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Uffici Stampa -- Uffici Stampa nelle regioni
  • DISCIPLINA DEGLI UFFICI STAMPA
  • FNSI-CONSIGLI REGIONALI

DISCIPLINA DEGLI UFFICI STAMPA: LEGGI E REGOLAMENTI

REGIONI NORMATIVA GIURIDICA VIGENTE
Piemonte L.R. 52/90 prevede la possibilità di applicare il CNLG rinviando ad un successivo atto non ancora emanato. L'organizzazione di uffici e personale è regolamentato dalla L.R. 23/2008.
Valle d'Aosta L'ufficio stampa è istituito da una deliberazione dell'Ufficio Presidenza.
Lombardia La L.R. ha istituito l'agenzia di stampa della Giunta. L'organizzazione del Consiglio regionale è definito dalla L.R. 21/96. quella della Giunta dalla L.R. 16/96.
Veneto L.R. 1/97 disciplina l'organizzazione di Giunta e Consiglio.
Friuli Venezia Giulia L.R. 8/2000 istituisce l'ufficio stampa e pubbliche relazioni.
Trentino Alto Adige (Consiglio regionale) L'ufficio stampa è istituito da una norma regolamentare.
Trentino Alto Adige (Giunta regionale) L'ufficio stampa è istituito da una norma regolamentare.
Provincia di Trento (Giunta) L.P. 12/83 istituisce l'ufficio stampa.
Provincia di Trento (Consiglio) L'ufficio stampa è istituito da una norma regolamentare.
Emilia Romagna L'ufficio stampa è previsto dalle leggi sulle organizzazioni della Regione. E' attiva una Agenzia per la Giunta ed una struttura ordinaria per l'Assemblea con applicazione del CNLG
Liguria L.R. 11/3/2004 n. 3 Conferma gli UfficiStampa (Giunta e Consiglio) e contrattualizza (CNLG) i giornalisti.
Toscana La struttura dell'ufficio stampa è prevista dalla legge regionale 15/2002. Agenzie per Giunta e Consiglio con applicazione del CNLG
Umbria L.R. 15/97 disciplina l'organizzazione di uffici e dirigenze regionali – L.R. 3/2000 detta norme in materia di comunicazione e regola i compiti dell'ufficio stampa.
Marche L.R. 51/97 riguarda norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.
Abruzzo L.R. 35/94 disciplina gli uffici stampa di Giunta e Consiglio.
Molise L.R. 7/97 disciplina l'organizzazione dell'amministrazione regionale.
Lazio L.R. 25/96 norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale.
REG. REG. 6/9/02, n.1 sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale (2)
Campania L.R. 11/91 disciplina l'organizzazione regionale e prevede un settore stampa della Giunta regionale.
Basilicata L.R. 7/01
Puglia L.R. 14/97 sull'organizzazione di Giunta e Consiglio.
Calabria La legge sul personale della Regione che prevede l'applicazione del CNLG è del '75. Sono più recenti le leggi sull'organizzazione di Giunta e Consiglio che confermano le precedenti norme.
Sicilia L.R. 33/96 e L.R. 4/99 prevedono il CNLG.
Sardegna Deliberazione di Presidenza 17.05.1984 istituisce l'ufficio stampa.

Legenda:

1) Evidenziate le Regioni che applicano il Contratto Nazionale dei Giornalisti

2) La Regione Lazio, dopo la legge regionale 25/96 sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale, ha di recente approvato il REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 2002, n.1

"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che disciplina, in attuazione dei principi contenuti nella legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, il sistema organizzativo della Giunta regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza.

L'Ufficio Stampa è previsto all'art.38; all'art.39 l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
Seguono:
Formazione professionale per informazione e comunicazione (art.40)
Programmi di comunicazione (art.41)
Piano di comunicazione (art.42)
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario(art.43)
Finanziamento dei progetti (art.44)
Procedure di gara per realizzazione iniziative di comunicazione istituzionale (art.45)
Requisiti per svolgimento attività di comunicazione (art.47)
Requisiti per svolgimento attività di informazione (art.48)
Norme transitorie per attività di informazione e comunicazione (art.553)

Il regolamento, anche se si ispira abbastanza alla legge 150 (per la distinzione tra informazione e comunicazione, per i requisiti, ecc) non la cita mai.

FNSI-CONSIGLI REGIONALI
PROTOCOLLO DI INTESA


La Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale, nella persona dei legali rappresentanti pro-tempore, convengono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

PRESO ATTO che i Consigli regionali italiani, l’Assemblea Siciliana ed i Consigli delle Province Autonome di Trento e Bolzano ritengono fondamentale qualificare e professionalizzare l’informazione e la comunicazione da essi realizzata per garantire il pieno rispetto del pluralismo delle forze politiche in essi rappresentate ed il diritto dei cittadini singoli od associati alla trasparenza, alla partecipazione, alla conoscenza delle attività, degli atti e dei fatti prodotti dai Parlamenti regionali e delle Province autonome

VISTO che il Parlamento nazionale con la L. 150/2000, per la prima volta, ha inteso disciplinare il complesso delle attività dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni

REPUTATO necessario trovare una base omogenea di comportamento e di attuazione dei principi generali identificati nella L. 150/2000 all’interno della pubblica amministrazione, fatta salva la potestà e l’autonomia ordinamentale di ciascuna Regione e Provincia autonoma

RIAFFERMATO il dovere istituzionale sia di informare correttamente, tramite i giornalisti dei propri uffici stampa, sia di assicurare ed accrescere l’efficienza dei servizi di comunicazione per quanto previsto dalla L. 241/1990, dal Dlg. 29/1993 e dalle Leggi regionali, tramite personale specializzato e qualificato

CONSIDERATO che i principi previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione devono essere osservati anche dalle nuove figure professionali che nella pubblica amministrazione sono chiamate a svolgere le delicate funzioni relative all’informazione ed alla comunicazione

DATE le accresciute competenze delle Regioni, previste dal riformato Titolo V della Costituzione, in molteplici materie sia come potestà legislativa esclusiva che concorrente e per quest’ultima anche per quanto attiene lo specifico settore di cui alla L. 150/2000, con il proporzionale incremento dell’obbligo di trasparenza verso l’opinione pubblica

PRESO ATTO anche del dibattito parlamentare, attualmente in corso sulla devolution e sull’attuazione del federalismo fiscale, con potenziali ulteriori trasferimenti di compiti e funzioni a Regioni e Province autonome

VALUTATO anche il procedere del lavoro di riforma degli statuti regionali, con la quale viene auspicata la piena autonomia finanziaria, funzionale ed organizzativa dei Parlamenti regionali e delle Province autonome

CONDIVISO l’obiettivo di incrementare e modernizzare i servizi informativi e di comunicazione dei rispettivi Parlamenti regionali e delle Province autonome

SI INVITANO L’ASSEMBLEA SICILIANA, I CONSIGLI REGIONALI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A DARE

1) tempestivo recepimento e piena attuazione, in ogni sua parte e per quanto di competenza, alla L. 150/2000

2) precise indicazioni per regolare la propria attività di informazione e comunicazione

3) massima professionalità al personale assegnato ai servizi dell’ufficio stampa e della comunicazione

A TALE SCOPO VENGONO CONDIVISI I SEGUENTI PRINCINPI ORDINAMENTALI

A) definire le reciproche aree di competenza di servizi ed uffici ed i diversi ruoli del personale assegnato nei Parlamenti regionali e nelle Province autonome alle attività di informazione e comunicazione, sulla base della L. 150/2000, evitando improprie sovrapposizioni e commistioni interne con altre aree ed uffici;

B) improntare i rapporti tra le strutture di informazione e comunicazione al rigoroso rispetto dei differenti compiti istituzionali, le prime essenzialmente rivolte ai media e le seconde principalmente indirizzate direttamente verso cittadini, imprese e mondo delle autonomie locali;

C) armonizzare le attività tra il portavoce e le strutture istituzionalmente preposte all’informazione ed alla comunicazione al fine di rapportarsi, quando vi sia la necessità, in piena autonomia e nella distinzione delle funzioni, per favorire la migliore soluzione delle problematiche inerenti l’attività dell’organo politico di vertice in considerazione anche del diretto rapporto fiduciario che sta alla base dell’incarico del portavoce;

D) rafforzare e qualificare tutti gli strumenti editoriali attraverso la pubblicazione di testate giornalistiche, anche multimediali, in grado di rappresentare la vita e l’attività dei Parlamenti regionali e delle Province autonome, la cui responsabilità è attribuita al capo ufficio stampa od a suo delegato tra i componenti dell’ufficio stampa;

E) incrementare le reti telematiche di servizio, la cui gestione è di competenza dell’ufficio relazioni con il pubblico in collaborazione con l’ufficio stampa per la parte giornalistica, per facilitare l’accesso al pubblico e svolgere una equilibrata ed efficiente azione di immagine e promozione dei Parlamenti regionali e delle Province autonome, anche in vista dell’allargamento dell’Unione Europea e della crescita dei rapporti internazionali, affidandone la responsabilità a dirigenti specializzati nel campo della comunicazione;

F) avviare presso ciascuna Assemblea legislativa un processo mirante ad accertare ed eventualmente riconoscere al personale che già opera nelle strutture per l’informazione e la comunicazione, professionalità e qualifiche in relazione alle reali mansioni svolte e provvedere, attraverso il diretto impegno finanziario dell’Amministrazione regionale e delle Province autonome, ai programmi di formazione necessari sia all’attuazione dell’articolo 4 della L. 150/2000, sia dell’aggiornamento permanente dei livelli culturali e tecnici in sintonia con la rapida evoluzione delle tecnologie mediatiche e dei modelli comunicativi;

G) definire le piante organiche degli uffici stampa, degli Urp e degli altri uffici della comunicazione.

H) applicare il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti ai dipendenti dell’Ufficio stampa, iscritti all’Ordine dei giornalisti, in modo da favorire una omogenea realtà professionale e retributiva all’interno di tutte le Regioni e le Province autonome, avviando una verifica delle condizioni contrattuali in atto applicate;

I) riconoscere ai dipendenti che operano negli uffici delle relazioni con il pubblico ed in quelli della comunicazione istituzionale la particolare specificità relativa a conoscenze tecniche e mediatiche e di primo impatto con il cittadino, attraverso le migliori condizioni economiche e normative previste dall’attuale contratto nazionale della categoria Regioni-Enti Locali e dai contratti aziendali, incrementando il numero e le indennità delle posizioni organizzative, individuando le apposite figure dirigenziali da mettere a capo degli uffici ed impegnandosi verso l’Aran affinché tali professionalità vengano specificatamente regolate in fase di rinnovo contrattuale;

J) assicurare la copertura dei posti vacanti in organico nei settori dell’informazione e della comunicazione esclusivamente mediante pubblico concorso, avviando un confronto in sede locale tra Amministrazione e rappresentanze delle categorie;

K) riconoscere come interlocutori sindacali e professionali, secondo le reciproche finalità statutali, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale e rispettare i codici deontologici e di autoregolamentazione approvati dagli organismi delle due categorie di rappresentanza dei giornalisti e dei comunicatori pubblici.

Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli Regionali e delle Province autonome

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale

Roma, 16 aprile 2003

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