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Uffici Stampa -- Uffici Stampa - Formazione e deontologia

CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA

Approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 25 marzo 2010

Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del “portavoce”, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non è quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ciò è indipendente dall’eventualità che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di una azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dell’Ordine dei giornalisti.

L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l’esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Detti documenti comprendono la “Carta di Treviso” e il “Codice relativo al trattamento dei dati personali”, norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L’Ufficio Stampa è altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall’Ordine in materia deontologica tra cui la “Carta dei doveri dell’informazione economica”, la “Carta di Perugia” su informazione e malattia, la “Carta di Roma” per l’informazione sui migranti, le norme raccolte nel “Decalogo del giornalismo sportivo” e quelle dedicate a "Informazione e pubblicità" e "Informazione e sondaggi".

Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare.

In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, i codici deontologici, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.

Il giornalista di Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per fornirgliele, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.

Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.

Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche all’Ordine dei giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.

In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze.

Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può fornire né ricevere doni o favori che possano limitare l’autonomia e la credibilità professionale.

Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

La violazione di queste regole comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari previsti dalla legge istitutiva dell’Ordine.


CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA

Il giornalista, all’interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare e dell’altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi ad amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione".

L’ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte primaria dell’informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell’Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di "Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora "Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi" .

L’ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato come luogo nel quale so concretizza lo scambio informativo tra l’Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due direzioni: da un lato il giornalista "racconta" l’Ente, il suo modo di funzionare, dall’altro è portatore, all’interno dell’Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all’Istituzione di riferimento.

In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell’Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col configgere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all’immagine.

Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente ed utente, operando per la perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell’attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi e la rimozione degli ostacoli che su frappongono alla loro piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l’Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca ed attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la trattazione di temi e notizie di carattere specifico, organizza strumenti professionali di informazione diretta, capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le istituzioni ed i cittadini.

Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell’osservare il dettato della legge sulla "privacy", anche se non sempre le regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono in accorso con quelle fissate per i giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale. Tale obbligo si sostanzia altresì nel tenere l’informazione distinta da altre attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi.

Nelle istituzioni pubbliche di tipo assemblare, tanto più se queste usufruiscano dell’attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso, riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali errori o inesattezze.

Nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione.

La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista, cui è affidato un compito d’estrema delicatezza: quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all’attività dell’amministrazione pubblica.

Documento approvato dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002.


VADEMECUM DEL GIORNALISTA PUBBLICO (Formato Pdf)

a cura di Renzo Santelli (FNSI - Federazione della Stampa Italiana)
e Claudia Cichetti (TelePA Com, la tv della comunicazione pubblica)

Questo breve Vademecum vuol essere uno strumento di lavoro utile per i colleghi giornalisti impegnati negli uffici stampa, i quali vedono spesso negati i loro diritti e le loro prerogative da chi non riconosce ancora - nonostante la legge 150, il regolamento 422 e le varie direttive - il ruolo del giornalista pubblico. Far valere la professionalità giornalistica significa rendere attiva e concreta una figura specifica di dipendente: il giornalista che opera nel settore del pubblico impiego con il compito di fare corretta informazione e di gestire in modo organico i rapporti con i colleghi che lavorano nei media tradizionali.

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Ignorata la tutela dei minori. Lo scoop è una cosa seria
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Agibilità sindacale Uffici Stampa - Giornalisti ai quali non viene applicato il CNLG
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