RINNOVATA LA PARTE
ECONOMICA DEL CONTRATTO FIEG-FNSI
(2004 - 2005)
Il testo dell'accordo firmato e le nuove
tabelle dei minimi
ACCORDO
Il giorno 9 luglio 2003, in Roma tra la Fieg e la Fnsi si è
proceduto al rinnovo della parte economica del contratto nazionale
di lavoro giornalistico sulla base dei seguenti contenuti per il
biennio 1 ° marzo 2003 - 28 febbraio 2005.
1. Incremento dei minimi
Il valore minimo tabellare in atto al 28 febbraio 2003 per il livello
100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 18 mesi di
anzianità professionale, redattore oltre 30 mesi di anzianità
professionale) è incrementato di € 93 a regime.Il suddetto
importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti
e cadenze:
1 ° luglio 2003 € 46
1 ° aprile 2004 € 21
1° settembre 2004 € 26
Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate
sulla base del parametro in vigore al 28 febbraio 2003 rispettivamente
per i giornalisti professionisti e praticanti in servizio al 30
novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 e corrisposti
con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi
(art. 2), per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part
time (art. 36) in atto al 28 febbraio 2003 è incrementato
a regime secondo i valori conseguenti all'applicazione dell'aliquota
percentuale di incremento del minimo previsto per il livello 100
della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto con
la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.
L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale cessa
a far data dal 30 giugno 2003.
2. Incremento delle aliquote contributive
- A decorrere dal 1° settembre 2003 il contributo a carico
delle aziende previsto dal punto 2) dell'art. 4 delle norme transitorie
e di attuazione per la Casagit è elevato dallo 0,50% della
retribuzione imponibile allo 0,95% della medesima;
- con la stessa decorrenza il contributo mensile previsto dall'art.
40 per l'assicurazione infortuni è elevato da € 6,71
a € 11,88 per ogni giornalista previsto dall'art. 38 del contratto
nazionale. In sede di rinnovo quadriennale del prossimo contratto
di lavoro le parti procederanno a dare attuazione ai contenuti della
normativa prevista nella nota a verbale all'art. 38;- a decorrere
dal 1° gennaio 2005 l'aliquota contributiva I.V.S. dell'Inpgi
a carico delle aziende èelevata dal 19,28% al 20,28%. L'operatività
di detto aumento, determinato in base alla facoltà concessa
alle organizzazioni di settore dall'art. 3, 2° comma, lett.
b) della legge n. 509/1995, presuppone l'assunzione da parte del
Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi di una delibera conforme
che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia;
- la Fnsi ha preannunciato la propria intenzione di procedere
all'aumento dell'aliquota minima contributiva a carico dei giornalisti
per il Fondo complementare di previdenza. Le parti procederanno
con specifica intesa alla modifica della lett. b) del punto 6 dell'accordo
4 giugno 1998.
3. Modifiche al regolamento del Fondo complementare
di previdenza
Le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione
del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e
contenute nelle note a firma del Presidente del Fondo in data 30
luglio 2002 e 19 novembre 2002 sono approvate a tutti gli effetti
dalle sottoscritte organizzazioni sindacali nella loro veste di
fonti istitutive. Il Fondo procederà ai necessari adeguamenti
statutari che hanno effetto dalla data odierna.
4. Lavoro nei giornali elettronici
Le sottoscritte organizzazioni hanno proceduto alla verifica dello
stato di applicazione della regolamentazione contrattuale dei rapporti
di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici ed
i redattori addetti previsto dall'allegato N. Le parti, preso atto
che a seguito anche della sopravvenuta crisi del settore il livello
di applicazione della suddetta regolamentazione ha riguardato un
ristretto numero di aziende e redattori, confermano la fase sperimentale
con ulteriore verifica da svilupparsi entro il 2005.
5. Lavoro autonomo
Preso atto che è in fase di approvazione il decreto legislativo
n. 250/2003 - attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 -
le sottoscritte organizzazioni procederanno entro tre mesi dalla
sua emanazione all'esame congiunto dei problemi applicativi delle
nuove tipologie contrattuali in esso previste con particolare riferimento
alla nuova disciplina dei rapporti di collaborazione autonoma, coordinata
e continuativa e del nuovo mercato del lavoro.
Le parti confermano la volontà di proseguire la verifica
sugli aspetti applicativi dell'accordo collettivo nazionale sulla
disciplina del lavoro autonomo e sull'evoluzione di tale lavoro
nel settore.
6. Responsabilità civile
Successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina penale
e civile per i reati di diffamazione a mezzo stampa le parti effettueranno
l'esame previsto dalla nota a verbale dell'art. 47.
Letto, confermato e sottoscritto
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