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Fondo antiquerele
REGOLAMENTO per il Fondo di aiuto a Giornalisti condannati al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli modificato dalla Giunta esecutiva nella riunione del 24.10.2006 modificato e approvato dalla Giunta Esecutiva nella riunione - Art. 1 - E' istituito, presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, un Fondo finanziario per l'aiuto, secondo le disposizioni del presente Regolamento, a giornalisti condannati in sede giurisdizionale, non per dolo, al pagamento di somme risarcitorie per danni relativi a pubblicazioni di articoli sulle testate di appartenenza. - Art. 2 - Il Fondo è finanziato attraverso il Fondo di Solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nella misura annua di Euro 150.000,00 e il contributo per ogni singola richiesta non potrà superare Euro 7.500,00. - Art. 3 - Possono richiedere l'intervento del Fondo i giornalisti e i praticanti iscritti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana attraverso le Associazioni Regionali o Interregionali cui aderiscono. Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata l'ultima dichiarazione dei redditi o una dichiarazione sostitutiva qualora il collega non abbia l'obbligo alla dichiarazione dei redditi. - Art. 4 - Il giornalista può ottenere l'intervento del Fondo fino ad un massimo di tre volte in cinque anni. Il secondo ed il terzo contributo, tuttavia, per essere operativi, devono ottenere il consenso dei 2/3 dei componenti della Giunta Esecutiva federale . Il computo del termine di cinque anni decorre dalla data di approvazione del primo intervento, anche nei casi di cui al successivo articolo 5. L'intervento produce effetti, ai fini del presente articolo e del successivo articolo 5, anche nei confronti di eventuali giornalisti coobbligati, per lo stesso fatto, con il giornalista richiedente. - Art. 5 - Dalla data di inizio dell'attività del Fondo, che coincide con quella della relativa deliberazione della Giunta Esecutiva, nel caso in cui il giornalista abbia subìto in suo danno, nei tre anni precedenti, un provvedimento giurisdizionale esecutivo che giustifica l'intervento del Fondo medesimo, può fare richiesta di intervento. Ai fini del precedente comma, avrà rilievo, per il computo del termine, la data di pubblicazione del provvedimento giurisdizionale. Questa norma ha carattere provvisorio e cessa la sua efficacia a far data dal 1° gennaio 2007. - Art. 6 - Il Fondo può intervenire esclusivamente nel caso in cui in danno del giornalista richiedente è stato pubblicato un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, che legittima l'espropriazione forzata dei beni. - Art. 7 - La richiesta di intervento è inoltrata alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, tramite l'associazione Regionale o Interregionale cui aderisce il g iornalista. - Art. 8 - Il giornalista che ottiene l'intervento del Fondo si impegna a restituire alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'importo percepito qualora, in caso di esito positivo dell'eventuale impugnazione, la controparte gli restituisca, volontariamente o a seguito di procedura esecutiva, il denaro. Il giornalista, quindi, se vi sono concrete possibilità di riforma del provvedimento giudiziario negativo, si impegna a proseguire nel giudizio interponendo tutti gli atti di gravame necessari e l'eventuale procedimento esecutivo. Per un giudizio sulla possibilità di ottenere la riforma del provvedimento negativo, la Fnsi potrà richiedere la relativa valutazione al proprio ufficio legale. Qualora il giornalista, seppure invitato ad impugnare il provvedimento negativo, non si attivi in tal senso, non potrà più richiedere aiuto al Fondo. |
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