ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune
regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222
e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.
Art. 1) I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori,
da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:
- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista
(in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici,
servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.
Art. 2) Il corrispettivo di massima
scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione
effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni
dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista
con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.
Art. 3) Gli articoli ed i servizi
pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato
dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre
quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e
dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione
del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione
o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 4) E' costituita una commissione
paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito
di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che
dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.
Art. 5) Le parti confermano gli
usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per
gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa
dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime
di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse
attività professionali o lavorative principali svolte dagli
interessati. |