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Lavoro autonomo
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo. Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:
Art. 2) Il corrispettivo di massima
scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione
effettivamente prestata. Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo. Art. 4) E' costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo. Art. 5) Le parti confermano gli
usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per
gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa
dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime
di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse
attività professionali o lavorative principali svolte dagli
interessati. |
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