FNSI-CONSIGLI REGIONALI
PROTOCOLLO DI INTESA
La Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli
Regionali e delle Province Autonome, la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana e l’Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica Istituzionale, nella persona dei legali rappresentanti
pro-tempore, convengono il seguente
PROTOCOLLO DI INTESA
PRESO ATTO che i Consigli regionali italiani,
l’Assemblea Siciliana ed i Consigli delle Province Autonome
di Trento e Bolzano ritengono fondamentale qualificare e professionalizzare
l’informazione e la comunicazione da essi realizzata per garantire
il pieno rispetto del pluralismo delle forze politiche in essi rappresentate
ed il diritto dei cittadini singoli od associati alla trasparenza,
alla partecipazione, alla conoscenza delle attività, degli
atti e dei fatti prodotti dai Parlamenti regionali e delle Province
autonome
VISTO che il Parlamento nazionale con la L. 150/2000,
per la prima volta, ha inteso disciplinare il complesso delle attività
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
REPUTATO necessario trovare una base omogenea
di comportamento e di attuazione dei principi generali identificati
nella L. 150/2000 all’interno della pubblica amministrazione,
fatta salva la potestà e l’autonomia ordinamentale
di ciascuna Regione e Provincia autonoma
RIAFFERMATO il dovere istituzionale sia di informare
correttamente, tramite i giornalisti dei propri uffici stampa, sia
di assicurare ed accrescere l’efficienza dei servizi di comunicazione
per quanto previsto dalla L. 241/1990, dal Dlg. 29/1993 e dalle
Leggi regionali, tramite personale specializzato e qualificato
CONSIDERATO che i principi previsti dagli articoli
97 e 98 della Costituzione devono essere osservati anche dalle nuove
figure professionali che nella pubblica amministrazione sono chiamate
a svolgere le delicate funzioni relative all’informazione
ed alla comunicazione
DATE le accresciute competenze delle Regioni,
previste dal riformato Titolo V della Costituzione, in molteplici
materie sia come potestà legislativa esclusiva che concorrente
e per quest’ultima anche per quanto attiene lo specifico settore
di cui alla L. 150/2000, con il proporzionale incremento dell’obbligo
di trasparenza verso l’opinione pubblica
PRESO ATTO anche del dibattito parlamentare, attualmente
in corso sulla devolution e sull’attuazione del federalismo
fiscale, con potenziali ulteriori trasferimenti di compiti e funzioni
a Regioni e Province autonome
VALUTATO anche il procedere del lavoro di riforma
degli statuti regionali, con la quale viene auspicata la piena autonomia
finanziaria, funzionale ed organizzativa dei Parlamenti regionali
e delle Province autonome
CONDIVISO l’obiettivo di incrementare e
modernizzare i servizi informativi e di comunicazione dei rispettivi
Parlamenti regionali e delle Province autonome
SI INVITANO L’ASSEMBLEA SICILIANA, I CONSIGLI REGIONALI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A DARE
1) tempestivo recepimento e piena attuazione, in ogni sua parte
e per quanto di competenza, alla L. 150/2000
2) precise indicazioni per regolare la propria attività
di informazione e comunicazione
3) massima professionalità al personale assegnato ai servizi
dell’ufficio stampa e della comunicazione
A TALE SCOPO VENGONO CONDIVISI I SEGUENTI PRINCINPI ORDINAMENTALI
A) definire le reciproche aree di competenza di servizi ed uffici
ed i diversi ruoli del personale assegnato nei Parlamenti regionali
e nelle Province autonome alle attività di informazione
e comunicazione, sulla base della L. 150/2000, evitando improprie
sovrapposizioni e commistioni interne con altre aree ed uffici;
B) improntare i rapporti tra le strutture di informazione e comunicazione
al rigoroso rispetto dei differenti compiti istituzionali, le
prime essenzialmente rivolte ai media e le seconde principalmente
indirizzate direttamente verso cittadini, imprese e mondo delle
autonomie locali;
C) armonizzare le attività tra il portavoce e le strutture
istituzionalmente preposte all’informazione ed alla comunicazione
al fine di rapportarsi, quando vi sia la necessità, in
piena autonomia e nella distinzione delle funzioni, per favorire
la migliore soluzione delle problematiche inerenti l’attività
dell’organo politico di vertice in considerazione anche
del diretto rapporto fiduciario che sta alla base dell’incarico
del portavoce;
D) rafforzare e qualificare tutti gli strumenti editoriali attraverso
la pubblicazione di testate giornalistiche, anche multimediali,
in grado di rappresentare la vita e l’attività dei
Parlamenti regionali e delle Province autonome, la cui responsabilità
è attribuita al capo ufficio stampa od a suo delegato tra
i componenti dell’ufficio stampa;
E) incrementare le reti telematiche di servizio, la cui gestione
è di competenza dell’ufficio relazioni con il pubblico
in collaborazione con l’ufficio stampa per la parte giornalistica,
per facilitare l’accesso al pubblico e svolgere una equilibrata
ed efficiente azione di immagine e promozione dei Parlamenti regionali
e delle Province autonome, anche in vista dell’allargamento
dell’Unione Europea e della crescita dei rapporti internazionali,
affidandone la responsabilità a dirigenti specializzati
nel campo della comunicazione;
F) avviare presso ciascuna Assemblea legislativa un processo
mirante ad accertare ed eventualmente riconoscere al personale
che già opera nelle strutture per l’informazione
e la comunicazione, professionalità e qualifiche in relazione
alle reali mansioni svolte e provvedere, attraverso il diretto
impegno finanziario dell’Amministrazione regionale e delle
Province autonome, ai programmi di formazione necessari sia all’attuazione
dell’articolo 4 della L. 150/2000, sia dell’aggiornamento
permanente dei livelli culturali e tecnici in sintonia con la
rapida evoluzione delle tecnologie mediatiche e dei modelli comunicativi;
G) definire le piante organiche degli uffici stampa,
degli Urp e degli altri uffici della comunicazione.
H) applicare il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti
ai dipendenti dell’Ufficio stampa, iscritti all’Ordine
dei giornalisti, in modo da favorire una omogenea realtà
professionale e retributiva all’interno di tutte le Regioni
e le Province autonome, avviando una verifica delle condizioni
contrattuali in atto applicate;
I) riconoscere ai dipendenti che operano negli uffici delle relazioni
con il pubblico ed in quelli della comunicazione istituzionale
la particolare specificità relativa a conoscenze tecniche
e mediatiche e di primo impatto con il cittadino, attraverso le
migliori condizioni economiche e normative previste dall’attuale
contratto nazionale della categoria Regioni-Enti Locali e dai
contratti aziendali, incrementando il numero e le indennità
delle posizioni organizzative, individuando le apposite figure
dirigenziali da mettere a capo degli uffici ed impegnandosi verso
l’Aran affinché tali professionalità vengano
specificatamente regolate in fase di rinnovo contrattuale;
J) assicurare la copertura dei posti vacanti in organico nei
settori dell’informazione e della comunicazione esclusivamente
mediante pubblico concorso, avviando un confronto in sede
locale tra Amministrazione e rappresentanze delle categorie;
K) riconoscere come interlocutori sindacali e professionali,
secondo le reciproche finalità statutali, la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione Italiana
della Comunicazione Pubblica Istituzionale e rispettare i codici
deontologici e di autoregolamentazione approvati dagli organismi
delle due categorie di rappresentanza dei giornalisti e dei comunicatori
pubblici.
Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli Regionali
e delle Province autonome
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale
Roma, 16 aprile 2003