![]() |
LA LIBERTA' COSTA CONTRIBUISCI |
Uffici Stampa - Contrattazione
Ipotesi di Bando “virtuoso” per gli addetti stampa pubblici. L’analisi del testo da parte del legale della Federstampa
Ipotesi di Bando “virtuoso” per gli addetti stampa pubblici Il Dipartimento Uffici stampa della Fnsi ha messo a disposizione delle Associazioni regionali di stampa il testo di una ipotesi di bando, definito “virtuoso”, che possa essere utilizzata nel confronto con le pubbliche amministrazioni. Il testo è accompagnato da un’analisi del bando stesso a cura del legale della Federazione della stampa. Il bando è frutto dell’elaborazione del Sindacato dei giornalisti marchigiani (Sigim), realizzato nel corso della precedente consiliatura, ed approvato (all’unanimità) dal Consiglio direttivo di quell’associazione regionale il 29 giugno del 2009 dopo essere stato elaborato dai consulenti del Sigim stesso. La Fnsi ha svolto ulteriori approfondimenti e verifiche ritenendo l’iniziativa assai utile in una situazione di confusione legislativa, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione della legge 150 del 2000 che regola l’informazione e la comunicazione all’interno della Pubblica amministrazione, che ha effetti nell’elaborazione dei bandi e delle selezioni che riguardano gli addetti stampa generando contenziosi e ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali o, come la norma consente, al Capo dello Stato. UFFICI STAMPA BANDO VIRTUOSO SIGIM (formato Pdf) UFFICI STAMPA BANDO VIRTUOSO PARERE LEGALE (formato Pdf) Anche la Magistratura del Lavoro di da ragione.
Che cosa aspetta l'ARAN a convocare la FNSI?
ANCHE LA MAGISTRATURA DEL LAVORO CI DA RAGIONE La Federazione nazionale della stampa italiana è titolata a trattare i profili professionali dei giornalisti addetti stampa nella Pubblica amministrazione. Con la sentenza del giudice del lavoro di Roma, resa nota il 27 ottobre, è stato strappato il peraltro sottile velo dietro il quale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella Pubblica amministrazione si nascondeva con l'argomentazione di un presunto contrasto tra la legge 150 del 2000 e le norme relative alla definizione della rappresentatività di un sindacato ai fini della sua ammissione al tavolo delle trattative contrattuali pubbliche. La sentenza dimostra la giustezza della scelta compiuta dalla Fnsi di ricorrere alla Magistratura, la fondatezza delle tesi sostenute dai suoi legali (il prof. Franco Carinci e l'avvocato Bruno Del Vecchio, a cui va il nostro ringraziamento) e la debolezza delle argomentazioni con le quali l'Aran si è fin qui rifiutata di trattare con la rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani. Ora il "re è nudo". Ora è ancora più chiaro che l'Aran ha risposto positivamente alla pressione dei sindacati confederali (e di qualche autonomo) contrari a tutto: ad avere al tavolo la Federazione Stampa, ma, prima ancora, a far sì che la trattativa prevista dalla legge 150 si avvii, vi partecipi o meno la Fnsi. Alla vittoria del sindacato unico ed unitario dei giornalisti l'Aran continua ad opporre una tattica palesemente dilatoria. Infatti, all'immediata richiesta avanzata dalla Fnsi di aprire il confronto l'avv. Guido Fantoni, Presidente dell'Agenzia, ha risposto: "Attendiamo di conoscere il dispositivo della sentenza", quasi che in esso l'Aran si riservi di trovare le ragioni per non fare ciò che il Magistrato ha già scritto a chiare lettere: la Fnsi è titolata a partecipare alla trattativa. Se questo fosse sarebbe davvero inaccettabile. Tocca ancora una volta al ministro della Funzione pubblica chiarire all'Aran ciò che deve fare: per tale ragione la Fnsi, dopo la sentenza, si è rivolta nuovamente al Ministro perché reiteri una direttiva che, peraltro, aveva già dato all'Agenzia, affinché sblocchi la situazione ed avvii il confronto. La Fnsi è impegnata, inoltre, a costruire su questo tema rapporti con il mondo della politica e delle istituzioni con l'obiettivo di creare le condizioni anche tecniche perché la situazione si chiarisca ulteriormente. Il problema vero, però, è rappresentato dall'atteggiamento dei sindacati confederali: il loro no ad un rapporto contrattuale con la Fnsi ha bloccato e blocca la trattativa. Il nodo da sciogliere è tutto politico, non legale. Rimossa la questione giudiziaria ciò appare di tutta evidenza. Occorre far comprendere che non c'è alternativa alla strada del riconoscimento della soggettività professionale e contrattuale del giornalismo anche nella Pubblica amministrazione. Che, anzi, nella P.a. si può costruire, in un comune lavoro di elaborazione di una contrattazione particolare, un rapporto nuovo, più positivo, non solo legato alle grandi questioni di scenario, ma anche alle specificità contrattuali della categoria giornalistica. Alle confederazioni deve essere chiarito che non siamo un interlocutore buono solo quando si parla di libertà dell'informazione, quando assieme si fanno battaglie contro leggi sbagliate come la Gasparri, e via esemplificando. Un interlocutore valido lo siamo per la soluzione di problematiche che attengono allo speciale mondo della informazione che deve avere - ce lo insegna la storia - sue specifiche regole le quali debbono trovare nei contratti di lavoro ulteriore legittimazione. In questo sta la cecità dei nostri interlocutori sindacali. Occorre essere chiari: la nostra pazienza è grande, almeno quanto la nostra determinazione. Ma non sarà possibile evitare all'infinito che una simile situazione abbia negative conseguenze sui nostri rapporti, creando una concorrenzialità sul piano dell'appartenenza organizzativa, da noi mai praticata, nei posti di lavoro pubblici dove sono presenti giornalisti. Ai colleghi degli Uffici stampa della P.a. chiediamo determinazione, chiediamo di aderire alle iniziative, anche di sciopero, programmate dal loro sindacato (che è la Fnsi), proponiamo di eleggere in tutte le strutture i Comitati ed i fiduciari di redazione anche come fatto politico al fine di ribadire la loro autonomia e specificità sindacale e attraverso queste relazionarsi con le Associazioni regionali di stampa per programmare iniziative e vertenze che abbiano l'obiettivo di porre il problema alle amministrazioni, di sensibilizzarle, impedendo la troppo frequente attuazione di politiche che violano la stessa legge 150 soprattutto la dove definisce con nettezza la diversità dei ruoli tra giornalisti, comunicatori e portavoce. Questo sta già accadendo in tante parti del Paese, dobbiamo far sì che diventi un patrimonio di tutti. Uffici stampa pubblici, ecco perché si può scioperare
Uffici stampa pubblici, ecco perché si può scioperare Lo sciopero indetto dalla Fnsi dei giornalisti degli uffici stampa pubblici ha una sua motivazione e una sua validità giuridica per i seguenti motivi:
Accordo tra Fnsi e Sindacati confederali della funzione pubblica per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti
Accordo tra Fnsi e Sindacati confederali della funzione pubblica per avviare la trattativa con l'Aran per la definizione del profilo professionale dei giornalisti "Svolta nella lunga vicenda della definizione del profilo professionale degli addetti stampa pubblici. Tra Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Fnsi è stato siglato, venerdì 1 agosto, un documento comune che fissa i principi e le modalità di composizione della delegazione unitaria per la trattativa in sede di Agenzia per la negoziazione contrattuale nel pubblico impiego, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 150/2000, al comma 5 dell'articolo 9. Profili professionali dei giornalisti nella Pubblica Amministrazione
Profili professionali dei giornalisti nella Pubblica Amministrazione 20 aprile 2006 “Le Confederazioni sindacali Cida, Cisal, Confedir, Cosmed, Rdb-Cub ed Usae hanno sottoscritto, insieme alla Fnsi, l’ipotesi di accordo quadro per la definizione del profilo professionale dei giornalisti nella pubblica amministrazione secondo quanto prevede la legge 150/2000. Il documento, frutto di un intenso lavoro degli organismi sindacali presenti all’apertura della trattativa con l’Aran, sarà inviato nella giornata di oggi al Presidente dell’agenzia di contrattazione del pubblico impiego, Raffaele Perna, con l’invito a riprendere, in tempi ravvicinati, la trattativa contrattuale”. TESTO IPOTESI DI ACCORDO (Formato Pdf) Note di riflessione sul contratto uffici stampa
Note di riflessione sul contratto uffici
stampa Questa è una nota distribuita alla prima riunione del
Dipartimento Uffici stampa recentemente insediatasi nella sede della
Fnsi. Sono in essa raccolte alcune delle questioni su cui dovrà
incentrarsi la piattaforma contrattuale che in tempi brevi dovrà
essere recapitata all’Aran, l’Agenzia per la contrattazione
del pubblico impiego. Premesso che la Fnsi, in tutte le sedi, ha affermato che non ha preclusioni, né veti da opporre relativamente alla presenza, in sede contrattuale, di altri rappresentanti sindacali nel caso questa fosse richiesta; premesso che la Fnsi ha sempre sostenuto che il contratto dovrà collocarsi nell’ambito delle risorse disponibili (intendendo per risorse tutte le opportunità normative, magari mai applicate, che sono già presenti nella pubblica amministrazione) così come recita in più parti la legge 150; premesso che per la Fnsi il contratto, pur ricalcando lo spirito di quello “storico” con la Fieg, non potrà che rispettare, nella sua parte normativa, l’impianto della contrattazione collettiva del pubblico impiego; premesso che la Fnsi è convinta del percorso individuato nell’ambito del primo incontro contrattuale tra la delegazione della segreteria del Sindacato dei giornalisti e il presidente dell’Aran, e cioè quello dell’accordo quadro sottoscritto dalle Confederazioni presenti nel pubblico impiego e dalla Fnsi, immediatamente precettivo; si tracciano, in sintesi, i temi principali sui quali si potrebbe inquadrare la piattaforma contrattuale. 1) Inquadramento Coordinatore e capo ufficio stampa: dirigente Sia nella legge (articolo 9, comma 3) quando si afferma che il “capo ufficio stampa sulla base delle decisioni dell’organo di vertice” (senza ventilare mediazioni di altri e quindi in funzione di dirigente, attribuendo la titolarità della funzione), sia nella recente direttiva del ministro Frattini quando si parla (Finalità ed ambito di applicazione) che “i dirigenti degli uffici stampa e degli Urp….” si può evincere che l’interpretazione della volontà del Parlamento e dell’attuale ministro vada nella direzione di destinare il ruolo di dirigente al capo ufficio stampa. Nel contratto delle Regioni e degli Enti locali (revisione del sistema di classificazione del personale non dirigente), ad esempio, si prevede che il “giornalista pubblicista” alla stessa stregua di farmacisti, psicologi, ingegneri etc, etc, sia collocato nella categoria D (direttivi). Anzi secondo il Dpr 347/83, come interpretato dal Dpr 333/90, queste figure vengono ascritte alla VIII qualifica funzionale con un trattamento tabellare iniziale fissato nella posizione economica D3. Questo significherebbe che il giornalista in questione in un ufficio stampa pubblico possa essere anche non laureato. A maggior ragione, dunque, il suo diretto superiore, capo ufficio stampa laureato, non potrebbe che assumere la qualifica, più alta in grado, di dirigente. Ovviamente se l’organizzazione dell’ente di appartenenza contempli la dirigenza come funzione di apice. In caso contrario il capo ufficio stampa potrà avere una indennità di funzione. Addetto stampa: categoria D (direttivi) La scelta di inquadramento non potrà, comunque, che essere, di base, nella categoria D3, viste le considerazioni fatte precedentemente. Nella fascia C, infatti, ricadono le mansioni esecutive del pubblico impiego in contrasto con la funzione e con l’appartenenza ad un Albo professionale come anche il contratto collettivo, ad esempio, delle Regioni e degli Enti locali mette bene in risalto evidenziato nel precedente paragrafo. Se l’addetto assolve, nei fatti, il ruolo di capo ufficio stampa (in quanto unica presenza professionale) potrà avere l’indennità di funzione. 2) Orario di lavoro La Fnsi è per il rispetto di quello generale della pubblica amministrazione ma sottolinea che il lavoro dell’ufficio stampa dovrà essere più flessibile e svolgersi anche in orari compatibili con quelli di giornali, agenzie ed emittenti radio - televisive. Quindi con possibilità di turni e di straordinari. 3) Contratti a termine Il sindacato dei giornalisti è del parere che le norme contrattuali debbano essere estese anche agli esterni e ai fuori ruolo della pubblica amministrazione così come prevede l’articolo 7 comma 6 della legge 29/93 e come è previsto, d’altronde, già in contratti collettivi di lavoro della pubblica amministrazione (Regioni ed Enti locali, Università, Scuola e Sanità). Ovviamente tutto dovrà essere condiviso con le nuove normative di derivazione Ue sui contratti a termine. 4) Incompatibilità Per ciò che riguarda l’incompatibilità del lavoro di ufficio stampa pubblico con altre collaborazioni giornalistiche - come prevede il comma 4 dell’articolo 9 della legge 150/2000 da verificare nella sede di contrattazione collettiva – si potrebbero ipotizzare alcune deroghe d’altronde previste dalla stessa legge. Almeno per quelle collaborazioni giornalistiche che non coinvolgano l’attività diretta o indiretta dell’Amministrazione di cui l’ufficio stampa svolge la funzione. D’altronde secondo interpretazioni vicine al Dipartimento della Funzione Pubblica la questione non sarebbe di competenza della contrattazione collettiva bensì dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. La questione non è nuova. In un quesito richiesto nel lontano 1997 dalla Fnsi sulla compatibilità delle collaborazioni giornalistiche con l’attività di pubblico dipendente, il Dipartimento rispondeva tra l’altro che “le attività giornalistiche…….vanno con particolare attenzione valutate essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito”. La nota ovviamente si impegnava anche a vincolare questa attività al rispetto delle esigenze di compatibilità tra attività di lavoro nel pubblico impiego e temi trattati in sede di attività giornalistica. 5) Carte deontologiche Sarebbe giusto che nelle norme contrattuali ci fossero degli espliciti riferimenti alla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e alle carte deontologiche della nostra professione. Questo proprio per sviluppare una maggiore qualità dell’informazione, per il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati e per vincolare, anche nella pubblica amministrazione, gli operatori dell’informazione alle regole che la categoria autonomamente condivide. D’altronde quando nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 150/2000 si parla che l’ufficio stampa deve garantire trasparenza, correttezza dell’informazione in raccordo con l’organo di vertice dell’amministrazione si deduce, a nostro parere, che la contrattazione non possa dimenticare questo passaggio. 6) Versamento contributi Inpgi Altra questione delicata è quella del versamento dei contributi
previdenziali all’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti
italiani) per gli addetti e per i capo - uffici stampa della pubblica
amministrazione. 7) Casagit Elemento non secondario delle nostre richieste contrattuali dovrà essere il riconoscimento agli operatori dell’informazione che operano negli uffici stampa dell’assistenza sanitaria integrativa assicurata dalla Casagit a tutti i giornalisti italiani con contratto di lavoro subordinato. 8) Fondo di Previdenza Complementare Il Fondo di Previdenza Complementare rappresenta per la categoria giornalistica una conquista rilevante. Sarà, quindi, necessario che questo istituto trovi riconoscimento anche alla contrattazione con l’Aran. In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico e degli andamenti delle carriere professionali è opportuno riconoscere l’appartenenza del giornalista ad un unico fondo di previdenza complementare svincolandolo dall’automatica adesione a forme previdenziali integrative già esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione. 9) Assicurazioni infortuni Una volta riconosciuta la competenza dell’Inpgi ad ottenere i contributi previdenziali per i giornalisti con contratto nella pubblica amministrazione, bisognerà prevedere nella contrattazione di settore l’istituto normativo dell’assicurazione infortuni per garantire anche ai giornalisti che operano negli uffici stampa la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o extra professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto o ictus celebrale. 10) Rappresentanza sindacale E’ importante che su questo terreno si arrivi ad un riconoscimento della rappresentanza sindacale negli uffici stampa della pubblica amministrazione. Sarà necessario arrivare alla definizione di un numero di appartenenti per ottenere la massima rappresentanza ed un numero minimo per eleggere un fiduciario. 11) Deroghe al blocco assunzioni nella PA In una recentissima nota dell’Anci si ricorda che l’art.
19 della Legge Finanziaria 2002 prevede il divieto assoluto di assumere
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le Amministrazioni
pubbliche, comprese Province, Comuni, Comunità Montane e
Consorzi di EE.LL che non abbiano rispettato le disposizioni relative
al patto di stabilità interno per l’anno 2001. L’art.19 contiene un’ulteriore limitazione per i comuni,
le province, le comunità montane ed i consorzi di enti locali
inerente il limite di spesa per le assunzioni di personale a tempo
determinato, anche attraverso convenzioni, che non può superare
il consolidato del 2001, maggiorato dell’1,7%. Vi è inoltre da rilevare che detta disposizione sul personale a tempo determinato riguarda solo il mondo delle Autonomie e non le Amministrazioni dello Stato. Per cui risulterebbe di difficile comprensione interpretare questo limite come un limite generale posto a tutti gli enti locali, e non invece, come sembra più coerente, un limite imposto agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e che, in effetti, potrebbero, attraverso l’utilizzo dei contratti a termine, aggirare facilmente l’ostacolo del divieto delle assunzioni. Una diversa interpretazione della norma, potrebbe comportare, d’altra
parte, per gli Enti Locali enormi problemi soprattutto per le sostituzioni
del personale assente negli asili nido, nelle istituzioni scolastiche
della prima infanzia e nei servizi di assistenza agli anziani, in
quanto una volta eventualmente superato il limite di spesa predetto,
non sarebbero più possibili sostituzioni di personale, con
la conseguenza della sospensione del servizio in quanto per legge
deve essere garantito un rapporto stabile tra adulto/bambino o tra
adulto/anziano. Il limite riguardante il personale assunto a tempo determinato
non riguarda in ogni caso i rapporti di lavoro interinale in quanto
questa spesa non è considerata per legge spesa di personale. Legge 150 e Aran. Le motivazioni della Magistratura del Lavoro che ammette la Fnsi al tavolo della trattativa contrattuale. 2 febbraio 2006
Legge 150 e Aran "La trattativa per il contratto dei giornalisti degli uffici stampa pubblici, secondo quanto recita la legge 150/2000, si deve fare e l'Aran deve ammettere la Fnsi al tavolo. Questo è ciò che afferma la motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del novembre scorso, oggi resa pubblica e che conferma le ragioni della Federazione della Stampa. Nella vertenza che oppone il Sindacato dei giornalisti, in rappresentanza di migliaia di colleghi degli uffici stampa in tutta Italia, e l'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego si comincia quindi a fare chiarezza. Ciò che il legislatore prima, due ministri della Repubblica e nove interrogazioni parlamentari di maggioranza ed opposizione poi hanno sostenuto, oggi viene esplicitamente e chiaramente espresso dalla Magistratura del lavoro: la legge 150 /2000 sulla informazione e comunicazione pubblica è una legge speciale e per questo deroga alle norme che regolano la rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione e che prevedono la titolarità delle Confederazioni sindacali. "La controversia - dice la motivazione - deve essere risolta con la piana applicazione del principio di specialità nella sua portata tradizionale: la norma speciale deroga a quella generale"."Trattandosi di professionalità specifiche e specializzate - continua il giudice del lavoro Gualtiero Michelini - rispetto alle altre del pubblico impiego il legislatore ha ritenuto necessario stabilire espressamente il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti nell'ambito di una speciale area di contrattazione per il negoziato collettivo su specifici aspetti del personale facente parte di tali uffici stampa". "Tale disciplina speciale - continua la motivazione - rimane diversa da quella dei professionisti degli enti pubblici iscritti agli albi non essendo imposto dal sistema che sia adottata la medesima soluzione per le diverse situazioni speciali" Inoltre il giudice afferma che le considerazioni dell'Aran non possono essere considerate come vincolanti e obbligatorie. "Il ricorso - conclude la motivazione - deve essere accolto con conseguente declaratoria del diritto della Fnsi a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni". Il sindacato dei giornalisti ha inviato copia della sentenza al ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini ed al presidente dell'Aran, Guido Fantoni richiedendo nuovamente la immediata apertura del confronto". IL TESTO DELLA SENTENZA (formato Pdf)
TARIFFARIO
DELL'ORDINE (Doc)
|
|||