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La sede della Corte di Cassazione a Roma (Foto: Alvesgaspar via Wikimedia Commons)
Sentenze 19 Mag 2016

Giornalisti, la Cassazione conferma: anche i pubblicisti hanno l'obbligo di versare i contributi all'Inpgi

Il giornalista iscritto all'albo deve versare i contributi previdenziali all'Inpgi. Anche se si tratta di un pubblicista e anche se i redditi per i quali i contributi vanno pagati derivano da attività  occasionale. In una recente sentenza la Corte di Cassazione torna a confermare: tutti gli iscritti all'Ordine che svolgono lavoro giornalistico devono iscriversi alla gestione separata dell'istituto.

Il giornalista iscritto all'albo deve versare i contributi all'Inpgi. Anche se si tratta di un giornalista pubblicista. Anche se i redditi sui quali vanno pagati i contributi derivano da attività occasionale. In questo caso vale anche l’obbligo di iscrizione alla gestione separata della cassa previdenziale di categoria. Lo ha di recente ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato da un giornalista pubblicista che si opponeva alla condanna, confermata in Appello, al pagamento dei contributi arretrati richiesti dall’ente.

«Come questa Corte ha già avuto modo di affermare - si legge nella sentenza - il giornalista pubblicista ha l'obbligo di contribuire alla "gestione separata" dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) se è iscritto nell'elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale».

Con l'iscrizione all'albo, precisa ancora la Suprema Corte, si realizzano infatti le condizioni per lo svolgimento di un’attività, quale quella del pubblicista, che può assumere contenuti molteplici, anche per ciò che attiene il relativo impegno lavorativo, del tutto rimesso alla discrezionale valutazione dell'interessato, «e non casualmente, pertanto, la legge connette a tale iscrizione, che costituisce un atto volontario del professionista, l'obbligo di contribuzione nelle forme della gestione separata, alla sola condizione dell'assenza di un vincolo di subordinazione».

Nel motivare la decisione, la Corte rileva, infine, la coerenza della situazione giudicata con la norma del decreto legislativo 103 del 1996 che prevede «per evidenti fini di solidarietà di categoria, ed analogamente a quanto stabilito per altre casse dei liberi professionisti, il versamento di una contribuzione minima annuale, dovuta, quindi, a prescindere dall'entità del reddito prodotto e dalle caratteristiche, anche solo occasionali, della prestazione».

Questa sentenza ripropone il problema dei circa 50mila iscritti all’Ordine dei giornalisti che non risultano titolari di una posizione previdenziale all’Inpgi. Alcuni Ordini regionali, in applicazione della legge e in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, hanno avviato le procedure di cancellazione dei giornalisti non iscritti all’Inpgi, nell’ambito dell’attività di revisione degli elenchi prescritta dalla legge.

 Sentenza Sez. L Num. 9633 Anno 2016
La sentenza della Corte di Cassazione
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