personale regionale, per quanto riguarda il personale addetto agli uffici stampa con compiti di informazione, si limitano a prevedere, oltre al possesso dei normali titoli di studio, anche l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti… Ad identiche conclusioni di fondatezza conduce anche l’esame dell’ulteriore profilo di censura diretta a denunciare la illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione alla selezione i candidati iscritti nel solo elenco dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti, in quanto, a detta del sindacato ricorrente, tale esclusione, peraltro illogica, risulta in contrasto con il vigente quadro normativo di riferimento…”);

b) il personale può essere “interno” o “estraneo alla pubblica amministrazione”;

c) il relativo regolamento (dpr n. 422 del 2001) specifica che il personale deve possedere “i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” e il “…requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69…”

In materia di contrattazione collettiva da applicare al rapporto di lavoro del giornalista occupato nell’Ufficio stampa della pubblica amministrazione, la legge, oltre a prevedere che la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, non pone altre condizioni e/o requisiti. Pertanto, in attesa di un accordo collettivo sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall’ARAN, ai giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro - secondo i principi del diritto privato, ora applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego - è regolato dagli accordi delle parti, anche con riferimento al contratto collettivo che le medesime intendono applicare.

Ciò vuol dire che se non vi è, da parte della Pubblica Amministrazione, la volontà di applicare il CNLG di diritto privato FNSI – FIEG o non vi sono normative ad hoc che lo impongono (come ad esempio avviene in alcune Regioni in virtù di espressa Legge regionale), non sussiste un obbligo di applicazione della predetta contrattazione collettiva. Ciò è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, 14 giugno 2012, n. 1473 e da altrettanto recente sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, 19 aprile 2012, n. 7354.

- Applicazione  integrale o parziale del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico FNSI – FIEG.

Se, negli Uffici Stampa è prevista l’applicazione del CNLG, questa non può essere parziale. E’ stato infatti segnalato che alcune Pubbliche Amministrazioni, nell’applicare il CNLG FNSI – FIEG, decidono unilateralmente quali istituti applicare e quali, invece, non applicare, rendendo di fatto contestualmente operative, in rapporti di lavoro regolati dal CNLG, discipline previste da diversa contrattazione collettiva di comparto. Ma tale comportamento è illegittimo.

Il nostro ordinamento lavoristico non prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di decidere unilateralmente, nell’ambito della contrattazione collettiva, quale determinato istituto applicare e quale no. Ciò lo si può direttamente evincere dalla stessa normativa dettata per il pubblico impiego laddove (articolo 48, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) è prevista la possibilità di “prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale” solo “in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.” Per sospendere l’esecuzione parziale o totale di un contratto collettivo è pertanto necessario che l’Amministrazione sia a ciò obbligata in virtù di un procedimento ad hoc che accerti l’esorbitanza dei limiti di spesa. Fuori da questa particolare ipotesi, non è possibile eseguire parzialmente un contratto collettivo. (Peraltro, si deve tenere presente che la legge parla di sospensione e quindi, al più, di un periodo limitato di non operatività).

Tale ipotesi (che rimane in ogni caso residuale) è diversa rispetto a quanto legislativamente previsto dal decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. “Decreto Brunetta”) di cui si dirà più avanti.

Per quanto riguarda in particolar modo le Regioni, è di rilievo ricordare l’accordo del 16 aprile 2003, sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (in uno all’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale) con La Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, finalizzato al recepimento ed alla piena attuazione dei principi contenuti nella citata legge n. 150 del 2000. In tale accordo - elaborato sul presupposto che, ormai, anche il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali “privatizzati” ai sensi delle leggi statali n. 421 del 1992 e n. 59 del 1997, è retto dalla disciplina generale dai rapporti di lavoro tra privati - è stato stabilito, tra l’altro, il seguente principio: “applicare (nelle Regioni) il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti ai dipendenti dell’Ufficio Stampa, iscritti  all’Ordine dei giornalisti, in modo da favorire una omogenea realtà professionale e retributiva all’interno di tutte le Regioni e le Province autonome, avviando una verifica delle condizioni contrattuali in atto applicate;”

La maggior parte delle regioni italiane, in virtù di tale intesa, ha applicato a tutti o a parte dei giornalisti addetti agli uffici stampa la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore giornalistico.

- Corretto inquadramento dei giornalisti (ai quali non è applicato il CNLG) occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni.

L’inquadramento dei giornalisti ai quali non è applicato il CNLG, deve essere garantito secondo le norme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata nel comparto.

I titoli per ricoprire l’incarico di addetto stampa nella pubblica amministrazione sono:

a) quelli che la legge professionale prevede per l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco professionisti ed Elenco pubblicisti;

b) quelli che, secondo i vigenti ordinamenti del pubblico impiego, sono necessari per l’accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al comparto Regioni ed Autonomie Locali, il corretto inquadramento è in categoria D della contrattazione collettiva.

Secondo la predetta contrattazione, nella parte dedicata all’esemplificazione dei profili che rientrano nella categoria D, la declaratoria contrattuale fa espresso riferimento, tra gli altri, al profilo di giornalista pubblicista. (Il fatto che la normativa faccia riferimento solo al pubblicista e non al professionista è, probabilmente, dovuto alla circostanza che il primo CCNL che ne ha dato conto è del 31 marzo 1999, sottoscritto prima dell’emanazione della legge n. 150 del 2000 la quale ha previsto l’istituzione di Uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni con giornalisti, indifferentemente, professionisti o pubblicisti).

Non c’è dubbio, quindi, che il giornalista pubblicista (e, a maggior ragione, professionista) rientra nella categoria D del CCNL “Regioni ed Autonomie Locali”, in attesa della individuazione degli specifici profili professionali che verranno concordati in sede di contrattazione ARAN.

L’art. 3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999 detta il sistema di classificazione del personale. Il comma 7 del predetto articolo dispone testualmente che “nell’allegato A sono altresì indicati, per le categoria B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13.” Il richiamato articolo 13 così, a sua volta, dispone (comma 1): “il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.” Ed infine, l’allegato A del contratto nazionale, dopo l’esemplificazione dei profili rientranti nella categoria D, recita testualmente: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. 347/83 come integrato dal D.P.R. 333/90 potevano essere ascritti alla VIII  qualifica funzionale (tra i quali, quello del giornalista), il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.”

Si deve comunque tenere presente che per la categoria D del contratto collettivo delle Autonomie Locali è previsto il possesso della laurea.

- Distinzione delle figure di addetto stampa e portavoce.

La stessa legge n. 150 del 2000 distingue nettamente il giornalista occupato nell’ufficio stampa (art. 9) dal portavoce (art. 7).

E’ portavoce chi coadiuva l’organo di vertice “con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi dell’informazione.” L’incarico del portavoce, quindi (per il quale non è previsto il requisito dell’iscrizione all’Albo del giornalisti, con i conseguenti diritti ed obblighi), può essere ricondotto ad un incarico di nomina politica ai sensi del comma 560 della finanziaria 2007 e dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 1990, ma non quello di addetto stampa. Strutturalmente diversa, invero, è la funzione di capo o componente dell’ufficio stampa di una pubblica amministrazione, così come prevista dall’art. 9 della legge n. 150 del 2000.

Ai sensi del comma 3 del richiamato articolo di legge, “l’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.”            

La funzione dell’ufficio stampa, quindi, non è quella di coadiuvare l’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e controllo, ma quello, ben diverso, di garantire, a tutti i cittadini, la “trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni”.

Non è certamente casuale, infatti, che la legge abbia preteso, per la costituzione degli uffici stampa dalla pubblica amministrazione, la presenza di personale iscritto all’albo dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69

Il giornalista, infatti – e, quindi, anche il giornalista occupato nell’ufficio stampa della pubblica amministrazione –, ha dei diritti e dei doveri che derivano direttamente dalla richiamata legge n. 69 del 1963 (con particolare riferimento all’art. 2).

La libertà di informazione e di critica è un suo diritto insopprimibile, esclusivamente limitato dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. E suo obbligo, inoltre, il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la lealtà e la buona fede nella pubblicazione della notizia. Infine, oltre ad essere tenuto a rispettare il segreto professionale, è obbligato a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, la fiducia tra la stampa (intesa in senso lato) e i lettori. Diritti ed obblighi di tal genere, certamente impegnativi ed il cui rispetto è nell’interesse dell’intera collettività, se riguardano ogni giornalista e, quindi, anche il giornalista occupato nell’ufficio stampa della pubblica amministrazione, non sono previsti per chi collabora con gli organi politici allo scopo di promuoverne gli indirizzi ed i controlli politici e amministrativi.

Tanto premesso, non è certamente opportuno (se non illegittimo, per le ragioni ora dette) che in una medesima Amministrazione gli incarichi di addetto stampa e di portavoce siano assunti dalla medesima persona.

- Applicazione, nei confronti dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del c.d. “decreto Brunetta”

Con il decreto legge n. 78 del 2010, il Governo ha emanato una serie di norme che hanno inciso profondamente sull’assetto economico – finanziario dello Stato. Alcune di queste norme introducono dei meccanismi di “blocco” della retribuzione – generalmente applicabili a tutti i dipendenti pubblici – in virtù dei quali, negli anni 2011, 2012 e 2013, non può essere previsto un trattamento economico superiore al trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010; sempre salva, in ogni caso, l’indennità di vacanza contrattuale.

Ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) che svolgono attività giornalistica nella pubblica amministrazione (e ciò avviene principalmente negli Uffici stampa) è applicato, in certi casi, il contratto collettivo nazionale di lavoro FNSI – FIEG mentre in altri casi è applicato il contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (autonomie locali, ministeri, ecc.).

La normativa introdotta dal decreto legge n. 78 del 2010 non pone alcuna distinzione relativamente all’ambito contrattuale. Ciò vuol dire che la medesima normativa si applica in ogni caso, a prescindere dal contratto applicato. Anche per tutti i giornalisti pubblici dipendenti, quindi, vige il principio secondo il quale nel triennio 2011 – 2013 la retribuzione complessiva non può superare quella percepita nell’anno 2010.

Per un’approfondita analisi della normativa – di interesse della Federazione Nazionale – introdotta dal decreto legge n. 78 del 2010, si possono consultare i pareri, redatti dallo Studio legale Del Vecchio, in data 28 giugno 2010, 13 luglio 2010, 18 ottobre 2010 e, da ultimo, in data 2 novembre 2012.

- Sostanziale conferma di tale applicazione anche dopo la Sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 non modifica i principi che sono stati ora sinteticamente richiamati. Essa incide su altre questioni, particolari, che riguardano, anzitutto, il personale dipendente di cui alla legge n. 27 del 1981 (personale della magistratura ordinaria, dei magistrati del consiglio di stato, della corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello stato, per il quale è dettata una particolare disciplina e non è prevista la “contrattualizzazione” introdotta nel 1993 per la quasi totalità dei dipendenti pubblici).

Nei numerosi giudizi promossi dal predetto personale (poi rimessi alla Consulta per i sollevati dubbi di costituzionalità) è stato affermato che alcune norme del “decreto Brunetta” incidevano negativamente sui meccanismi di adeguamento delle retribuzioni di detto personale;  meccanismi già considerati oggetto di tutela costituzionale, come stabilito dalla stessa Consulta con sentenze precedenti a quella dell’ottobre 2012.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale - e che è stato illustrato nel parere, redatto dallo Studio legale Del Vecchio del 2 novembre 2012 - i profili di illegittimità costituzionale riguardano, in maniera specifica, esclusivamente il personale di cui alla legge n. 27 del 1981, prima indicato. Un’applicazione “estensiva” dei principi affermati dalla Consulta con riguardo ai giornalisti dipendenti delle Pubbliche amministrazioni non si vede possibile.

Per altro e diverso profilo è prevista l’applicazione di quanto disposto dalla Consulta, con la citata Sentenza n. 223 del 2012, anche ai dipendenti pubblici diversi dal personale di cui alla legge n. 27 del 1981 (e quindi anche ai giornalisti). E’ stata infatti censurata (e dichiarata incostituzionale) la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”. Ma l’interesse a tale applicazione è ridotto a coloro che attualmente percepiscono una retribuzione molto elevata.

Ultima norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta è  quella inserita nell’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.  Attraverso tale norma era stato inserito, con decorrenza 1° gennaio 2011, un nuovo regime – peggiorativo – per la determinazione dell’accantonamento sul trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici. La Corte Costituzionale ha rilevato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, anch’essa applicabile a tutti i dipendenti pubblici e, quindi, anche ai giornalisti. 3 dicembre 2012

APPLICAZIONE  INTEGRALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO FNSI – FIEG (Formato Pdf)

Protocollo d'intesa siglato da Associazione Stampa Umbra – Anci Umbria – Upi Umbria - Odg Umbria - 2012
Protocollo d'intesa siglato dal Sindacato giornalisti del Veneto e Anci - 2010

Sindacato dei giornalisti del Veneto e Anci sottoscrivono un protocollo per l'applicazione della legge 150 sugli addetti agli uffici stampa dei Comuni
Il testo presentato ad un convegno a Cittadella dai vertici dell'Associazione e del Sindacato

Un quadro di regole minime per favorire l'applicazione della legge 150 del 2000 negli uffici stampa dei Comuni veneti, aiutare l'Ente pubblico nella redazione dei bandi di concorso, ridurre le incertezze interpretative e il contenzioso che talvolta ne deriva. E' questo il significato del protocollo d'intesa firmato questa mattina a Cittadella dal Presidente di AnciVeneto, Giorgio Dal Negro, e da Daniele Carlon, Segretario del Sindacato giornalisti del Veneto, in rappresentanza anche del Gus (il Gruppo di specializzazione del Sindacato sugli uffici stampa).
Riconoscimento del ruolo e della rilevanza dell'attività degli uffici stampa per garantire un efficace sistema di informazione e comunicazione istituzionale, distinzione tra addetto stampa e portavoce, obbligo di stipulare contratti con giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) sia nei rapporti di lavoro subordinato sia negli incarichi co.co.co. o con partita Iva. Chiarezza sui titoli di studio richiesti. Obbligo di iscrizione all'Inpgi e del rispetto della normativa sul welfare della categoria. Sono questi alcuni dei punti fermi ribaditi dall'intesa firmata oggi a fronte di una realtà non di rado confusa quando non addirittura fuori regola anche in una regione come il Veneto che è la sesta in Italia per numero di addetti stampa pubblici (63) ufficialmente riconosciuti.
La firma è avvenuta a Cittadella, in apertura del convegno "Comuni e mass media" subito dopo il saluto portato dal Sindaco, Massimo Bitonci.
"Il protocollo - ha detto Dal Negro - rappresenta un passo avanti importante per accrescere la capacità di informare di tutti i Comuni, in particolare di quelli piccoli che oggi non hanno la possibilità di raccontare adeguatamente ai cittadini quanto fanno le amministrazioni. La legislazione, inoltre, tende a favorire i consorzi sututta una serie di servizi attraverso le unioni di Comuni, gli accordi di programma, strumenti già previsti dalla legge ma finora per varie ragioni poco utilizzati. Nessuno finora ha pensato in particolare all'informazione. E' invece una strada in cui crediamo, si tratta di lavorarci su”. Per il Direttore dell'Anci, Dario Menara, "l'accordo è solo l'inizio di un percorso che vuole accompagnare i Comuni nella gestione della comunicazione. Dovremo fare altre iniziative insieme".
Da parte sua, il Segretario Carlon, ha ribadito come "sia indispensabile un quadro di regole certe in cui muoversi" e ha invitato le amministrazioni "ad adoperarsi per una maggiore diffusione e conoscenza dei bandi che talvolta restano "nascosti". La professionalità oggi è più che mai necessaria. E' importante che l'Anci, con i 581 Comuni che rappresenta, abbia formalmente riconosciuto questa istanza. Siamo d'accordo nel cercare a livello regionale soluzioni che incentivino accordi di programma e convenzioni tra Comuni".
Giovanni Rossi, Responsabile del Dipartimento uffici stampa della Fnsi, ha fatto il punto sulla difficile trattativa, più volte arenatasi, per definire il profilo professionale dell'addetto stampa della Pubblica amministrazione, passaggio indispensabile per aprire la contrattazione nei comparti. "Sull'inquadramento e la negoziazione c'è un ritardo enorme - ha spiegato Rossi- anche a causa del commissariamento dell'Aran. La legge 150 è però chiarissima nel definire i ruoli di addetto stampa, portavoce comunicatore". Enrico Ferri, Vicesegretario della Fnsi, ha ricordato gli impegni su più fronti del Sindacato giornalisti, che deve gestire, all'interno di una durissima crisi economica che colpisce tutti e soprattutto giovani e precari, un'impetuosa trasformazione tecnologica della professione.
Il Vicedirettore nazionale dell'Inpgi, Mimma Iorio, invece, ha ribadito anche per la Pubblica amministrazione l'obbligo di versare all'Istituto di categoria i contributi previdenziali dei giornalisti, pubblicisti e professionisti, dipendenti o meno. "L'Inpgi ha svolto 112 ispezioni in Italia nel comparto pubblico - ha ricordato - comminando sanzioni per 4,5 milioni di euro. In Veneto le verifiche hanno interessato 12 Enti. Metà delle irregolarità rilevate riguarda l'errato versamento contributivo ad altri Enti. L'altro 50% invece ha a che fare rapporti di lavoro formalmente definiti come co.co.co. ma che invece mascherano a nostro avviso forme di rapporti di lavoro subordinato".
La Vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Maria Fiorenza Coppari, si è invece soffermata sul "ruolo di garanzia del giornalista volto a favorire una maggior consapevolezza dei cittadini e a consentire l'esercizio del diritto di cronaca. Vorrei ribadire - ha sottolineato - che l'editore sono i cittadini, non il Sindaco. L'approccio critico è ciò che caratterizza e distingue sempre il giornalista da altre figure, come il portavoce, che è un'altra professione".

IL TESTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-SINDACATO VENETO (formato Pdf)

Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione e applicazione del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico – 2009

Roma, 5 novembre 2009

Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione e applicazione del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico

Con l’intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla “disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, il legislatore nel disporre all’art. 9, comma 1, che «Le amministrazioni pubbliche … possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa», apre all’autonomia sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che «negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».

Il processo di attuazione della legge n. 150/2000 ha preso avvio con il relativo Regolamento (d.p.r. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall’allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l’attuazione della legge n. 150/00, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della legge n. 150/00.

Ciò nonostante – e dopo un intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava “il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all’individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni…” – non si è ancora addivenuti ad un’intesa in proposito.

Pertanto l’attuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia  con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di “contrattualizzazione” del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993.

Con l’art. 9 della menzionata legge n. 150 del 2000 è stato previsto che “gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’art. 5, utilizzato con le modalità di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è quindi la seguente:

a) gli uffici stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei giornalisti pubblicisti);

b) il personale può essere “interno” o “estraneo alla pubblica amministrazione”;

c) il relativo regolamento (dpr n. 422 del 2001) specifica che il personale deve possedere “i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” e il “…requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69…”

In materia di contrattazione collettiva da applicare al rapporto di lavoro del giornalista occupato nell’Ufficio stampa della pubblica amministrazione, la legge, oltre a prevedere quanto in precedenza illustrato (e cioè che la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti) non pone altre condizioni e/o requisiti.

Pertanto, in attesa di un accordo collettivo sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall’ARAN, ai giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro - secondo i principi del diritto privato, ora applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego - è regolato dagli accordi delle parti, anche con riferimento al contratto collettivo che le medesime intendono applicare.

Se, quindi, vi è già un’intesa tra i soggetti relativa all’applicazione di un determinato contratto collettivo (che peraltro corrisponde indubbiamente all’attività svolta dal giornalista addetto stampa), la legge non pone ostacoli all’applicazione nei suoi confronti del CNLG.           

avv. Bruno Del Vecchio

UFFICI STAMPA DELLA P.A. E APPLICAZIONE DEL CNLG (formato Pdf)

Ipotesi di Bando "virtuoso" per gli addetti stampa pubblici. L'analisi del testo da parte del legale della Federstampa - 2009

Ipotesi di Bando “virtuoso” per gli addetti stampa pubblici
L’analisi del testo da parte del legale della Federstampa

Il Dipartimento Uffici stampa della Fnsi ha messo a disposizione delle Associazioni regionali di stampa il testo di una ipotesi di bando, definito “virtuoso”, che possa essere utilizzata nel confronto con le pubbliche amministrazioni. Il testo è accompagnato da un’analisi del bando stesso a cura del legale della Federazione della stampa. Il bando è frutto dell’elaborazione del Sindacato dei giornalisti marchigiani (Sigim), realizzato nel corso della precedente consiliatura, ed approvato (all’unanimità) dal Consiglio direttivo di quell’associazione regionale il 29 giugno del 2009 dopo essere stato elaborato dai consulenti del Sigim stesso. La Fnsi ha svolto ulteriori approfondimenti e verifiche ritenendo l’iniziativa assai utile in una situazione di confusione legislativa, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione della legge 150 del 2000 che regola l’informazione e la comunicazione all’interno della Pubblica amministrazione, che ha effetti nell’elaborazione dei bandi e delle selezioni che riguardano gli addetti stampa generando contenziosi e ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali o, come la norma consente, al Capo dello Stato.
La Fnsi, nel corso di un incontro con la Presidenza dell’Anci, ha consegnato tale ipotesi di bando all’Associazione nazionale dei comuni italiani, ed ha richiesto un analogo incontro con l’Unione delle province italiane allo scopo, tra l’altro, di sottoporre la documentazione anche all’Upi.

Il materiale inviato alle Associazioni regionali di stampa.

UFFICI STAMPA BANDO VIRTUOSO SIGIM (formato Pdf)

UFFICI STAMPA BANDO VIRTUOSO PARERE LEGALE (formato Pdf)

Anche la Magistratura del Lavoro ci da ragione. Che cosa aspetta l'ARAN a convocare la FNSI?

ANCHE LA MAGISTRATURA DEL LAVORO CI DA RAGIONE
CHE COSA ASPETTA L'ARAN A CONVOCARE LA FNSI?

La Federazione nazionale della stampa italiana è titolata a trattare i profili professionali dei giornalisti addetti stampa nella Pubblica amministrazione. Con la sentenza del giudice del lavoro di Roma, resa nota il 27 ottobre, è stato strappato il peraltro sottile velo dietro il quale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella Pubblica amministrazione si nascondeva con l'argomentazione di un presunto contrasto tra la legge 150 del 2000 e le norme relative alla definizione della rappresentatività di un sindacato ai fini della sua ammissione al tavolo delle trattative contrattuali pubbliche.

La sentenza dimostra la giustezza della scelta compiuta dalla Fnsi di ricorrere alla Magistratura, la fondatezza delle tesi sostenute dai suoi legali (il prof. Franco Carinci e l'avvocato Bruno Del Vecchio, a cui va il nostro ringraziamento) e la debolezza delle argomentazioni con le quali l'Aran si è fin qui rifiutata di trattare con la rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani.

Ora il "re è nudo". Ora è ancora più chiaro che l'Aran ha risposto positivamente alla pressione dei sindacati confederali (e di qualche autonomo) contrari a tutto: ad avere al tavolo la Federazione Stampa, ma, prima ancora, a far sì che la trattativa prevista dalla legge 150 si avvii, vi partecipi o meno la Fnsi.

Alla vittoria del sindacato unico ed unitario dei giornalisti l'Aran continua ad opporre una tattica palesemente dilatoria. Infatti, all'immediata richiesta avanzata dalla Fnsi di aprire il confronto l'avv. Guido Fantoni, Presidente dell'Agenzia, ha risposto: "Attendiamo di conoscere il dispositivo della sentenza", quasi che in esso l'Aran si riservi di trovare le ragioni per non fare ciò che il Magistrato ha già scritto a chiare lettere: la Fnsi è titolata a partecipare alla trattativa. Se questo fosse sarebbe davvero inaccettabile. Tocca ancora una volta al ministro della Funzione pubblica chiarire all'Aran ciò che deve fare: per tale ragione la Fnsi, dopo la sentenza, si è rivolta nuovamente al Ministro perché reiteri una direttiva che, peraltro, aveva già dato all'Agenzia, affinché sblocchi la situazione ed avvii il confronto. La Fnsi è impegnata, inoltre, a costruire su questo tema rapporti con il mondo della politica e delle istituzioni con l'obiettivo di creare le condizioni anche tecniche perché la situazione si chiarisca ulteriormente.

Il problema vero, però, è rappresentato dall'atteggiamento dei sindacati confederali: il loro no ad un rapporto contrattuale con la Fnsi ha bloccato e blocca la trattativa. Il nodo da sciogliere è tutto politico, non legale. Rimossa la questione giudiziaria ciò appare di tutta evidenza.

Occorre far comprendere che non c'è alternativa alla strada del riconoscimento della soggettività professionale e contrattuale del giornalismo anche nella Pubblica amministrazione. Che, anzi, nella P.a. si può costruire, in un comune lavoro di elaborazione di una contrattazione particolare, un rapporto nuovo, più positivo, non solo legato alle grandi questioni di scenario, ma anche alle specificità contrattuali della categoria giornalistica.

Alle confederazioni deve essere chiarito che non siamo un interlocutore buono solo quando si parla di libertà dell'informazione, quando assieme si fanno battaglie contro leggi sbagliate come la Gasparri, e via esemplificando. Un interlocutore valido lo siamo per la soluzione di problematiche che attengono allo speciale mondo della informazione che deve avere - ce lo insegna la storia - sue specifiche regole le quali debbono trovare nei contratti di lavoro ulteriore legittimazione.

In questo sta la cecità dei nostri interlocutori sindacali.

Occorre essere chiari: la nostra pazienza è grande, almeno quanto la nostra determinazione. Ma non sarà possibile evitare all'infinito che una simile situazione abbia negative conseguenze sui nostri rapporti, creando una concorrenzialità sul piano dell'appartenenza organizzativa, da noi mai praticata, nei posti di lavoro pubblici dove sono presenti giornalisti.

Ai colleghi degli Uffici stampa della P.a. chiediamo determinazione, chiediamo di aderire alle iniziative, anche di sciopero, programmate dal loro sindacato (che è la Fnsi), proponiamo di eleggere in tutte le strutture i Comitati ed i fiduciari di redazione anche come fatto politico al fine di ribadire la loro autonomia e specificità sindacale e attraverso queste relazionarsi con le Associazioni regionali di stampa per programmare iniziative e vertenze che abbiano l'obiettivo di porre il problema alle amministrazioni, di sensibilizzarle, impedendo la troppo frequente attuazione di politiche che violano la stessa legge 150 soprattutto la dove definisce con nettezza la diversità dei ruoli tra giornalisti, comunicatori e portavoce.

Questo sta già accadendo in tante parti del Paese, dobbiamo far sì che diventi un patrimonio di tutti.

Uffici stampa pubblici, ecco perché si può scioperare

Uffici stampa pubblici, ecco perché si può scioperare

Lo sciopero indetto dalla Fnsi dei giornalisti degli uffici stampa pubblici ha una sua motivazione e una sua validità giuridica per i seguenti motivi:

  1. la giornata di protesta è stata decisa per chiedere la piena applicazione della legge 150/2000 sulla comunicazione ed informazione nella pubblica amministrazione. Dopo il regolamento attuativo e l'atto di indirizzo dell'ex ministro Frattini all'Aran manca ancora l'avvio reale della trattativa contrattuale. L'accordo quadro dovrà delineare in maniera inequivoca la professione giornalistica nel contratto nazionale del pubblico impiego.
  2. I giornalisti che svolgono nella P.A. le funzioni di capo ufficio e di addetto stampa sono interessati all'applicazione di questa legge dello Stato ed hanno tutte le ragioni di vedersi applicato quanto recita l'articolo 9 della legge 150. In particolare quanto afferma il comma 5 relativo all'individuazione dei profili professionali.
  3. I colleghi degli uffici stampa sono pienamente legittimati ad aderire allo sciopero perché con l'applicazione della legge 150 sono e rimarranno dipendenti pubblici anche dopo la definizione con l'Aran dell'accordo quadro.
  4. I giornalisti degli uffici stampa, e colori i quali svolgono l'attività di informazione nella P.A. momentaneamente senza i requisiti previsti dalla normativa, sono chiamati alla giornata di protesta dalla Fnsi unico ed unitario sindacato dei giornalisti italiani.
  5. Il mancato riconoscimento della rappresentatività sindacale della Fnsi nella pubblica amministrazione è nei fatti superata dal comma 5 dell'articolo 9 relativo agli attori della trattativa contrattuale.
  6. Costituzionalmente ogni cittadino può aderire a manifestazioni e scioperi di altre categorie diverse dalle proprie.
Accordo tra Fnsi e Sindacati della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti - 2008

Accordo tra Fnsi e Sindacati della funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti - 2008

"Svolta nella lunga vicenda della definizione del profilo professionale degli addetti stampa pubblici. Tra Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Fnsi è stato siglato, venerdì 1 agosto, un documento comune che fissa i principi e le modalità di composizione della delegazione unitaria per la trattativa in sede di Agenzia per la negoziazione contrattuale nel pubblico impiego, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 150/2000, al comma 5 dell'articolo 9.
Dopo otto anni dalla approvazione della legge 150 - anni caratterizzati da manifestazioni ed iniziative del Sindacato dei giornalisti (compresa un'azione legale vinta davanti al giudice del lavoro di Roma) - si crea, così, una base certa per l'avvio di una trattativa attesa da tanti colleghi che lavorano nella pubblica amministrazione. Nella premessa il documento afferma - tra l'altro - che quella dei giornalisti "pubblici" è "un'attività" che deve svolgersi "nel rispetto delle regole della pubblica amministrazione e di quelle deontologiche della professione. Con l'obiettivo di avere un'informazione corretta e trasparente nell'intento di edificare una vera e propria 'casa di vetro' per i cittadini".
Il testo si articola, poi, in otto punti che disegnano la cornice entro la quale vanno definiti i ruoli del capo Ufficio stampa e degli addetti stampa. Tra l'altro vi si afferma che l'Ufficio stampa deve essere previsto in pianta organica ed avere una propria autonomia pur nel coordinamento con gli altri uffici; si fa riferimento ad una possibile diversa articolazione dell'orario di lavoro; si individuano le funzioni del capo e degli addetti all'Ufficio stampa. Inoltre, si esclude che ai giornalisti possano essere assegnate funzioni non attinenti al loro ruolo professionale. Infine, l'intesa prevede la presenza della Federazione nazionale della stampa italiana nell'ambito della delegazione trattante.
Il documento è stato sottoscritto dai segretari generali di Fp-Cgil, Carlo Podda; Cisl-Fp, Rino Tarelli; Uil-Fpl, Carlo Fiordaliso; Fnsi, Franco Siddi.
Ora il documento verrà inviato all'Aran"

IL TESTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA (Formato Pdf)

Ipotesi di accordo quadro tra Fnsi e Sindacati autonomi della funzione pubblica per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti - 2006

Siglata ipotesi di accordo quadro tra alcune confederazioni sindacali ed Fnsi che sarà sottoposto all'Aran nel prossimo incontro

20 aprile 2006

“Le Confederazioni sindacali Cida, Cisal, Confedir, Cosmed, Rdb-Cub ed Usae hanno sottoscritto, insieme alla Fnsi, l’ipotesi di accordo quadro per la definizione del profilo professionale dei giornalisti nella pubblica amministrazione secondo quanto prevede la legge 150/2000.

Il documento, frutto di un intenso lavoro degli organismi sindacali presenti all’apertura della trattativa con l’Aran, sarà inviato nella giornata di oggi al Presidente dell’agenzia di contrattazione del pubblico impiego, Raffaele Perna, con l’invito a riprendere, in tempi ravvicinati, la trattativa contrattuale”.

TESTO IPOTESI DI ACCORDO (Formato Pdf)

Note di riflessione sul contratto uffici stampa

Note di riflessione sul contratto uffici stampa

Questa è una nota distribuita alla prima riunione del Dipartimento Uffici stampa recentemente insediatasi nella sede della Fnsi. Sono in essa raccolte alcune delle questioni su cui dovrà incentrarsi la piattaforma contrattuale che in tempi brevi dovrà essere recapitata all’Aran, l’Agenzia per la contrattazione del pubblico impiego.
E’ una sintetica panoramica dello stato delle cose in materia di uffici stampa nel settore pubblico e di alcuni interessanti punti, per noi, già acquisibili in sede di contrattazione.
Ovviamente la nota non è esaustiva. E’ da considerare come una semplice base per una più ampia e a approfondita analisi del tema in questione.

Premesso che la Fnsi, in tutte le sedi, ha affermato che non ha preclusioni, né veti da opporre relativamente alla presenza, in sede contrattuale, di altri rappresentanti sindacali nel caso questa fosse richiesta;

premesso che la Fnsi ha sempre sostenuto che il contratto dovrà collocarsi nell’ambito delle risorse disponibili (intendendo per risorse tutte le opportunità normative, magari mai applicate, che sono già presenti nella pubblica amministrazione) così come recita in più parti la legge 150;

premesso che per la Fnsi il contratto, pur ricalcando lo spirito di quello “storico” con la Fieg, non potrà che rispettare, nella sua parte normativa, l’impianto della contrattazione collettiva del pubblico impiego;

premesso che la Fnsi è convinta del percorso individuato nell’ambito del primo incontro contrattuale tra la delegazione della segreteria del Sindacato dei giornalisti e il presidente dell’Aran, e cioè quello dell’accordo quadro sottoscritto dalle Confederazioni presenti nel pubblico impiego e dalla Fnsi, immediatamente precettivo;

si tracciano, in sintesi, i temi principali sui quali si potrebbe inquadrare la piattaforma contrattuale.

1) Inquadramento

Coordinatore e capo ufficio stampa: dirigente
La legge 150/2000 definisce la figura del capo ufficio stampa come quella del coordinatore di altri giornalisti impegnati nello stesso ufficio.

Sia nella legge (articolo 9, comma 3) quando si afferma che il “capo ufficio stampa sulla base delle decisioni dell’organo di vertice” (senza ventilare mediazioni di altri e quindi in funzione di dirigente, attribuendo la titolarità della funzione), sia nella recente direttiva del ministro Frattini quando si parla (Finalità ed ambito di applicazione) che “i dirigenti degli uffici stampa e degli Urp….” si può evincere che l’interpretazione della volontà del Parlamento e dell’attuale ministro vada nella direzione di destinare il ruolo di dirigente al capo ufficio stampa.

Nel contratto delle Regioni e degli Enti locali (revisione del sistema di classificazione del personale non dirigente), ad esempio, si prevede che il “giornalista pubblicista” alla stessa stregua di farmacisti, psicologi, ingegneri etc, etc, sia collocato nella categoria D (direttivi). Anzi secondo il Dpr 347/83, come interpretato dal Dpr 333/90, queste figure vengono ascritte alla VIII qualifica funzionale con un trattamento tabellare iniziale fissato nella posizione economica D3. Questo significherebbe che il giornalista in questione in un ufficio stampa pubblico possa essere anche non laureato. A maggior ragione, dunque, il suo diretto superiore, capo ufficio stampa laureato, non potrebbe che assumere la qualifica, più alta in grado, di dirigente.

Ovviamente se l’organizzazione dell’ente di appartenenza contempli la dirigenza come funzione di apice. In caso contrario il capo ufficio stampa potrà avere una indennità di funzione.

Addetto stampa: categoria D (direttivi)
La legge 150/2000 definisce la figura dell’addetto come quella di un redattore che lavora in un ufficio stampa retto da un coordinatore giornalista.

La scelta di inquadramento non potrà, comunque, che essere, di base, nella categoria D3, viste le considerazioni fatte precedentemente. Nella fascia C, infatti, ricadono le mansioni esecutive del pubblico impiego in contrasto con la funzione e con l’appartenenza ad un Albo professionale come anche il contratto collettivo, ad esempio, delle Regioni e degli Enti locali mette bene in risalto evidenziato nel precedente paragrafo. Se l’addetto assolve, nei fatti, il ruolo di capo ufficio stampa (in quanto unica presenza professionale) potrà avere l’indennità di funzione.

2) Orario di lavoro

La Fnsi è per il rispetto di quello generale della pubblica amministrazione ma sottolinea che il lavoro dell’ufficio stampa dovrà essere più flessibile e svolgersi anche in orari compatibili con quelli di giornali, agenzie ed emittenti radio - televisive. Quindi con possibilità di turni e di straordinari.

3) Contratti a termine

Il sindacato dei giornalisti è del parere che le norme contrattuali debbano essere estese anche agli esterni e ai fuori ruolo della pubblica amministrazione così come prevede l’articolo 7 comma 6 della legge 29/93 e come è previsto, d’altronde, già in contratti collettivi di lavoro della pubblica amministrazione (Regioni ed Enti locali, Università, Scuola e Sanità). Ovviamente tutto dovrà essere condiviso con le nuove normative di derivazione Ue sui contratti a termine.

4) Incompatibilità

Per ciò che riguarda l’incompatibilità del lavoro di ufficio stampa pubblico con altre collaborazioni giornalistiche - come prevede il comma 4 dell’articolo 9 della legge 150/2000 da verificare nella sede di contrattazione collettiva – si potrebbero ipotizzare alcune deroghe d’altronde previste dalla stessa legge. Almeno per quelle collaborazioni giornalistiche che non coinvolgano l’attività diretta o indiretta dell’Amministrazione di cui l’ufficio stampa svolge la funzione. D’altronde secondo interpretazioni vicine al Dipartimento della Funzione Pubblica la questione non sarebbe di competenza della contrattazione collettiva bensì dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. La questione non è nuova. In un quesito richiesto nel lontano 1997 dalla Fnsi sulla compatibilità delle collaborazioni giornalistiche con l’attività di pubblico dipendente, il Dipartimento rispondeva tra l’altro che “le attività giornalistiche…….vanno con particolare attenzione valutate essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito”. La nota ovviamente si impegnava anche a vincolare questa attività al rispetto delle esigenze di compatibilità tra attività di lavoro nel pubblico impiego e temi trattati in sede di attività giornalistica.

5) Carte deontologiche

Sarebbe giusto che nelle norme contrattuali ci fossero degli espliciti riferimenti alla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e alle carte deontologiche della nostra professione. Questo proprio per sviluppare una maggiore qualità dell’informazione, per il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati e per vincolare, anche nella pubblica amministrazione, gli operatori dell’informazione alle regole che la categoria autonomamente condivide. D’altronde quando nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 150/2000 si parla che l’ufficio stampa deve garantire trasparenza, correttezza dell’informazione in raccordo con l’organo di vertice dell’amministrazione si deduce, a nostro parere, che la contrattazione non possa dimenticare questo passaggio.

6) Versamento contributi Inpgi

Altra questione delicata è quella del versamento dei contributi previdenziali all’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani) per gli addetti e per i capo - uffici stampa della pubblica amministrazione.
Il problema è di grande rilievo per la nostra categoria in quanto l’appartenenza a questo istituto rappresenta storicamente il perno fondante dell’autonomia della professione dei giornalisti italiani e, quindi, di stretto raccordo con lo spirito e la lettera della legge 150/2000.
D’altronde il regolamento dell’Inpgi, approvato dal ministero del Lavoro, all’articolo1, prevede che “è fatto obbligo di assicurare presso l’Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo di lavoro giornalistico o comunque che comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 69/63”.
Tutte le norme in materia di previdenza ed assistenza riferite alla categoria dei giornalisti hanno confermato, quindi, l’obbligatorietà dell’assicurazione all’Inpgi in presenza di due condizioni:
1) possesso dello status professionale (iscrizione all’Ordine);
2) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni riservate alla professione giornalistica. Conferma di ciò è venuta dall’art.76 della legge finanziaria 2001 (308/2000).

7) Casagit

Elemento non secondario delle nostre richieste contrattuali dovrà essere il riconoscimento agli operatori dell’informazione che operano negli uffici stampa dell’assistenza sanitaria integrativa assicurata dalla Casagit a tutti i giornalisti italiani con contratto di lavoro subordinato.

8) Fondo di Previdenza Complementare

Il Fondo di Previdenza Complementare rappresenta per la categoria giornalistica una conquista rilevante. Sarà, quindi, necessario che questo istituto trovi riconoscimento anche alla contrattazione con l’Aran. In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico e degli andamenti delle carriere professionali è opportuno riconoscere l’appartenenza del giornalista ad un unico fondo di previdenza complementare svincolandolo dall’automatica adesione a forme previdenziali integrative già esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione.

9) Assicurazioni infortuni

Una volta riconosciuta la competenza dell’Inpgi ad ottenere i contributi previdenziali per i giornalisti con contratto nella pubblica amministrazione, bisognerà prevedere nella contrattazione di settore l’istituto normativo dell’assicurazione infortuni per garantire anche ai giornalisti che operano negli uffici stampa la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o extra professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto o ictus celebrale.

10) Rappresentanza sindacale

E’ importante che su questo terreno si arrivi ad un riconoscimento della rappresentanza sindacale negli uffici stampa della pubblica amministrazione. Sarà necessario arrivare alla definizione di un numero di appartenenti per ottenere la massima rappresentanza ed un numero minimo per eleggere un fiduciario.

11) Deroghe al blocco assunzioni nella PA

In una recentissima nota dell’Anci si ricorda che l’art. 19 della Legge Finanziaria 2002 prevede il divieto assoluto di assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le Amministrazioni pubbliche, comprese Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi di EE.LL che non abbiano rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2001.
Con riferimento all’ambito di applicazione della citata disposizione si sottolinea che in tale divieto non rientrano i comuni sotto i 5.000 abitanti in quanto gli stessi, per l’anno 2001, non avevano l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno.
Non sono comprese nel divieto neanche le Unioni di Comuni perché non espressamente indicate fra i soggetti destinatari.
Lo stesso ragionamento parrebbe valere anche per le Città Metropolitane che, rientrando fra gli Enti definiti come “Enti Locali” dall’art. 2, del D.Lgs. 267/2000 nonché previsti espressamente dal nuovo Tit. V della Costituzione, avrebbero dovuto essere indicati espressamente.
Si sostiene pertanto che anche le Città Metropolitane, così come le Unioni dei Comuni, potrebbero non rientrare nel divieto delle assunzioni perchè non espressamente indicate.
Diversa sarebbe stata l’interpretazione se fosse rimasta la prima formulazione dell’art. 19 che anziché elencare espressamente le tipologie di Enti locali sottoposte a divieto di assunzione, si riferiva in termini generali a tutti gli Enti locali previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e quindi anche alle Unioni dei Comuni e alle Città Metropolitane.
La norma individua poi una serie di deroghe al divieto di assumere: in particolare il divieto non riguarda la copertura di posti unici in dotazione organica, non fungibili con altri dipendenti; nonchè le assunzioni, nei limiti delle scoperture, del personale appartenente alle cosiddette categorie protette di cui alla legge 68/99 e per le esigenze relative alle attività trasferite dallo Stato alle Autonomie locali in carenza di trasferimento di personale statale, nei limiti però dei trasferimenti dei contributi erariali in sostituzione di questo.

L’art.19 contiene un’ulteriore limitazione per i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi di enti locali inerente il limite di spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato, anche attraverso convenzioni, che non può superare il consolidato del 2001, maggiorato dell’1,7%.
Nonostante la formulazione letterale possa lasciare qualche margine di dubbio, una lettura coerente della norma fa dire che la suddetta limitazione inerisca unicamente a quegli enti locali che, sottoposti all’obbligo del patto di stabilità interno dell’anno 2001, non abbiano rispettato tale patto. Resterebbero pertanto esclusi da questo ulteriore limite ancora una volta i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nonché tutti i comuni che per l’anno 2001 hanno rispettato il patto di stabilità.
Diversamente non si spiegherebbe perché mai gli Enti che hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2001 potrebbero liberamente assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno 2002 ma paradossalmente verrebbero comunque fortemente limitati per l’assunzione di personale a tempo determinato.

Vi è inoltre da rilevare che detta disposizione sul personale a tempo determinato riguarda solo il mondo delle Autonomie e non le Amministrazioni dello Stato. Per cui risulterebbe di difficile comprensione interpretare questo limite come un limite generale posto a tutti gli enti locali, e non invece, come sembra più coerente, un limite imposto agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e che, in effetti, potrebbero, attraverso l’utilizzo dei contratti a termine, aggirare facilmente l’ostacolo del divieto delle assunzioni.

Una diversa interpretazione della norma, potrebbe comportare, d’altra parte, per gli Enti Locali enormi problemi soprattutto per le sostituzioni del personale assente negli asili nido, nelle istituzioni scolastiche della prima infanzia e nei servizi di assistenza agli anziani, in quanto una volta eventualmente superato il limite di spesa predetto, non sarebbero più possibili sostituzioni di personale, con la conseguenza della sospensione del servizio in quanto per legge deve essere garantito un rapporto stabile tra adulto/bambino o tra adulto/anziano.
Per questo motivo si assume, quanto meno come dato certo, che la limitazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato non riguardi in ogni caso le assunzioni di personale con contratto a termine legate a sostituzioni di personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato (malattie, gravidanza ecc..)

Il limite riguardante il personale assunto a tempo determinato non riguarda in ogni caso i rapporti di lavoro interinale in quanto questa spesa non è considerata per legge spesa di personale.
Non sono altresì interessati dalle predette disposizioni tutti gli incarichi e le consulenze di tipo professionale, in quanto nella fattispecie non si può giuridicamente parlare di assunzione ma di conferimento di incarico, essendo l’assunzione l’istituto tipico con cui si costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

Legge 150 e Aran. Le motivazioni della Magistratura del Lavoro che ammette la Fnsi al tavolo della trattativa contrattuale. 2 febbraio 2006

Legge 150 e Aran
Le motivazioni della Magistratura del Lavoro che ammette la Fnsi al tavolo della trattativa contrattuale

2 febbraio 2006

"La trattativa per il contratto dei giornalisti degli uffici stampa pubblici, secondo quanto recita la legge 150/2000, si deve fare e l'Aran deve ammettere la Fnsi al tavolo. Questo è ciò che afferma la motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del novembre scorso, oggi resa pubblica e che conferma le ragioni della Federazione della Stampa.

Nella vertenza che oppone il Sindacato dei giornalisti, in rappresentanza di migliaia di colleghi degli uffici stampa in tutta Italia, e l'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego si comincia quindi a fare chiarezza. Ciò che il legislatore prima, due ministri della Repubblica e nove interrogazioni parlamentari di maggioranza ed opposizione poi hanno sostenuto, oggi viene esplicitamente e chiaramente espresso dalla Magistratura del lavoro: la legge 150 /2000 sulla informazione e comunicazione pubblica è una legge speciale e per questo deroga alle norme che regolano la rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione e che prevedono la titolarità delle Confederazioni sindacali. "La controversia - dice la motivazione - deve essere risolta con la piana applicazione del principio di specialità nella sua portata tradizionale: la norma speciale deroga a quella generale".
"Trattandosi di professionalità specifiche e specializzate - continua il giudice del lavoro Gualtiero Michelini - rispetto alle altre del pubblico impiego il legislatore ha ritenuto necessario stabilire espressamente il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti nell'ambito di una speciale area di contrattazione per il negoziato collettivo su specifici aspetti del personale facente parte di tali uffici stampa". "Tale disciplina speciale - continua la motivazione - rimane diversa da quella dei professionisti degli enti pubblici iscritti agli albi non essendo imposto dal sistema che sia adottata la medesima soluzione per le diverse situazioni speciali"
Inoltre il giudice afferma che le considerazioni dell'Aran non possono essere considerate come vincolanti e obbligatorie.
"Il ricorso - conclude la motivazione - deve essere accolto con conseguente declaratoria del diritto della Fnsi a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni".
Il sindacato dei giornalisti ha inviato copia della sentenza al ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini ed al presidente dell'Aran, Guido Fantoni richiedendo nuovamente la immediata apertura del confronto".

IL TESTO DELLA SENTENZA (formato Pdf)

Inquadramento contrattuale per uffici stampa comparto Regioni, Autonomie locali – 1999
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