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Fondo solidarietà

Regolamento per l'attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss).

approvato dalla Giunta Esecutiva del 31 gennaio 2007

  1. Il Fondo di solidarietà sindacale (Fss) - tenuto e gestito dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) - interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o cassintegrati - iscritti alle Associazioni regionali di stampa (Ars) ed in regola con il pagamento delle quote sindacali - i quali si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze eccezionali.
  2. Il Fss assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta esecutiva federale. L'entità del contributo individuale non può superare i 1.500 euro. Il contributo, la cui quantificazione deve essere specificatamente indicata nella delibera, consiste in una elargizione a fondo perduto.
  3. Le proposte di accesso al Fss devono essere istruite dalle Ars territorialmente competenti. Le Ars sono tenute ad allegare la documentazione completa, necessaria al fine di definire il sostegno delle Ars medesime alla domanda del giornalista. Della documentazione deve obbligatoriamente far parte copia della dichiarazione dei redditi del collega o, in assenza di questa, una dichiarazione del richiedente che autocertifichi il reddito percepito nell'ultimo anno.
  4. L'esame della richiesta deve avvenire in presenza di un rappresentante della Ars richiedente il quale ne illustra le motivazioni. In caso di assenza del rappresentante della Ars si procede al rinvio della richiesta alla prima riunione utile della Giunta Esecutiva.
  5. Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito di un contributo da parte del Fss, una nuova contribuzione. Prima che sia trascorso un anno dalla data dello stanziamento precedente. Nessuno può usfruire di più di tre (3) contributi. Tuttavia, per il secondo e il terzo provvedimento la Giunta deve assumere tale decisione con un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti i quali si pronuncino positivamente).

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