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Lavoro autonomo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E' costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

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