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Sindacale 28 Apr 2010

Fnsi: “Le aziende editoriali in stato di crisi non possono utilizzare stagisti, la norma contrattuale è inderogabile”

Con l’approssimarsi delle ferie estive si ripresenta il problema dell’utilizzo aziendale degli stagisti e delle sostituzioni ferie. Al riguardo vogliamo ricordare ai Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

Con l’approssimarsi delle ferie estive si ripresenta il problema dell’utilizzo aziendale degli stagisti e delle sostituzioni ferie. Al riguardo vogliamo ricordare ai Comitati di redazione che le due fattispecie non sono fra loro sovrapponibili e che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.

Fermo restando che gli stage degli allievi delle scuole di giornalismo hanno carattere esclusivamente formativo, le aziende editoriali sono impegnate, tramite la fieg, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa 7 giugno 1993 tuttora in vigore, “a preferire, nell’effettuazione di stage redazionali, gli allievi delle scuole riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”.
Il richiamato protocollo d’intesa prevede anche che l’effettuazione degli stage non comporta “l’instaurazione di alcun rapporto giuridico tra l’azienda e l’allievo”. Di conseguenza lo stagista, non essendo a nessun effetto un lavoratore, né subordinato né autonomo, non può svolgere alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale.
È, quindi, questo il primo punto sul quale i Cdr devono vigilare, chiedendo alle rispettive aziende di essere messi tempestivamente a conoscenza, ai sensi dell’art. 34, sul numero, i nomi, l’ambito temporale del loro utilizzo, le scuole di provenienza e il percorso formativo da realizzare per gli stagisti.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del punto 8 dell’all. D (protocollo di consultazione sindacale), del vigente contratto collettivo, nelle aziende editoriali per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi con decreto del Ministero del Lavoro e che abbiano fatto ricorso alla cigs, è assolutamente vietato “procedere all’effettuazione di stage per borsisti e allievi”. La norma è inderogabile.
Lo stagista, ancorché iscritto nel registro dei praticanti, è presente in azienda esclusivamente per lo svolgimento di una fase di apprendimento pratico: non può, quindi, se non in termini di mera simulazione, essere inviato a seguire avvenimenti, né impaginare, né titolare, né scrivere articoli destinati alla pubblicazione, né può operare al desk, né può essere accreditato quale rappresentante della redazione a conferenze stampa o manifestazioni pubbliche.
La violazione di questi limiti determina una violazione di norme imperative di legge e l’automatica trasformazione del rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione delle disposizioni contrattuali, retributive, contributive e fiscali previste per i lavoratori subordinati.
Da quanto sopra, emerge con la massima evidenza che gli stagisti non possono sostituire personale giornalistico in ferie.
Sarebbe, pertanto, opportuno, che i Comitati di redazione si attivino per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’art. 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle AA.RR.SS. competenti e a questa Federazione.

@fnsisocial

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