Statuto
della Federazione Nazionale della Stampa Italiana
con le modifiche approvate
nella sessione straordinaria del XXIV Congresso Nazionale
svolto a Roma il 27 ottobre 2005
PRINCIPI DEL PATTO FEDERATIVO
Le Associazioni regionali e interregionali di stampa liberamente costituitesi dall'Unità d'Italia e, dal 1908, unite nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana ( FNSI ) risorta a democratici ordinamenti nel 1944, esprimono la volontà dei giornalisti di concepire il sindacato unitario come sede naturale di rappresentanza e di tutela dell'esercizio professionale.
La struttura del sindacato dei giornalisti è federativa. Mediante tale struttura esso definisce, esprime e attua le scelte unitarie, del cui democratico formarsi sono strumento e garanzia indispensabili gli organi liberamente eletti dalle Associazioni regionali di stampa (AA.RR.SS).
Il sindacato dei giornalisti italiani (Federazione nazionale della stampa italiana) è autonomo rispetto a tutte le forze politiche, sindacali ed economiche.
L'unità e l'autonomia sindacali dei giornalisti sono salvaguardate dall'autonomia funzionale e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" ( INPGI ) e costituisce fondamentale presupposto dell'esercizio della professione, nella libertà di stampa sancita dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e garantita dall'autogoverno dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani. Lo Statuto della FNSI costituisce il vincolo federativo tra le Associazioni regionali e interregionali di stampa che da essa sindacalmente dipendono, regolamenta gli organi centrali coi quali la FNSI, in nome e con la partecipazione delle Associazioni federate, svolge nell'intero territorio nazionale e nei rapporti con le organizzazioni straniere dei giornalisti, la propria politica sindacale di rappresentanza e di iniziativa per arricchire la funzione del giornalista e la dignità della professione, nonché per promuovere la presenza del sindacato nell'azienda editoriale al fine di giungere ad una sempre più diretta partecipazione autonoma del giornalista, quale testimone attivo della vita del Paese. Con questo orientamento basilare la FNSI intende ribadire la sua funzione di presidio dell'unità della categoria, al di fuori e al di sopra di partiti, confessioni o ideologie.
CAPO I
COSTITUZIONE E FINI
Articolo 1
La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) è l'organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti italiani. Ha la rappresentanza e la tutela morale, professionale e materiale della categoria. La sua sede è in Roma. Gli iscritti aderiscono territorialmente alle Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.), organismi sindacali unitari che perseguono i fini della FNSI e i cui statuti, che devono essere conformi con lo statuto federale, siano stati approvati dal Consiglio Nazionale della FNSI.
Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6,:
l'Associazione della Stampa Abruzzese; l'Associazione della Stampa di Basilicata; il Sindacato dei Giornalisti della Calabria; l'Associazione Napoletana della Stampa; l'Associazione della Stampa Emilia Romagna; l'Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Stampa Romana; il Sindacato Giornalisti Liguri; l'Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l'Associazione della Stampa Subalpina; l'Associazione della Stampa di Puglia; l'Associazione Stampa del Molise; l'Associazione Stampa Sarda; l'Associazione Siciliana della Stampa; l'Associazione della Stampa Toscana; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l'Associazione Stampa Umbra; l'Associazione Stampa Valdostana; il Sindacato Giornalisti del Veneto.
La costituzione di nuove Associazioni, ai sensi del successivo articolo 15 ed eventuali modifiche di denominazione delle anzidette Associazioni o Sindacati - approvate dai rispettivi organi competenti e delle quali il Consiglio Nazionale abbia preso atto - si intendono automaticamente recepite dal presente articolo.
Articolo 2
La FNSI ha la rappresentanza nazionale e la tutela degli interessi della categoria; le Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.) sono le organizzazioni sindacali unitarie territoriali che perseguono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le finalità statutarie della FNSI.
Le AA.RR.SS. sono organismi locali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ai fini della repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Possono iscriversi alle AA.RR.SS., secondo le modalità di cui ai commi successivi, tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge.
Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere - o, se pensionati, hanno svolto - la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.
Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.
L'ammissione e la titolarità sono deliberate dagli organismi direttivi collegiali delle AA.RR.SS. E' ammesso ricorso ai Probiviri.
Le modalità e i criteri di attuazione sono fissati dal Regolamento.
Gli articoli del Regolamento relativi all'attuazione del presente articolo sono approvati dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto approssimati per difetto.
Articolo 3
La FNSI ha i seguenti compiti:
- difendere la libertà di stampa e d'informazione e il diritto di cronaca nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- favorire la partecipazione dei giornalisti ai compiti decisionali nelle rispettive aziende e difendere la loro autonomia sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro;
- affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;
- rappresentare gli iscritti sul piano nazionale, stipulare i contratti collettivi di lavoro e, in collaborazione con le AA.RR.SS. e con i Comitati e i Fiduciari di redazione, svolgere tutte le azioni necessarie a garantirne l'applicazione; promuovere la rioccupazione dei colleghi senza lavoro;
- perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti, anche attraverso la Commissione per le pari opportunità, istituita dalla GE, per una concreta attuazione di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), anche in osservanza della legge 125/1992;
- valorizzare, difendere e aggiornare le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione. Ciò anche a mezzo del "Centro di Studi e Documentazione sul Giornalismo";
- rivendicare, anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, la tutela del titolo professionale degli iscritti e ogni funzione di ricerca, elaborazione e controllo della comunicazione di notizie, comunque diffuse, compresi gli uffici stampa di enti pubblici o di aziende private, qualunque sia il mezzo tecnologico o la forma di impresa, promuovendo il necessario aggiornamento specialistico;
- collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI), con la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT) e il Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani per lo sviluppo, la realizzazione e il coordinamento delle istanze previdenziali e assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantire, anche attraverso energiche azioni, l'autonomia funzionale e finanziaria dell'INPGI, della gestione separata, della CASAGIT e del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani;
- promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale. A tal fine la FNSI aderisce alla Federation Internationale des Journalistes (Bruxelles).
Articolo 4
Le AA.RR.SS. iscrivono i giornalisti residenti nella circoscrizione di propria competenza in due elenchi separati, come indicato nell'art.2.
Il giornalista può optare per l'iscrizione all'ARS nel cui territorio svolge l'attività professionale. Nei casi di lavoro individuale distaccato ha facoltà di iscriversi all'ARS nel cui territorio opera la redazione di riferimento.
Ferme restando le attribuzioni e le competenze di carattere sindacale di rappresentanza nazionale della FNSI, le AA.RR.SS. sono rette da propri Statuti che devono essere conformi con lo Statuto federale e con le norme del regolamento di attuazione dell'art.2.
Gli statuti delle AA.RR.SS., nel cui ambito territoriale vige un regime plurilinguistico, dovranno garantire nei rispettivi organi la presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Gli statuti delle singole AA.RR.SS. ed ogni loro successiva modifica devono essere sottoposti all'approvazione di conformità da parte del Consiglio nazionale della FNSI. In caso di contestazione le AA.RR.SS. possono ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri.
I giornalisti che abbiano residenza fuori dal territorio italiano possono iscriversi all'ARS nel cui territorio ha sede l'azienda per la quale prestano la loro attività prevalente.
Non è consentita l'appartenenza a più di una ARS.
Per una stessa circoscrizione territoriale non può essere federata che una sola ARS.
Articolo 5
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
- uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
- diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile;
- sovranità del Congresso Nazionale con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione al medesimo;
- pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
- intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
Articolo 6
Il Consiglio Nazionale irroga sanzioni nei confronti delle AA.RR.SS. che violino lo Statuto federale o pregiudichino l'unità e la politica sindacale, vengano meno agli obblighi finanziari verso la FNSI, non adeguino i propri statuti a quello federale o compromettano il prestigio della categoria
Le sanzioni possono essere le seguenti: a) diffida; b) ammonizione; c) censura; d) radiazione dalla FNSI.
Contro le suddette sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri e, in secondo grado, al Congresso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
CAPO II
ORGANI DELLA FNSI
Articolo 7
Gli organi della FNSI sono:
- il Congresso nazionale;
- il Consiglio nazionale (CN);
- la Giunta esecutiva (GE);
- il Presidente della FNSI;
- il Segretario generale;
- la Segreteria nazionale;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio nazionale dei probiviri;
- i dipartimenti, le commissioni contrattuali e le commissioni di lavoro.
Sono organi consultivi:
- la Consulta delle Associazioni regionali di stampa;
- le Commissioni permanenti contrattuali (CC);
- la Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione;
- la Consulta dei presidenti dei Gruppi di specializzazione.
CAPO III
CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 8
Il Congresso nazionale è il massimo organo della FNSI; esso ha tutti i poteri deliberanti.
Il Congresso fissa le direttive che deve seguire la FNSI nei vari rami della sua attività, esamina ed approva la relazione sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria.
Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutte le AA.RR.SS. e le organizzazioni federate.
Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni tre anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.
Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il contratto collettivo di lavoro.
Il CN formula l'ordine del giorno (o.d.g.) del Congresso ordinario e approva, con la sottoscrizione di almeno il 5 per cento dei consiglieri, i documenti di politica sindacale da sottoporre alla discussione delle assemblee regionali per l'elezione dei delegati ed alla discussione del Congresso.
Le AA.RR.SS. possono chiedere l'inclusione nell'o.d.g. di particolari argomenti inoltrandone richiesta al CN entro la data fissata per l'ultima sessione del CN stesso, precedente al Congresso nazionale.
La GE provvede entro 60 giorni dalla richiesta a convocare il Congresso straordinario formulando l'o.d.g. sulla base degli argomenti per i quali il CN oppure le AA.RR.SS. hanno richiesto la convocazione del Congresso stesso.
Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce il proprio Ufficio di Presidenza, che deve comprendere un giornalista professionale designato da ciascuna delegazione tra i suoi componenti e due giornalisti collaboratori designati congiuntamente dai capi-delegazione di cui al successivo art.11.
Il Congresso elegge un Presidente, giornalista professionale, e due vice-Presidenti, l'uno giornalista professionale e l'altro giornalista collaboratore, che debbono essere scelti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza e che debbono riportare almeno i due terzi dei voti dei delegati al Congresso. Dopo due votazioni in cui non si raggiunga la maggioranza suindicata, vale la maggioranza relativa.
Articolo 9
Il Congresso nazionale è costituito da 309 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti fra gli iscritti alle AA.RR.SS. In connessione con la costituzione di ogni nuova ARS, ai sensi del successivo art.15, il Congresso è integrato da 3 delegati. Quale espressione del vincolo federativo, ciascuna ARS - quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1.000 - ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 3 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da un delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.
I rimanenti delegati sono assegnati alle AA.RR.SS. in proporzione al numero degli iscritti nelle rispettive categorie e secondo il quoziente elettorale.
Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. - al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso - per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
Possono votare ed essere eletti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e al corrente con il versamento delle quote associative. Partecipano al Congresso le delegazioni delle AA.RR.SS. che, all'atto dell'insediamento della Commissione per la verifica dei poteri, risultino al corrente con i contributi di cui al successivo art.40 relativi a tutto il quadrimestre anteriore a quello in cui si svolge il Congresso.
Nelle AA.RR.SS. possono essere presentate due o più liste di candidati, anche collegate ai documenti di politica sindacale sottoposti dal Consiglio nazionale. L'assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.
Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/4 (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere.
Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all'ARS e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, infine, quello più anziano per età.
I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda; il voto di preferenza costituisce voto di lista.
Ogni lista - per le rispettive categorie - deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari almeno:
al 10% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è inferiore o uguale a 50;
al 5% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 50 e inferiore o uguale a 500;
a 50 più l'1% degli aventi diritto al voto, se il loro numero è superiore a 500.
Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non possono essere candidati.
Le liste devono essere depositate di persona da uno dei firmatari presso la Commissione Elettorale delle AA.RR.SS. entro le ore 12 del 20° giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.
In assenza di due o più liste, l'elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio. In caso di parità si applica l'ottavo comma del presente articolo.
Articolo 10
Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola ma non di voto: i membri uscenti del CN (art.16) e del Collegio dei revisori dei conti (art.41); il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri; i relatori sulle questioni all'o.d.g.
Articolo 11
Ogni delegazione elegge un capo delegazione, il quale ha funzioni di collegamento fra le delegazioni stesse e la Presidenza del Congresso. Il capo della delegazione può essere o uno dei delegati o il responsabile (Presidente o Segretario) della rispettiva ARS.
I delegati votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata; in caso di dubbio decide il Congresso.
Gli aventi diritto al voto sono i delegati accreditati dalla Commissione verifica poteri al momento di ogni singola votazione. Il numero e i relativi quozienti sono resi noti al Congresso di volta in volta dalla presidenza.
Le votazioni vengono fatte seguendo l'ordine delle delegazioni delle singole AA.RR.SS. che sarà sorteggiato prima di ogni espressione di voto.
Il voto si esprime individualmente, a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.
Le votazioni devono essere richieste: a scrutinio segreto su richiesta del 25% degli aventi diritto al voto e per appello nominale su richiesta del 20% degli aventi diritto al voto. Il Presidente del Congresso, compiuta la verifica, indice la votazione. Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto.
Le delibere congressuali sono valide - salvo quanto disposto dal l° comma dell'art.44 - se adottate, in prima votazione, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati dichiarati presenti al Congresso dalla Commissione per la verifica dei poteri; qualora, nella prima votazione, la somma dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti non raggiunga la metà più uno dei delegati presenti al Congresso, la Presidenza, non prima di un'ora, indice una nuova votazione per la quale è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
CAPO IV
SEGRETARIO GENERALE
Articolo 12
Il Congresso elegge, tra i delegati iscritti nell'elenco dei giornalisti professionali, il Segretario generale.
L'elezione avviene a maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto per le prime due votazioni e a maggioranza assoluta per le successive votazioni.
I delegati giornalisti professionali e giornalisti collaboratori votano con identica scheda, in cui esprimono il nome del Segretario o con analogo sistema elettronico.
In caso di impedimento, dimissioni o sfiducia da parte del CN, lo stesso CN convoca entro tre mesi un Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Segretario generale. Se tale eventualità si verifica entro la prima metà del mandato i delegati al Congresso straordinario saranno gli stessi già eletti per il precedente congresso; se invece si verifica nella seconda metà del mandato, si dovrà procedere a nuove elezioni per i delegati al Congresso straordinario. Il Segretario così eletto resta in carica sino alla normale scadenza del mandato del Consiglio Nazionale. In attesa del Congresso straordinario la guida della Giunta esecutiva e la responsabilità di gestione della FNSI è affidata al Segretario aggiunto più votato.
La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.
Il voto di sfiducia deve essere espresso per appello nominale e deve ottenere la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.
Articolo 13
Il CN ha il compito di realizzare le deliberazioni del Congresso nazionale, di impartire, fra un Congresso e l'altro, le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività della FNSI, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.
Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più votato dal Congresso elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della FNSI con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto. Qualora nessun candidato risultasse eletto si procede dalla terza votazione all'elezione a maggioranza assoluta dei presenti, purché partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il Presidente della FNSI è garante del Patto Federativo e dell'applicazione dello Statuto, è destinatario dei ricorsi in materia di applicazione ed interpretazione delle norme statutarie e del Regolamento e ne riferisce al Consiglio nazionale ed eventualmente al Collegio dei probiviri per le materie di competenza.
Convoca e presiede il Consiglio nazionale e d'intesa con il Segretario generale ne redige l'ordine del giorno.
In caso di impedimento del Presidente il CN è presieduto dal consigliere più votato dal Congresso.
Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio nazionale con le stesse modalità previste per il Segretario generale.
Il CN convoca il Congresso ordinario e straordinario e ne formula l'o.d.g. ai sensi dell'art.8.
Articolo 14
Il CN elegge, fra i suoi componenti, la Giunta esecutiva.
La GE è composta dal Segretario generale, dal Presidente, da 11 giornalisti professionali e da 3 giornalisti collaboratori eletti dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.
Le liste dei candidati devono essere presentate, per le rispettive categorie, da almeno 4 consiglieri professionali e da 2 consiglieri collaboratori e votate dai consiglieri nazionali delle rispettive categorie.
L'elezione avviene a scrutinio segreto con sistema proporzionale. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente più alto.
All'interno di ogni lista è possibile esprimere preferenze fino a un massimo di 2/3 calcolati per difetto dei seggi da attribuire.
In assenza di più liste sono dichiarati eletti i più votati fino alla copertura dei seggi previsti. Anche in questo caso è possibile esprimere preferenze fino a un massimo dei 2/3 dei seggi da attribuire.
Nel caso in cui uno dei membri venisse a mancare per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti della lista. Dopo la ottava sostituzione, invece di procedere ad una nona sostituzione, si dà luogo a nuove elezioni per tutta la Giunta tranne che per il Segretario generale e il Presidente.
Le riunioni del CN e della GE sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere del CN e della GE sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Al voto di fiducia che deve essere espresso per appello nominale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del CN. La mozione di sfiducia deve essere presentata almeno da 1/4 dei membri del CN aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni.
Articolo 15
Il CN ha la facoltà di ammettere nella Federazione eventuali nuove AA.RR.SS. per le regioni ove non esiste già una ARS federata; ad integrazione del CN in carica, il Consiglio direttivo della nuova ARS designerà un consigliere professionale ed un consigliere collaboratore.
Le sezioni regionali facenti parte di una Associazione interregionale di stampa federata, possono ottenere dal CN - quando raccolgono nel loro seno 70 iscritti, di cui almeno 20 professionali - per il tramite e con il parere dell'Associazione interregionale della stampa alla quale appartengono, di essere a loro volta federate direttamente e autonomamente; la nuova ARS viene automaticamente inserita nell'elenco di cui all'art.1; l'integrazione del CN in carica avviene secondo la norma di cui al precedente comma.
Articolo 16
Ciascun componente del Consiglio nazionale rappresenta gli interessi generali della categoria dei giornalisti ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Il CN è costituito, oltre che dal Segretario generale, da 91 giornalisti professionali e da 25 giornalisti collaboratori.
Fanno parte del CN:
- i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
- 30 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
- dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
- i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle altre AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti;
- il giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni.
I consiglieri di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti dalle delegazioni delle rispettive AA.RR.SS.; i delegati professionali e collaboratori votano separatamente. In presenza nella delegazione di due o più liste, l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art. 9 (commi 7°, 8° e 9°).
In presenza di due o più liste per l'elezione dei consiglieri nazionali di cui alla lettera b), l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.
Ogni lista è valida se sottoscritta da almeno 20 delegati. E' inoltre necessario che i candidati abbiano accettato la candidatura con dichiarazioni allegate alla lista; nessun candidato può far parte di più liste, pena l'automatica decadenza da tutte le candidature.
L'ufficio di Presidenza del Congresso di cui all'art.8 fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste e ne accerta la validità.
Per le votazioni e per gli scrutini valgono, in quanto applicabili, le modalità di cui al precedente art. 9 (commi 7°, 8° e 9°).
Nel caso di decadenza o dimissioni i consiglieri nazionali di cui ai punti da b) ad e) sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.
Sono membri di diritto del CN, a titolo consultivo, i giornalisti che abbiano ricoperto le cariche di Presidente, di Segretario nazionale o generale della FNSI.
Fanno, inoltre, parte del CN a titolo consultivo:
- il collegio dei revisori dei conti;
- il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
- il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
- Il Presidente o il Vice presidente giornalista del Fondo complementare dei giornalisti italiani;
- un rappresentante dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAI);
- un rappresentante Unione nazionale dei giornalisti pensionati (UNGP);
- un rappresentante per ciascuno dei Gruppi di specializzazione aventi caratteristiche professionali-sindacali, riconosciute dal CN;
- un rappresentante della Consulta dei Gruppi di specializzazione a carattere professionale-culturale;
- un rappresentante designato da ciascuna delle Confederazioni dei lavoratori con le quali la FNSI ha stipulato un patto di alleanza.
Articolo 17
Il CN si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa della GE o su richiesta dei rappresentanti di almeno tre AA.RR.SS. federate o su iniziativa del Presidente della FNSI in relazione al disposto dell'art.21.
I consiglieri nazionali voteranno di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata. In caso di dubbio decide il CN.
Articolo 18
In caso di assenza senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive i membri del CN e della GE decadono dal mandato e vengono sostituiti a norma, rispettivamente, dell'art.16 e dell'art.14.
CAPO V
GIUNTA ESECUTIVA
SEGRETERIA NAZIONALE
SEGRETARIO GENERALE
Articolo 19
La Giunta esecutiva (GE) ha il compito di realizzare gli indirizzi di politica e di azione sindacale espressi dalla categoria in sede di Congresso nazionale e le direttive del CN. In particolare:
- esercita ogni atto necessario al buon funzionamento della FNSI e alla tutela degli interessi dei giornalisti anche mediante dipartimenti di lavoro affidati a componenti della Giunta medesima;
- studia, elabora e coordina - consultate preliminarmente le AA.RR.SS. e d'intesa con le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali di cui al successivo art. 21 - le proposte di modifica per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; approva le anzidette proposte sentite le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali; conduce le trattative sindacali; stipula i contratti nazionali di lavoro giornalistico in nome e per conto della FNSI; vigila sull'applicazione delle norme contrattuali anche con intervento diretto e promuove ogni iniziativa connessa;
- su argomenti concernenti la sfera dell'attività federale convoca conferenze e convegni nazionali, costituisce commissioni o gruppi di studio, di lavoro, di coordinamento;
- promuove iniziative di collaborazione e coordinamento con l'Ordine professionale, con l'INPGI e con la CASAGIT, con il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani;
- cura i collegamenti con le AA.RR.SS. e, attraverso di esse, con i comitati e fiduciari di redazione, nonché i collegamenti con i Gruppi nazionali di specializzazione;
- mantiene i rapporti con i pubblici poteri, l'amministrazione dello Stato, la Federazione italiana editori giornali, le altre controparti imprenditoriali, i sindacati, le organizzazioni giornalistiche estere;
- cura la gestione amministrativa della FNSI;
- esamina ed approva la relazione al Congresso sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria della FNSI elaborata dal Segretario generale.
Articolo 20
All'interno della Giunta esecutiva è costituita la Segreteria nazionale, organizzata per dipartimenti. Il Segretario generale attribuisce ad un massimo di 4 componenti della Giunta esecutiva, di cui 1 giornalista collaboratore, gli incarichi di Segretario generale aggiunto con deleghe per specifici settori. Gli incarichi sono ratificati dal Consiglio Nazionale.
La Segreteria su proposta del Segretario può costituire gruppi di lavoro affidando incarichi a membri del CN. Il CN deve esserne informato alla prima riunione pena l'invalidazione della delibera.
In caso di temporaneo impedimento del Segretario generale questi delega un Segretario aggiunto professionale.
Articolo 21
Per ogni settore per il quale viene stipulato un contratto collettivo è istituita una Commissione Nazionale Permanente.
Ciascuna commissione è composta dalla Giunta esecutiva integrata secondo le modalità approvate dal CN.
Le commissioni hanno il compito di elaborare le proposte per il rinnovo contrattuale e di condurre le trattative.
Articolo 22
Il Segretario generale guida l'azione sindacale della FNSI, di cui ha la rappresentanza legale;
- è membro con diritto di voto del CN;
- convoca e presiede la Giunta esecutiva e la Segreteria nazionale, promuovendone e coordinandone l'attività e formula l'o.d.g. delle riunioni;
- redige la relazione di cui alla lettera h) dell'art.19;
- ha la direzione delle pubblicazioni della FNSI.
I segretari aggiunti coadiuvano il Segretario generale nell'espletamento del mandato.
Articolo 23
In caso di voto di sfiducia del CN nei confronti della GE lo stesso CN elegge contestualmente la nuova GE.
CAPO VII
DIRETTORE DELLA FNSI
Articolo 24
La GE su proposta del Segretario generale nomina il Direttore della FNSI, posto alle dipendenze della GE.
Il Direttore della FNSI dirige e coordina i servizi della Federazione; assiste alle sedute del CN e della GE, anche integrata per le trattative contrattuali, con funzioni di Segretario.
CAPO VIII
TRATTATIVE SINDACALI
Articolo 25
Le trattative per i rinnovi dei contratti o, comunque, riguardanti accordi sindacali sono condotte, secondo quanto previsto dall'art.19, dalla GE, la quale stipula e sottoscrive, a nome e per conto della FNSI, i contratti nazionali di lavoro e quant'altro regola la prestazione giornalistica.
La GE ha facoltà di avvalersi della consulenza di esperti.
Articolo 26
Durante le trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, cioè dalla disdetta alla nuova stipula, sono espressamente vietati altri negoziati a contenuto contrattuale.
All'ARS che contravviene all'anzidetta norma sono applicabili le sanzioni di cui all'art.6.
I Consigli direttivi delle AA.RR.SS. in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro devono adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazione delle delibere adottate dalla FNSI per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri regionale e proponendone, nei casi più gravi, l'espulsione.
L'eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell'interessato non ha effetto sospensivo del provvedimento.
CAPO IX
CONFERENZA NAZIONALE
DEI COMITATI E FIDUCIARI
DI REDAZIONE
Articolo 27
La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è organo consultivo della FNSI.
La Conferenza è convocata, secondo le necessità - e, comunque, almeno una volta l'anno - e senza particolari formalità dalla GE; vi partecipano i membri dei comitati di redazione e i fiduciari iscritti alle AA.RR.SS. competenti. La Conferenza è presieduta dal Segretario generale o, in sua vece, da un Segretario aggiunto.
La Conferenza, in occasione del rinnovo contrattuale, è chiamata ad esprimere il suo parere sulle richieste di modifica al contratto nazionale di lavoro e, prima della firma definitiva, sull'ipotesi di accordo contrattuale definita dalla FNSI e dalla FIEG.
La Conferenza elegge al suo interno 12 giornalisti professionali nella Commissione contratto in un'apposita sessione convocata entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso.
Le modalità di elezione sono definite nel regolamento.
CAPO X
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Articolo 28
Il Collegio nazionale dei probiviri, che ha sede presso la FNSI, regola le controversie relative sia alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., sia al loro comportamento non conforme alle regole della correttezza professionale e tale da ledere il prestigio dell'organizzazione. I suoi membri sono inamovibili: il suo operato insindacabile. Esso è autonomo ed indipendente, dura in carica tra un Congresso ordinario e l'altro; la sua costituzione avviene per elezione nel Congresso nazionale.
Articolo 29
Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di un numero di giornalisti professionali uguale al numero delle delegazioni regionali, nonché di cinque giornalisti collaboratori.
I componenti professionali sono eletti dalle rispettive delegazioni regionali in misura di uno per ciascuna delegazione.
I componenti collaboratori sono eletti in sede congressuale dai delegati collaboratori.
Con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti effettivi sono eletti altrettanti supplenti professionali e collaboratori, i quali sostituiranno i rispettivi probiviri effettivi nel caso di dimissioni o di impedimento permanente.
La nomina del Presidente (giornalista professionale), dei due vice-Presidenti (uno professionale, l'altro collaboratore) e del Segretario avviene nella prima seduta del Collegio.
Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri debbono risultare iscritti, da almeno dieci anni, all'Ordine dei giornalisti ed alle AA.RR.SS. federate e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti; essi non possono ricoprire altre cariche federali o regionali.
La prima seduta sarà convocata dalla GE presso la FNSI e le nomine avverranno mediante votazioni a scrutinio segreto.
In caso di vacanza del rappresentante, sia effettivo che supplente, di una ARS il Collegio nazionale dei probiviri sarà integrato con un membro eletto dal Consiglio direttivo della ARS interessata.
Chi è assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Collegio decade automaticamente dall'incarico e viene sostituito secondo le modalità previste dai commi precedenti.
Articolo 30
Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:
- dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
- riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
- formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.
Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio.
Articolo 31
Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono:
a) richiamo; b) diffida; c) ammonizione; d) censura; e) sospensione; f) radiazione.
La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.
L'esecuzione delle anzidette sanzioni è demandata, tramite la GE, ai Consigli direttivi delle AA.RR.SS. e dei Gruppi di specializzazione competenti.
Il ricorso contro l'ammissione negli elenchi degli iscritti, così come prevista nell'art.2 del presente Statuto, non ha effetto sospensivo.
CAPO XI
GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE
Articolo 32
La FNSI può ammettere nel proprio seno, vigilandone l'attività, Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione che abbiano carattere nazionale, tutti funzionanti secondo lo statuto-tipo predisposto dalla FNSI.
Degli anzidetti gruppi di specializzazione possono essere soci effettivi soltanto i giornalisti appartenenti alle AA.RR.SS.
L'ammissione è deliberata, in base a reali e riconosciute esigenze di specializzazione, dal CN su proposta motivata della GE.
Con gli stessi criteri e modalità è consentita l'ammissione di Gruppi o Associazioni o Unioni di specializzazione in sede regionale (AA.RR.SS.), sentito il CN.
Articolo 33
I Gruppi di specializzazione e gli organismi sindacali di base agiscono nella disciplina sindacale, rispettivamente, della FNSI e delle AA.RR.SS., tramite le quali sono esplicate le funzioni, la rappresentanza e l'attività stabilite dal presente Statuto.
Articolo 34
I Gruppi nazionali di specializzazione, per ottenere l'inquadramento nella FNSI, devono rivolgere domanda alla GE, corredata dei seguenti documenti:
- due esemplari dello statuto, contenenti eventuali integrazioni e proposte di varianti allo statuto-tipo;
- l'elenco dei componenti degli organi direttivi;
- la dichiarazione attestante che il Gruppo di specializzazione si impegna ad osservare le norme dello statuto federale.
Gli stessi documenti debbono corredare la domanda dei Gruppi di specializzazione regionali per l'ammissione alle AA.RR.SS. competenti territorialmente. Al fine di stabilire i collegamenti fra la FNSI e i Gruppi di specializzazione, il CN, su proposta della GE, nomina rappresentanti della FNSI, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei detti gruppi.
I collegamenti in sede regionale sono assicurati da rappresentanti dei Consigli direttivi delle AA.RR.SS. quali membri di diritto in seno agli organismi direttivi dei gruppi locali.
La GE può di volta in volta convocare il Presidente o i membri degli organi direttivi dei Gruppi nazionali facendoli partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del CN, qualora vi siano da esaminare questioni tecniche o sindacali riflettenti le specializzazioni professionali di cui i Gruppi sono espressione.
Articolo 35
I presidenti dei gruppi di specializzazione inquadrati nella FNSI costituiscono la Consulta dei presidenti dei Gruppi di specializzazione, il cui scopo è quello di promuovere scambi di informazioni sulle attività dei Gruppi stessi e collaborare con gli organi direttivi federali.
La Consulta dei presidenti dei gruppi di specializzazione si riunisce senza particolari formalità, su convocazione e sotto la presidenza del Segretario generale o di un Segretario aggiunto; alle riunioni i presidenti dei Gruppi possono delegare membri dei rispettivi consigli direttivi.
Articolo 36
Ai gruppi di specializzazione si applicano gli artt. 4 e 6 del presente Statuto. In seno ai Gruppi di specializzazione non possono essere costituiti Collegi probivirali.
Gli iscritti ai Gruppi possono ricorrere, in primo grado, ai Collegi probivirali delle AA.RR.SS. e, in secondo grado, al Collegio nazionale dei probiviri, i quali Collegi giudicheranno tenendo presenti anche gli statuti dei rispettivi gruppi.
CAPO XII
ASSOCIAZIONI DELLA STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO
Articolo 37
La Federazione Nazionale della Stampa Italiana nell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie e della tutela del lavoro dei giornalisti italiani può ammettere nel proprio seno, vigilandone l'attività, associazioni di giornalisti italiani che operano in organi di informazione di lingua italiana pubblicati all'estero.
L'ammissione é deliberata dal CN su proposta della Giunta esecutiva.
Le associazioni della stampa italiana all'estero agiscono nella disciplina sindacale della Fnsi
Per ottenere l'inquadramento nella Fnsi devono rivolgere domanda alla GE della Fnsi allegando:
a) copia dello statuto associativo,
b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
e) elenco degli iscritti.
La Giunta esecutiva può di volta in volta convocare i presidenti delle Associazioni della stampa italiana all'estero, facendoli partecipare in qualità di osservatori, alle riunioni del CN e del congresso nazionale.
CAPO XIII
ORGANISMI SINDACALI DI BASE
(USIGRAI - UNGP)
Articolo 38
È riconosciuto il diritto di costituirsi, nell'ambito federale, in organizzazioni sindacali, organismi di base della FNSI:
- all'USIGRAI, Unione Sindacale Giornalisti RAI, cui aderiscono i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS., aventi rapporto di lavoro con la RAI, concessionaria del servizio pubblico, cui si applicano il contratto nazionale e gli accordi integrativi stipulati dalla FNSI la cui attuazione - nell'ambito delle direttive della FNSI - è compito dell'USIGRAI, anche d'intesa con le AA.RR.SS. per le questioni locali;
- all'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (UNGP), cioè ai giornalisti professionali iscritti alle AA.RR.SS. e titolari di pensione, considerato che il trattamento di quiescenza, cosi come generalmente concepito e disciplinato nei sistemi pensionistici, è una proiezione della retribuzione percepita in attività di servizio.
- Nuovi organismi potranno essere riconosciuti dal CN su proposta motivata della GE, seguendo le procedure previste dall'art.34.
Un rappresentante dell'USIGRAI e un rappresentante dell'UNGP fanno parte, a titolo consultivo, del Consiglio nazionale; allo stesso titolo, possono essere chiamati dal Segretario generale a partecipare alle riunioni della GE, quando siano da esaminare questioni connesse alle rispettive competenze sindacali.
Gli statuti degli organismi di base devono essere consoni allo Statuto della FNSI e approvati dal CN.
Gli iscritti sono soggetti alla disciplina sindacale della FNSI e delle AA.RR.SS.
La GE della FNSI nomina propri rappresentanti, quali membri di diritto, negli organismi direttivi dei suddetti organismi sindacali di base.
CAPO XIV
CONSULTA DELLE AA.RR.SS.
Articolo 39
La Consulta delle AA.RR.SS. è costituita dai giornalisti che - ai sensi del precedente art. 16, lettera a) - hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive delle AA.RR.SS. a norma dei rispettivi statuti; ciascuno di loro può delegare, permanentemente o di volta in volta, la rappresentanza nella Consulta ad un membro del rispettivo Consiglio direttivo.
La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, su convocazione della GE, che ne prepara l'o.d.g. integrabile con argomenti eventualmente proposti dalle AA.RR.SS. La Consulta si riunisce, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre AA.RR.SS., che ne indicano anche l'o.d.g.
Negli anni di scadenza del contratto nazionale di lavoro in cui non si riunisca il Congresso, la Consulta delle AA.RR.SS., in aggiunta alle tre riunioni ordinarie, terrà, almeno sei mesi prima di tale scadenza, una speciale sessione dedicata al rinnovo del contratto. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Segretario generale.
CAPO XV
DEL BILANCIO
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Articolo 40
La FNSI per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento.
Il bilancio della FNSI è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione entrambi accompagnati dagli opportuni allegati.
In particolare, ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:
- le entrate ordinarie, i contributi delle AA.RR.SS. federate; la misura dei contributi che le AA.RR.SS. debbono versare alla FNSI viene fissata annualmente dal CN in base agli iscritti di ciascuna ARS;
- le entrate straordinarie;
- le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al direttore ed al personale, nonchè ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale.
Gli eventuali avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento della FNSI, qualunque ne sia la causa il patrimonio della Federazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o ai fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 41
Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi (di cui quattro professionali ed un collaboratore) e due supplenti (uno professionale e uno collaboratore) eletti dal Congresso su proposta della Presidenza del Congresso stesso.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
Il Collegio dei revisori ha i compiti previsti dal Codice civile; in particolare, esercita il controllo periodico sui conti della FNSI.
I revisori dei conti durano in carica tra un Congresso e l'altro.
CAPO XVI
INCOMPATIBILITÀ
Articolo 42
Il Presidente, il Segretario generale, i Segretari aggiunti e i membri della Giunta esecutiva non possono rivestire le seguenti cariche:
- membri degli organi direttivi ed esecutivi nazionali dei partiti o movimenti politici e degli organi esecutivi nazionali di sindacati di altre categorie.
- Presidente, vice-Presidente, membro del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale dell'Ordine Professionale;
- Presidente, vice Presidente, e membro del Consiglio di Amministrazione della CASAGIT;
- membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli regionali, provinciali e comunali.
In caso di candidatura ad una delle suddette cariche elettive devono intendersi automaticamente sospesi dall'incarico federale per tutto il periodo della campagna elettorale.
Il Presidente, il Segretario generale e i Segretari aggiunti - ove questi ultimi non debbano decadere dal CN in forza di questa norma trovandosi ad essere unici rappresentanti delle AA.RR.SS. - non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario di AA.RR.SS.
Il Segretario generale nel corso del suo mandato non può ricoprire alcun incarico esterno, che non sia assunto nella qualità di Segretario della FNSI.
Il Presidente, i Segretari aggiunti e i membri di Giunta non possono ricoprire le seguenti cariche: Presidente, vice Presidente vicario, membro del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI.
Il Segretario generale non può ricoprire, inoltre, le cariche di Presidente e vice Presidente vicario dell'INPGI.
Gli incarichi di Presidente e Segretario generale non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.
CAPO XVII
DISCIPLINA SINDACALE
Articolo 43
I giornalisti che ricoprono cariche federali e che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacale sono dichiarati decaduti con delibera del CN, indipendentemente da ogni altra sanzione.
I consiglieri dichiarati decaduti vengono sostituiti con le modalità indicate dall'art.16.
I giornalisti che vengano meno alla solidarietà ed alla disciplina sindacali non sono eleggibili a cariche federali e nelle delegazioni congressuali almeno per il triennio successivo alla data dell'infrazione accertata dal CN.
CAPO XVIII
MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 44
Lo Statuto della FNSI può essere modificato soltanto dal Congresso a maggioranza di almeno due terzi dei delegati e quando l'argomento sia indicato nell'o.d.g. del Congresso stesso.
Il CN può avanzare proposte di modifiche allo Statuto.
Le AA.RR.SS. possono proporre modifiche allo Statuto purché le rispettive assemblee le abbiano approvate a maggioranza assoluta dei presenti; tali proposte devono essere inoltrate prima della sua ultima sessione al CN che porrà l'argomento all'o.d.g. del Congresso nazionale.
TESTO DELLO STATUTO (Formato Pdf)
REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 16 Settembre 1998
E integrato dal Consiglio Nazionale della Stampa Italiana
Roma, 4 febbraio 2010
COSTITUZIONE E FINI
Art. 1
Le Associazioni regionali e interregionali di Stampa (AA.RR.SS.) così
come definite nell’art.1 dello Statuto sono l’unico tramite
tra i singoli iscritti e la FNSI nei modi indicati dallo Statuto Federale
e dal presente Regolamento.
Gli Statuti delle AA.RR.SS. e le loro eventuali modifiche debbono essere
depositati alla FNSI, per il tramite del Presidente della FNSI, anche
per l’osservanza dei disposti degli artt. 2, 4 e 5 dello Statuto
Federale. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate alla FNSI
entro 15 giorni dalla loro approvazione.
La composizione degli organi direttivi delle AA.RR.SS. deve essere comunicata
alla FNSI ai fini ed agli effetti dei diritti riconosciuti alle rappresentanze
sindacali dal Contratto nazionale di Lavoro, e ai fini e agli effetti
riconosciuti dallo Statuto federale ai rappresentanti delle AA.RR.SS.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le AA.RR.SS. provvedono ad inviare alla
FNSI l’elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
Art. 2
Le AA.RR.SS. iscrivono i giornalisti in due elenchi, a norma degli artt.2
e 4 dello Statuto federale.
Le domande di iscrizione sono presentate all’ARS, competente a norma
dell’art.4 dello Statuto federale, nei modi indicati dal successivo
art.3 del Regolamento.
Adempimenti e requisiti per l’iscrizione all’elenco giornalisti
professionali sono:
a. autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale
dell’iscrizione all’Ordine, elenco professionisti o registro
praticanti; ovvero autocertificazione di essere percipiente di pensione
INPGI; ovvero se iscritto nell’elenco dei pubblicisti, autocertificazione
di aver svolto perlomeno negli ultimi due anni - se non temporaneamente
disoccupati - e di svolgere tuttora attività giornalistica retribuita
quale attività esclusiva o prevalente anche sotto il profilo
del reddito, con indicazione del o dei committenti e precisazione dell’attività
svolta, e documentazione che il reddito prodotto da tale attività,
lordo su base annua, nei periodi di riferimento, non è stato
inferiore a quello contrattualmente previsto per il part-time (18 ore)
nelle redazioni decentrate, aumentato del 20%. Il termine di due anni
è ridotto a un anno - ferme tutte le altre condizioni - per i
pubblicisti con contratto di lavoro FNSI a tempo indeterminato.
I pubblicisti percipienti pensione non INPGI potranno iscriversi nell’elenco
dei giornalisti professionali mediante autocertificazione di aver svolto
attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva
o prevalente anche sotto il profilo del reddito, con indicazione del
o dei committenti e precisazione dell’attività svolta e
documentazione che il reddito lordo prodotto da tale attività,
nei due anni precedenti il pensionamento, non è stato inferiore
a quello previsto per il redattore di prima nomina.
I soci di cooperative giornalistiche, i free lance, gli addetti a uffici
stampa pubblici e privati, i telecineoperatori produrranno documentazione
adeguata alle caratteristiche delle rispettive attività ove ciò
sia necessario purché risultino osservate le condizioni prescritte
dall’art.2, commi 2 e 3, dello Statuto federale;
b. autocertificazione che attesti di non essere iscritto a un Ordine,
Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse
da quella giornalistica;
c. sottoscrizione della delega per la riscossione delle quote federali
e associative.
Adempimenti e requisiti per l’iscrizione all’elenco giornalisti
collaboratori sono:
a. autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale
dell’iscrizione all’Ordine, elenco pubblicisti;
b. autocertificazione indicante l’attività giornalistica
in essere e quella svolta perlomeno nell’anno solare precedente;
c. pagamento delle quote federali e associative.
Le norme che regolano l’iscrizione sono:
1. La data dell’iscrizione è quella del giorno della presentazione
della domanda; l’effettività dell’iscrizione è
deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell’ARS che decidono
entro 60 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento
delle quote di iscrizione. I diritti all’elettorato attivo e passivo
dell’iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione.
2. L’onere della documentazione relativa ai requisiti autocertificati
spetta all’ARS.
L’ARS può chiedere all’interessato la produzione
di documenti diversamente non acquisibili. La documentazione relativa
al reddito, quando questo elemento risulti determinante per l’iscrizione,
va prodotta annualmente dall’interessato. Tali procedure non possono
costituire motivo di rinvio della delibera di cui al punto precedente
né di sospensione dell’iscrizione se lo scopo della ulteriore
documentazione è quello di confermare i dati autocertificati
dall’interessato.
3. Il mancato accoglimento della domanda va notificato all’interessato
con parere motivato. L’interessato può comunque ripresentare
la domanda corredata di ulteriore documentazione, ma non prima di 12
mesi dalla precedente.
4. La falsa autocertificazione comporta l’immediata radiazione
dall’ARS e il divieto di reiscrizione, a qualsiasi ARS, per 5
anni dalla data di accertamento.
5. Avverso le decisioni dell’ARS è ammesso ricorso al
Collegio regionale dei Probiviri, da parte dell’interessato o
di altri aventi causa. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell’iscrizione.
L’interessato può altresì ricorrere al Collegio
regionale dei Probiviri con procedura d’urgenza ove la sua domanda
di iscrizione non sia stata esaminata entro il termine di 60 giorni.
Nei casi di radiazione per falsa autocertificazione il ricorso non ha
effetto sospensivo del provvedimento. I provvedimenti di radiazione
sono immediatamente notificati alla FNSI.
Non costituiscono titolo indispensabile all’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionali: l’iscrizione all’INPGI, alla
gestione separata per il lavoro autonomo gestita dall’INPGI, o alla
CASAGIT, l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico. In
quest’ultimo caso, accolta l’iscrizione, le AA.RR.SS. sono
impegnate ad utilizzare tutti gli strumenti, sindacali e no, per imporre
alle controparti l’applicazione del CNLG.
Il rinnovo annuale dell’iscrizione avviene con il pagamento della
quota.
L’ARS acquisisce i periodici aggiornamenti effettuati dall’Ordine
regionale e - ove necessario - procede alle conseguenti modifiche, dopo
aver chiesto all’interessato di certificare la propria posizione
ai sensi del presente articolo.
Le documentazioni relative alle iscrizioni accolte o respinte sono messe
a disposizione della FNSI.
NORMA TRANSITORIA
In via transitoria e fermo restando il diritto dei giornalisti iscritti
all’albo professionale nell’elenco dei pubblicisti di attivare
le procedure di cui al presente articolo per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionali, alla data di entrata in vigore del Regolamento,
le ARS procederanno all’iscrizione d’ufficio nell’elenco
dei giornalisti professionali di tutti i giornalisti, già iscritti
all’ARS medesima, e inseriti nei precedenti elenchi dei giornalisti
professionisti e dei praticanti, nonché all’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti collaboratori di tutti i giornalisti, già iscritti
all’ARS medesima e inseriti nell’elenco dei giornalisti pubblicisti.
L’anzianità di iscrizione è quella di iscrizione all’ARS,
indipendentemente dall’elenco di appartenenza.
Il Consiglio Nazionale verificherà la cifra indicata quale tetto
di accesso all’elenco dei giornalisti professionali dopo un anno
dalla sua entrata in vigore e comunque entro due anni.
Art. 3
Le domande di iscrizione di cui al precedente art. 2 sono presentate su
un apposito modulo, uguale per tutte le AA.RR.SS., predisposto dalla FNSI
sentita la consulta delle AA.RR.SS.
Il modulo per la domanda di iscrizione è così composto:
a. una prima parte, relativa ai requisiti, come indicati nel precedente
art. 2, comma 3 per i giornalisti professionali e comma 4 per i giornalisti
collaboratori, e che l’interessato dovrà compilare e sottoscrivere;
b. una seconda parte, relativa alle norme che regolano l’iscrizione,
nella quale dovrà essere riportato integralmente il testo del
comma 5 del precedente art. 2, e che l’interessato dovrà
sottoscrivere per presa visione e accettazione delle norme;
c. una terza parte nella quale dovranno essere proposte e scelte e
sottoscritte dall’interessato le opzioni relative al trattamento
dei dati personali ai sensi di legge.
Un incaricato dell’ARS dovrà apporre numero di protocollo,
ora e data della presentazione della domanda e sottoscrivere per ricevuta.
Il modulo dovrà essere in tre copie identiche: la prima per l’ARS,
la seconda da trasmettere entro 5 giorni alla FNSI per conoscenza e per
la verifica preventiva di eventuali doppie iscrizioni e la terza per l’interessato.
Art. 4
L’iscritto è tenuto al versamento delle quote associative
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.
Per tutti gli iscritti la quota di iscrizione non potrà, comunque,
essere inferiore a quella prevista annualmente dalle singole ARS - comprensiva
della quota spettante alla FNSI - per i giornalisti collaboratori.
Negli elenchi di cui all’art.1, ultimo comma, del presente Regolamento,
non possono essere compresi quanti non abbiano sanato i pregressi entro
la data dell’invio degli elenchi stessi.
In caso di reiscrizione, dopo decadenza per morosità o cessazione
volontaria, l’anzianità pregressa è computabile, ai
fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento federali, se il periodo
di non iscrizione non ha superato i 18 mesi e sono stati corrisposti gli
arretrati.
Fermo restando quanto disposto dal punto 1 del 5° c.p.v. dell’art.2,
per l’elezione dei delegati al Congresso, possono partecipare al
voto ed essere eletti i giornalisti in regola con il versamento dei contributi
dovuti all’ARS per l’anno in cui si svolge la votazione.
Il versamento delle quote dovute alla FNSI - ai sensi dell’art.39
dello Statuto - deve essere effettuato dalle AA.RR.SS. prima dell’insediamento
della Commissione per la verifica dei poteri.
Art. 5
Le AA.RR.SS. sono tenute ad informare la Giunta Esecutiva (GE) sulla loro
attività organizzativa e sindacale in modi diretti o nell'ambito
della Consulta di cui all’art.38 dello Statuto.
Le AA.RR.SS., prima di iniziare - nell'ambito territoriale di rispettiva
competenza - trattative di contenuto contrattuale ovvero vertenze collettive
debbono darne comunicazione alla Giunta Esecutiva (GE).
Art. 6
In Consiglio Nazionale (CN), avuta denuncia di una ARS ai sensi degli
artt. 2, 4 e 6 dello Statuto nomina, se del caso, una Commissione di inchiesta
composta da tre consiglieri nazionali appartenenti a tre diverse AA.RR.SS.,
esclusa l'interessata. La Commissione, svolti gli opportuni accertamenti,
presenta le sue conclusioni e proposte alla GE che ne invia copia all'ARS
interessata ed ai Consiglieri nazionali.
Il CN, nella sua prima sessione utile, sentiti i rappresentanti dell'ARS
in causa, decide in merito.
Le decisioni debbono essere adottate con la maggioranza di due terzi dei
consiglieri nazionali.
CONGRESSO NAZIONALE
Art. 7
Il calcolo del numero dei delegati assegnato a ciascuna ARS, ai sensi
dell’art.9 dello Statuto, viene effettuato in base al numero dei
rispettivi iscritti (professionali e collaboratori) alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso e comunicato
alla FNSI entro il termine del 31 gennaio di cui al precedente art. 1
(3° comma); trascorso inutilmente tale termine, per l'ARS inadempiente
sarà assunto, agli effetti del calcolo dei delegati, il numero
degli iscritti risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente a
quello in cui si svolge il Congresso.
Nel caso in cui, nella graduatoria dei resti prevista dal 3° comma
dell’art.9 dello Statuto, due o più associazioni abbiano
uguale resto, l'assegnazione del delegato si effettuerà applicando
alle AA.RR.SS. interessate il quoziente arrotondato alla prima cifra decimale;
in caso di ulteriore parità si procederà per arrotondamento
sui successivi decimali.
Il calcolo dei delegati di cui all’art.9 dello Statuto è
comunicato dal Presidente della FNSI alle AA.RR.SS. a mezzo della Consulta
dei presidenti di cui all’art.38 dello Statuto.
Art. 8
Nel caso di presentazione di più liste i presentatori non possono
sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma.
Per l’elezione dei delegati al Congresso non sono ammesse le deleghe.
Art. 9
In ogni ARS è costituita, al più tardi 70 giorni prima della
convocazione del Congresso nazionale, una Commissione elettorale, nominata
dal Consiglio Direttivo e rappresentativa della composizione del Direttivo
stesso. In particolare, qualora nelle precedenti elezioni per l’ARS
vi siano stati eletti in più di una lista, della Commissione elettorale
dovrà essere invitato a far parte almeno un eletto di ciascuna
lista o un iscritto all’ARS designato dagli eletti di ciascuna lista.
Le operazioni di voto si dovranno svolgere in tutte le AA.RR.SS. con le
medesime modalità, in un arco di almeno 2 giorni, uno dei quali
festivo, e le urne dovranno essere aperte per un totale non inferiore
a 12 ore, salvo disposizioni diverse adottate dal CN.
Ferme restando le norme di cui all’art.9 dello Statuto riguardanti
modalità e tempi per la presentazione e il deposito delle liste,
il Consiglio Direttivo, su richiesta o parere conforme della Commissione
Elettorale, può provvedere alla costituzione di sezioni elettorali
distaccate.
In tal caso la commissione elettorale deve consegnare al seggio e alle
sezioni distaccate l’elenco nominativo dei rispettivi elettori e
indicare a ciascun iscritto il seggio o la sezione in cui é ammesso
a votare; inoltre, le operazioni di voto devono svolgersi: a) alla presenza
di membri della Commissione elettorale; b) con scheda unica comprendente
tutte le liste validamente presentate.
Gli scrutini dovranno essere pubblici ed iniziare in luogo, data e orario
prefissati. In caso di sezioni elettorali distaccate, le operazioni di
scrutinio devono essere effettuate contestualmente presso il seggio centrale,
al quale i documenti relativi alle operazioni di voto delle sezioni distaccate
devono pervenire, a pena di nullità, in plico sigillato, entro
e non oltre 20 ore dalla chiusura delle votazioni.
Art. 10
Nelle AA.RR.SS. in cui siano state depositate due o più liste di
candidati, il voto si esprime su una scheda comprendente le seguenti indicazioni:
- numerazione o denominazione delle liste;
- elenco dei rispettivi candidati;
- numero massimo di preferenze consentite (i tre quarti, calcolati
per difetto, dei posti cui provvedere);
- richiamo che "i voti di preferenza possono essere espressi soltanto
nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda;
il voto di preferenza costituisce voto di lista" (art. 9/10°
comma dello Statuto).
In caso di unica lista, sulla scheda di votazione deve essere specificato
che l’elettore ha facoltà di votare anche per nominativi
in essa non contenuti, ma che il numero delle preferenze complessivamente
espresse non dev’essere comunque superiore ai ¾ (calcolati
per difetto) dei posti cui provvedere. La scheda dovrà contenere,
oltre ai nomi dei candidati della lista presentata, anche un numero di
righe pari al massimo anzidetto.
Qualora non sia stata presentata alcuna lista la scheda conterrà
solo un numero di righe pari ai ¾ per difetto dei posti cui provvedere
e l’indicazione che tutti gli aventi diritto sono votabili.
Nei due casi predetti risulteranno eletti gli iscritti che hanno ottenuto
il maggior numero di preferenze. L’indicazione di candidati non
eleggibili darà luogo solo all’annullamento delle preferenze
errate.
Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso, verrà
sostituito dal primo nella graduatoria dei non eletti della rispettiva
lista. Le sostituzioni possono essere comunicate alla Commissione per
la verifica dei poteri sino a tre ore prima dell’inizio delle operazioni
di voto per l’elezione del Segretario generale.
Art. 11
I verbali relativi alle votazioni debbono essere trasmessi alla FNSI almeno
30 giorni prima della data d'inizio del Congresso e dovranno contenere:
a) l'elenco nominativo dei partecipanti alle votazioni divisi per professionali
e collaboratori;
b) il numero dei voti validi e del relativo quoziente elettorale, nonché
quello delle astensioni e dei voti annullati;
c) l'indicazione delle liste concorrenti, i voti riportati da ciascuna
di esse, i delegati assegnati, la graduatoria nominativa e gli eletti;
d) la dichiarazione del Consiglio Direttivo dell'ARS che elettori ed
eletti erano in regola sia professionalmente sia amministrativamente
al momento delle votazioni;
e) l'indicazione relativa al numero delle sezioni elettorali distaccate
eventualmente istituite.
Il nominativo del capo della delegazione - di cui all’art.11 dello
Statuto - deve essere notificato alla FNSI almeno 10 giorni prima dell'inizio
del Congresso
Art. 12
La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un rappresentante
per ogni delegazione regionale.
Ogni Consiglio direttivo delle AA.RR.SS. almeno 20 giorni prima della
data del Congresso designa, scegliendolo nell'ambito della delegazione
congressuale, il proprio rappresentante in seno alla Commissione.
La Commissione si riunisce, su convocazione della GE, almeno 10 giorni
prima dell'inizio del Congresso per l'esame dei documenti elettorali e
per predisporre la relazione da presentare al Congresso.
Art. 13
Costituito l'Ufficio di Presidenza congressuale - ai sensi dell’art.8
dello Statuto - ogni capo delegazione provvede a designare all’Ufficio
anzidetto un componente della rispettiva delegazione che dovrà
assolvere le funzioni di questore. I questori sono a disposizione dell'Ufficio
di Presidenza, che ne determina i turni per lo svolgimento dei lavori
congressuali.
Art. 14
Un ordine del giorno per essere presentato alla Presidenza e, quindi,
posto in votazione deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei componenti
una delegazione ovvero da almeno 25 delegati; in caso contrario l'ordine
del giorno sarà considerato come raccomandazione se sottoscritto
da almeno 10 delegati.
Art. 15
L'Ufficio di Presidenza del Congresso nomina una Commissione - presieduta
da un proprio componente - per raccogliere, esaminare e coordinare, prima
che siano messi in votazione, gli ordini del giorno e le raccomandazioni.
Il termine per la presentazione degli ordini del giorno e delle raccomandazioni
è fissato dall'Ufficio di Presidenza.
ELEZIONE
DEGLI ORGANI FEDERALI
Art. 16
Le delegazioni, prima dell'inizio dei lavori dell'ultima giornata congressuale,
devono notificare - a mezzo del capo-delegazione - all'Ufficio di Presidenza
i rispettivi consiglieri nazionali designati o eletti ai sensi dell’art.16
dello Statuto, comma 3, lettere a), c), d), e), nonché i rispettivi
rappresentanti professionali (effettivi e supplenti) del Collegio nazionale
dei probiviri.
L’Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al Congresso
e fissa l'inizio delle votazioni per l’elezione del Segretario generale;
dei consiglieri nazionali professionali di cui all’art.16 dello
Statuto, comma 3, lettera b); dei rappresentanti collaboratori (effettivi
e supplenti) del Collegio nazionale dei probiviri; dei componenti professionali
e collaboratori (effettivi e supplenti) del Collegio dei revisori dei
conti.
Per l'elezione di tale Collegio, l'Ufficio di presidenza propone al Congresso
una lista indicativa per la quale ciascuna delegazione designa un giornalista
professionale ed un giornalista collaboratore; è consentita la
votazione di candidati non compresi nella lista anzidetta: risultano eletti
sindaci effettivi i quattro professionali ed il collaboratore più
votati; sono eletti sindaci supplenti il professionale ed il collaboratore
che risultano quinto e secondo nelle rispettive graduatorie.
Nel caso di decadenza o dimissioni di consiglieri nazionali eletti e qualora
non esista la possibilità dei subentri previsti dall’art.16
dello Statuto: per i consiglieri di cui alle lettere c), d), e) provvedono,
con votazioni suppletive, le rispettive delegazioni, negli stessi modi
prescritti dal citato art.16.
Art. 17
Per la composizione del Seggio elettorale ciascuna delegazione - a mezzo
del proprio capo delegazione - designa due rappresentanti, uno professionale
e uno collaboratore: l'Ufficio di Presidenza procede, per sorteggio, alla
scelta di sei scrutatori di cui quattro professionali e due collaboratori.
Il seggio è presieduto dal Presidente del Congresso o da un membro
dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.
Art. 18
L'Ufficio di Presidenza proclama i risultati delle votazioni di cui al
precedente art. 16 e dichiara chiuso il Congresso.
Art. 19
Il Consigliere più votato dal Congresso convoca il CN per l’elezione
del Presidente della FNSI e della GE. La seduta si apre entro 24 ore dalla
chiusura del Congresso nei modi indicati dall’art.13 dello Statuto.
Il Presidente eletto assume la presidenza del CN e indice le votazioni
per l’elezione della GE a norma dell’art.14 dello Statuto.
Dopo la proclamazione degli eletti, il Segretario generale annuncia la
convocazione della prima seduta della GE entro 24 ore.
Art. 20
I partecipanti al Congresso saranno muniti di tessere congressuali. Queste
dovranno essere di diverso colore: per i delegati professionali; per i
delegati collaboratori; per i membri di diritto; per i relatori; per la
segreteria del Congresso.
La tessera congressuale costituisce per i delegati il documento valido
per le votazioni e le elezioni congressuali.
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 21
La convocazione ordinaria del CN deve aver luogo almeno 15 giorni prima
della data fissata per la riunione.
La convocazione straordinaria deve aver luogo almeno 5 giorni prima.
La convocazione ordinaria della GE deve aver luogo almeno 10 giorni prima
della data della riunione, quella straordinaria 3 giorni prima.
Le riunioni straordinarie del CN e della GE sono valide con la presenza
della metà più uno dei componenti.
Art. 22
Le sezioni regionali delle Associazioni interregionali di stampa che -
ai sensi dell’art.15 dello Statuto - intendano costituirsi in Associazioni
regionali devono presentare al CN domanda di iscrizione.
Art. 23
La richiesta di convocazione straordinaria di cui all’art.17 dello
Statuto deve essere proposta da almeno i due terzi dei consiglieri nazionali
appartenenti alle AA.RR.SS. richiedenti.
Art. 24
La relazione consuntiva prevista dalla lettera h) dell’art.19 dello
Statuto viene esaminata dalla GE per l'approvazione 25 giorni prima del
Congresso nazionale e viene inviata ai delegati delle AA.RR.SS. ed ai
membri di diritto 15 giorni prima del Congresso.
COLLEGIO NAZIONALE
DEI PROBIVIRI
Art. 25
Il Collegio nazionale dei probiviri giudica secondo le norme della FNSI,
quelle del presente regolamento e secondo l'ordinamento normativo dello
Stato.
Art. 26
Il ricorso deve essere diretto al Collegio a mezzo posta con raccomandata
AR o mediante deposito presso la segreteria della FNSI.
Deve contenere le generalità del ricorrente, l'esposizione dei
fatti, l'elezione di domicilio, l'indicazione delle eventuali motivazioni
di fatto e di diritto al ricorso.
Possono essere chiesti anche accertamenti preliminari o istruttori, sollecitando
in merito il potere discrezionale del Collegio.
Art. 27
Per motivi di particolare opportunità il Collegio nazionale dei
Probiviri può decidere, con propria ordinanza, la sospensione del
provvedimento impugnato ove ciò non sia escluso dallo Statuto o
da altra norma del Regolamento.
Art. 28
Il termine perentorio per proporre ricorso è di 35 giorni a decorrere
dalla data di notifica del provvedimento impugnato.
Art. 29
Ricevuto il ricorso, la Segreteria del Collegio provvede a notificarne
copia con raccomandata AR alle parti e, per conoscenza, alle rispettive
AA.RR.SS. di appartenenza nel termine di 20 giorni con la contestuale
richiesta di controdeduzioni da inviarsi nel termine di 35 giorni dalla
ricezione della stessa.
Nel controricorso o nelle controdeduzioni le parti possono esercitare
gli stessi diritti previsti per il ricorrente all’art.27 e seguenti.
La segreteria del Collegio provvede altresì a richiedere all’ARS
il fascicolo relativo al provvedimento contro cui é stato interposto
ricorso.
La Segreteria del Collegio, altresì, dà avviso alle parti
di ogni provvedimento istruttorio, nonché delle reciproche loro
attività mediante lettera raccomandata. Le parti fino a 10 giorni
prima della convocazione del Collegio possono prendere visione degli atti
e documenti e richiederne copia: entro lo stesso termine le parti possono
depositare scritti difensivi.
Art. 30
Il Collegio, completati i preliminari di cui sopra, nomina un relatore
che istruisce la pratica secondo le indicazioni ricevute dal Collegio
stesso. Esso può convocare le parti ove lo ritenga opportuno o
quando ne riceva richiesta ai fini di un tentativo di conciliazione.
Il Collegio o il relatore possono chiedere la collaborazione di organi
associativi periferici o federali per accertamenti o per reperire documenti.
Art. 31
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della metà
più uno dei componenti; le decisioni debbono essere prese col voto
favorevole della metà più uno dei componenti.
Le riunioni sono segrete.
Art. 32
Il relatore riferisce sui fatti e sui motivi di ricorso, sui quali viene
aperta la discussione. La decisione finale viene posta ai voti ed il relatore
vota per ultimo.
Per la decisione interlocutoria o istruttoria non è necessaria
la formalità delle votazioni.
Art. 33
All'atto della cessazione dalla carica di un membro effettivo subentra
quello supplente convocato senza formalità.
Art. 34
Le decisioni del Collegio relative ai punti a) e b) dell’art.30
dello Statuto e ogni altra in sede consultiva sono adottate allo stato
degli atti e salvi i diritti delle parti.
Le decisioni del Collegio relative al punto b) dell’art.30 dello
Statuto, sono immediatamente esecutive e saranno applicate dagli organi
associativi competenti per territorio o eventualmente dagli organi federali.
Art. 35
Ove le questioni affidate al Collegio formino oggetto di indagine da parte
della magistratura ordinaria il Collegio può sospendere il procedimento.
Art. 36
Il Presidente ha la disciplina del Collegio e provvede alla convocazione
del Collegio stesso mediante comunicazione scritta inviata per servizio
postale ai componenti almeno 10 giorni prima; la lettera di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
COMMISSIONE PER IL LAVORO AUTONOMO
Art.37
La Commissione per il lavoro autonomo opera nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d'intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.
Art. 38
La Commissione ha il compito specifico di:
a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;
c) operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.
Art. 39
La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.
I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive assemblee regionali dei lavoratori autonomi.
Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.
Art. 40
Il Presidente è il responsabile dell'attività della Commissione, ne convoca le riunioni, d'intesa con il Coordinatore, e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.
Art. 41
E' istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea, che deve essere rinnovata ogni triennio, successivamente alla sessione di insediamento del Consiglio Nazionale, è composta da cinque delegati per l'Associazione di Roma e cinque per l'Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa. Fanno parte di diritto dell'Assemblea il Presidente e il Coordinatore della Commissione.
I componenti dell'Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.
L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.
L'Assemblea Nazionale ha il compito di:
a) integrare con tre rappresentanti le commissioni nazionali per le trattative contrattuali;
b) approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.
Art. 42
Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita, su base elettiva, una commissione regionale per il lavoro autonomo, coordinata da un responsabile nominato dall'organo esecutivo dell'Associazione ed eletta dall'Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.
Il numero dei componenti della commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi consigli direttivi dell'Ars.
Art. 43
Nell'Assemblea nazionale e nelle Assemblee regionali godono di elettorato attivo e passivo i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione separata dell'Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell'Inpgi né di trattamento pensionistico.
Art. 44
Le elezioni per la composizione dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 12 dell'articolo 9 dello Statuto federale.
Art. 45
I componenti della Commissione Nazionale e delle commissioni regionali, nonché i componenti dell'assemblea nazionale e delle assemblee regionali, qualora in corso di mandato perdano i requisiti di cui all'articolo 43 decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dai primi dei non eletti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto federale.
Norma transitoria
L'assemblea nazionale dei freelance, che sarà rinnovata secondo le nuove disposizioni regolamentari entro due mesi dalla loro approvazione, esaurirà il suo mandato con la sessione di insediamento del Consiglio Nazionale che sarà eletto dal XXVII congresso della stampa italiana.
GRUPPI
DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 46
Si intendono per Gruppi (Associazioni, Unioni) di specializzazione gli
organismi che riuniscano, nell'ambito della FNSI, i giornalisti iscritti
alle AA.RR.SS. che diano una prevalente prestazione professionale specifica
ed omogenea in particolari settori dell'attività giornalistica.
Nell'ambito della FNSI e delle AA.RR.SS. si distinguono in Gruppi di specializzazione
con caratteristiche professionali - sindacali richiamate dal CNLG, ovvero
con scopi promozionali e di incentivazione professionale - culturale.
Un giornalista non può aderire a più di due Gruppi di specializzazione
e può assumere cariche sociali in un solo Gruppo.
Art. 47
Spetta al CN della FNSI, su proposta motivata della GE, deliberare il
riconoscimento dei Gruppi, attribuendone le caratteristiche di cui al
precedente articolo, sulla base di accertate esigenze di specializzazione,
dello Statuto e della reale rappresentatività degli stessi.
L'inquadramento nella FNSI e nelle AA.RR.SS. è regolato con le
modalità previste dall’art.34 dello Statuto.
Art. 48
I Gruppi di specializzazione con caratteristiche professionali - sindacali
partecipano alla Commissione nazionale per il contratto di cui all’art.21
dello Statuto, designando un loro rappresentante.
Art. 49
Gli oneri di spesa per la partecipazione all'attività federale
o regionale, sono a carico dei rispettivi Gruppi.
Art. 50
I Gruppi di specializzazione devono inviare alla FNSI copia degli statuti
e delle eventuali, successive modifiche, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Gruppi di specializzazione sono tenuti
a trasmettere alla FNSI gli elenchi aggiornati nominativi degli iscritti
e degli eletti alle cariche sociali, nonché i bilanci consuntivi
per le necessarie verifiche e una relazione sull'attività svolta
a livello nazionale, regionale o internazionale.
L'inosservanza di tali norme comporta la sospensione dell'inquadramento
nell'ambito della FNSI e delle AA.RR.SS.
Art. 51
Il rappresentante della FNSI nei Gruppi di specializzazione di cui al
3° comma dell’art.34 dello Statuto, è membro di diritto
degli organismi direttivi ed esecutivi di detti Gruppi. Ha il compito
di mantenere il collegamento tra la FNSI e gli stessi, riferendo direttamente
alla GE.
In sede regionale, il rappresentante delle AA.RR.SS. designato negli organismi
direttivi ed esecutivi dei Gruppi di specializzazione regionali, riferisce
direttamente agli organi direttivi delle stesse AA.RR.SS.
Art. 52
I Gruppi di specializzazione, prima di programmare iniziative a carattere
nazionale, devono darne comunicazione alla GE tramite il rappresentante
della FNSI. Uguale comunicazione devono fare i gruppi regionali alle rispettive
AA.RR.SS. per le iniziative sul piano regionale.
Art. 53
I Gruppi di specializzazione possono aderire ad organismi internazionali
settoriali, previo assenso del CN della FNSI su proposta motivata dalla
GE.
Art. 54
La Consulta dei presidenti dei gruppi di specializzazione inquadrati nella
FNSI, di cui all’art.35 dello Statuto, si riunisce, di norma, entro
il 15 febbraio di ogni anno per un opportuno coordinamento dell'attività
dei gruppi stessi, anche in relazione alle iniziative programmate a livello
federale.
A tali riunioni partecipano, altresì, i rappresentanti della FNSI
in seno ai singoli Gruppi.
Art. 55
Ai sensi dell’art.34 dello Statuto, i criteri per lo "Statuto-tipo"
dei Gruppi di specializzazione sono allegati al presente Regolamento.
DEL BILANCIO
Art. 56
I bilanci preventivo e consuntivo (art. 39 dello Statuto) devono essere
portati a conoscenza dei Consiglieri nazionali contestualmente con la
convocazione della sessione del Consiglio Nazionale che reca l'argomento
all’ordine del giorno.
Allegato dell’art.
46 del Regolamento
criteri per uno statuto-tipo dei gruppi di specializzazione
Costituzione del Gruppo
Nell’ambito e nella disciplina della FNSI, è costituito.………………
quale…………….. di specializzazione secondo
le norme previste dagli artt. 32 e 36 dello Statuto della FNSI e degli
artt. 37 e seguenti dell’allegato Regolamento.
Iscritti al Gruppo
Possono essere iscritti al………………..
esclusivamente i giornalisti ed i praticanti regolarmente iscritti alle
AA.RR.SS. e che non appartengano ad altri Gruppi, Associazioni, Unioni
di specializzazione riconosciuti dalla FNSI.
L’iscrizione cessa quando il socio eserciti prevalentemente una
diversa prestazione professionale; viene mantenuta quando abbia fatto
parte del……………….. da almeno 15 anni.
Scopi del Gruppo
Scopi del…………….. sono quelli di riunire
i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale specifica
ed omogenea nel settore………………….
al fine di promuovere l’aggiornamento tecnico-professionale degli
iscritti ed il loro arricchimento culturale, impegnandosi attivamente
a sostenere le iniziative della FNSI e delle AA.RR.SS. a difesa dei principi
del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche
a mezzo della corretta applicazione del Contratto nazionale di lavoro
giornalistico.
Organi del Gruppo
Sono organi del…………… : il Congresso, il
Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, il Presidente (o Segretario),
i Revisori dei conti.
(Il numero dei componenti di questi organi con progressione decrescente,
deve essere commisurato alla consistenza rappresentativa del Gruppo. Le
elezioni devono avvenire con metodo democratico e rappresentativo, con
meccanismi analoghi a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento
della FNSI. La proporzione fra professionali e collaboratori è,
ove possibile, la stessa esistente nella FNSI).
Rappresentanti della FNSI e delle AA.RR.SS.
Negli organi direttivi ed esecutivi del ............... fanno parte di
diritto, a livello nazionale, il rappresentante della FNSI e, a livello
regionale, il rappresentante delle AA.RR.SS.
Articolazione territoriale dei Gruppi
Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà
fra gli iscritti, il ............... è articolato in sezioni regionali
nell'ambito delle rispettive AA.RR.SS. di appartenenza, i cui Statuti
dovranno essere in armonia con quello federale e del ............... purché
vi siano di massima 25 iscritti. Le sezioni regionali possono strutturarsi
altresì in sezioni provinciali in presenza di almeno 10 iscritti.
(Le sezioni regionali o provinciali debbono avere una rappresentanza elettiva,
proporzionata al numero degli iscritti).
Quote associative al Gruppo
Gli iscritti al ............... sono tenuti a corrispondere una quota
annuale di € ...............
L'ammontare della quota è stabilito dal Congresso nazionale del
...............
L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza della qualità
di socio.
Controversie
Per le controversie che non riguardino la specifica competenza degli Ordini
regionali o interregionali dei giornalisti, gli iscritti al ...............
si rimettono alle norme previste per i Collegi dei Probiviri, regionali
o nazionali, delle rispettive AA.RR.SS. e della FNSI, in ottemperanza
a quanto stabilito dall'art. 36 dello Statuto della FNSI. |