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Lavoro autonomo - Norme lavoro autonomo
FINANZIARIA 2008, "CONTRIBUENTI MINIMI" (SOTTO I 30.000 EURO)
ISTRUZIONI PER L'USO DAL FISCALISTA DELLA FNSI (Formato Pdf)
SCHEMA REGIME SEMPLIFICATO CONTRIBUENTI MINIMI (Formato Ppt)
Testo in vigore dal: 13- 3-2003
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro"
(G. U. n. 47
del 26 Febbraio 2003)
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina
dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia
di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione
di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato
del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione,
con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità
ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di
tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi
fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego,
con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico
e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile
e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori
anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione
del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo
restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori
privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo,
in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio,
con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento
degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia
di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive
di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra
operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento
del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni
e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi
e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento
di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro
consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale,
o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie
con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto
divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda
e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini
non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da
prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile,
e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni al lavoro;
i) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per
le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le società già
autorizzate;
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento
per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli
enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici
e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività
svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione
e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario,
con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero
a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti
del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché
alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese
a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data
1º febbraio 2000;
m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione
con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da
parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera,
anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché
di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa
o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione
di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato
al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore
e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività
di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico
previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione
privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo
5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita
e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento
elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi
del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società
datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente
indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente
articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che
ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la
legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo
di azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra
appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del
codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia
connesso ad una cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle
normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro
e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti
a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di
tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la
razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo
16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare
gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così
da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando
l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva
di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo
tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché
il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo
agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze
autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione
e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento
mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività
di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del
lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della attività lavorativa e al territorio di appartenenza
nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base
alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento
dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni
in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione
delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso
di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle
donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per
l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi,
al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e
donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento
e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto
formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo
anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto
sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione
in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di
cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti
e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento,
al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa,
concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche
all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati
con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
attuazione dell'attività formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riforma della
disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso
a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare,
del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori
con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare
nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale,
nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche
sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di
lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale
cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del
lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui
alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva
da riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti
a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori
anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile
anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto
con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale,
fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute
nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità pro rata temporis in
proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale,
in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole
contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo
parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o
alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di
disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
così come individuate dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative su scala nazionale o territoriale o,
in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la
possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale
anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più
di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo
in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire
la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione
proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di
questo settore;
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla
forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24
giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie
di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo
tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante
un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno
o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione,
nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente,
salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione
sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti
o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità
e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento
a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e
accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità
di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza
fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a
rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili
attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare
di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo
5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più
lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro,
per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in
modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con
particolare riguardo alle attività agricole.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione
dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione
dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del
rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi
di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato
ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione
della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di
erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo
preposto alla certificazione e di difformità tra il programma
negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi
all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra
il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione,
prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo
preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità
tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione
e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione
dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente
di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle
parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto
di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare
non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma
negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe
di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da
1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione,
il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi
direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela
del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato
ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni,
su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale
e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del
rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo
e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli
ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione
del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi
e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti
di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in
sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale
e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti
di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con
attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle
direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive
adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi
e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e
distinto» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III
della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente
con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da
accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo
e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri
stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6»;
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e
in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile.
Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1»,
sono inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 3,
comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi
ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali
di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al
solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1»;
g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività
svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio».
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22
marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali
e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del
turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali difunzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme
in materia di promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo
puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito
albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita
la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente
all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole:
"societa' di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione,
quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione
di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede
legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee
allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche'
la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito ull'intero
territorionazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito
avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore
al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire
700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche
a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare
le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e
tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che occupino
lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad
un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel
suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa
di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori
di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di
cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la
sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza
e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo
e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti
di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita'
ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte
le informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo
di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento
ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 469 del 1997, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche
societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni
di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore
a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali,
per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di
supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale
versato ammonta a lire 50 milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego
private), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far
pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri
costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita' competente, previa
consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori
maggiormente rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni
del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori,
e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie
per l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo
2 di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire
informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono
considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa'
in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa'
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione
della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa
all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura
per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - Il testo dell'art.
1 della citata legge n. 12 del 1979, e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro).
- Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo
di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro
che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art.
9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40,
nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni
di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale
di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della
provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla
cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo
di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa,
possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo
comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle
rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti
dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al
quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi,
della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume
di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini
e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta
addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie
strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso
assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito
un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria,
dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge
e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi
all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione
della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti
di imprese o di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso
il committente). - Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,
hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare
il servizio possono proporre azione diretta contro il committente
per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del
debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui
essi propongono la domanda.".
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del
1997, e' il seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro,
allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia
secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai
fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche
contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione,
con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi'
essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari,
un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento
e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa,
con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi
in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, e'
il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita'
di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico
e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse
vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire
ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento
ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato
e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce
i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono
adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase
di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina
in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta'
produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte
delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti
di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art.
9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione
dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita',
di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno
in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente
aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con
partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti
i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato
di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita' interna
o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale
nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione
dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta
formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie
da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite
a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento
ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni
di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina
di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita'
di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi
operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione
pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto
a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico
dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche',
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera'
sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto
dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma
4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori
dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria
dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE)
n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione
e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto
e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati
di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso,
che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare
l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava
sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.".
- Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, e'
il seguente:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a
favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto
dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta
degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione
pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso
degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione
di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e
in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita';
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o
operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti ausiliari
e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali,
ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento
e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di
programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute
tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici
e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione
della specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di
garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie
regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante
puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente
e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte
nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di
cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso
totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione
di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei
giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti
lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa
per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5
e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva
del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una
commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse
modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma,
anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute
dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione
prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza
del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro
e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma,
il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita'
di procedere al tentativo di conciliazione.". - Il testo dell'art.
2113 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni
che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti
da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice
di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la
cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale,
del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di
procedura civile.".
- Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore), si vedano le note
all'art. 9.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e'
il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano
le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio
lavoratore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001,
n. 94.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge
n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma
o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento
degli scopi sociali.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro
subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione
dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro,
anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge
n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del
movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu'
rappresentative. Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori
si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n.
300 del 1970, nonche' le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle
previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
compatibili con le modalita' della prestazione lavorativa.
In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche
di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in
sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
piu' rappresentative.".
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute a corrispondere
al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore
ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero,
per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza
di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in
uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea
e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva,
secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b)
in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,
in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art.
24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione
gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59. 2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere
ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entita'
del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento
interno previsto dall'art. 6.".
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
- Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore).
- 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsi dall'art. 2751-bis, numero 1), del
codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui
all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce
interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e
in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica
sono di competenza del tribunale ordinario.".
- Il testo dell'art. 2526 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di recesso,
nei casi in cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo,
deve essere comunicata con raccomandata alla societa' e deve essere
annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha
effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.".
- Il testo dell'art. 2527 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2527 (Esclusione del socio). - L'esclusione del socio,
qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel caso indicato
nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri casi previsti dagli
articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto
costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo
lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo', nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti
al tribunale. Questo puo' sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da
farsi a cura degli amministratori.".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003,
le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare,
in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento
deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza,
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per
quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresi' previsti:
la possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti economici
integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto,
per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della
crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative
di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della cooperativa
di deliberare un pianod'avviamento alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali
del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d),
e) ed f) del comma 1, nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al
solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1. Nel
caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola
e' nulla. 2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse: agricole industriali, commerciali
o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.".
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Dal
sito: www.welfare.gov.it
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