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Contratti 03 Nov 2015

Contratto, Fnsi e Fieg aprono la stagione del rinnovo. La disdetta non cancella la contrattazione collettiva

Dopo l'annuncio dell'apertura della stagione del rinnovo contrattuale occorre una precisazione: la disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall'intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione. Tant'è vero che la FIEG ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto.

Dopo l'annuncio dell'apertura della stagione del rinnovo contrattuale occorre una precisazione: la disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall'intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione. Tant'è vero che la FIEG ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto.

La FNSI ha nascosto la disdetta del contratto da parte della FIEG? Peccato che la notizia sia sul sito della Federazione nazionale della Stampa italiana da venerdì scorso, 30 ottobre, e che, nella stessa giornata, sia stata rilanciata anche nella newsletter interna. A dispetto della malafede di qualcuno che lavora soltanto per far saltare il tavolo e per trascinare la categoria nel caos, nel sommario e nell'articolo pubblicato sul sito www.fnsi.it è riportato il testo della lettera che il presidente della FIEG, Maurizio Costa, ha inviato al segretario della FNSI, Raffaele Lorusso. Proprio l'ingegner Costa, nel ricordare che, "ai sensi dell'articolo 52, secondo coma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, il vigente Cnlg cesserà di avere efficacia a far data dal 1 aprile 2016, laddove entro tale data non venga siglato l'accordo di rinnovo", conferma "la volontà di proseguire il confronto per il suo rinnovo al fine di evitare l'assenza di regole contrattuali condivise a partire dal 1 aprile 2016". 
Come già ribadito negli incontri preliminari all'avvio della trattativa, la FNSI ha confermato di concordare "sulla necessità di concludere il confronto in atto per il rinnovo del contratto in modo da consentirne l'entrata in vigore dal 1 aprile 2016".
È bene precisare che la disdetta è una procedura prevista dal contratto che serve ad evitarne - come stabilito all'articolo 52 - l'automatico rinnovo di anno in anno. Questa facoltà, peraltro, è stata esercitata dalla FNSI in occasione di tutti i precedenti rinnovi, fatta eccezione per il contratto 2013-2016. Va altresì precisato che la disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall'intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione, tant'è vero che la stessa FIEG ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto per il rinnovo per far sì che il nuovo articolato contrattuale entri in vigore dal 1 aprile 2016.

@fnsisocial

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