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Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale
Sentenze 25 Gen 2019

Uffici stampa, illegittima la legge della Regione Lazio ma nessun effetto a catena

La Corte Costituzionale ha detto no alla legge regionale sulla quale aveva lavorato l'Associazione Stampa Romana. Fnsi: «Nessun effetto automatico sulle altre regioni. Ora però si apra con l'Aran la trattiva che, partendo dalla salvaguardia dei diritti acquisiti, riempia di contenuti l'articolo 18 bis del contratto degli enti pubblici».

«La previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione». Questa la motivazione con cui la Consulta ha dato ragione alla presidenza del Consiglio dei ministri che aveva impugnato la legge della Regione Lazio che prevedeva l'applicazione del contratto di lavoro Fieg-Fnsi ai giornalisti degli uffici stampa dell'ente.

«La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – prosegue la Consulta – rientra, infatti, nella materia 'ordinamento civile' e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale; invero, a seguito della privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Decreto che, all'articolo 40, prevede che «'[n]ell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità' ed alla luce di tale previsione il contratto collettivo relativo al personale del Comparto funzioni locali ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione», rileva la Corte.

La legge 150 del 2000, osservano inoltre i giudici, «nelle more della cui attuazione si pone espressamente la legge regionale impugnata, prevede che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa e demanda ad una apposita contrattazione collettiva, negoziata con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali di riferimento».

«La sentenza con cui la Corte Costituzionale ha decretato l'illegittimità costituzionale della norma della legge numero 9 del 2017 con cui la Regione Lazio aveva disposto l'applicazione del Cnlg Fnsi-Fieg ai giornalisti degli uffici stampa dell'ente non produrrà alcun effetto automatico nelle altre regioni. La sentenza avrà infatti conseguenze dirette per la Regione Lazio che, dopo una fase di confronto con l'Associazione Stampa Romana, aveva regolato con legge i rapporti di lavoro nei propri uffici stampa». Lo spiega una nota della Fnsi che «ritiene che non sia più prorogabile l'apertura di un tavolo di trattativa con Aran che, partendo dalla salvaguardia dei diritti acquisiti, riempia di contenuti l'articolo 18 bis del contratto degli enti pubblici assicurando ai giornalisti assunti nella pubblica amministrazione diritti, indipendenza e autorevolezza».

A questo passo, del resto, l'Aran si era impegnata firmando nel maggio scorso una dichiarazione congiunta con la Fnsi, inserita nella stesura definitiva del contratto del 21 maggio 2018, in cui si prevedeva 'un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione dell'accordo' ai giornalisti della pubblica amministrazione. «Il confronto, rimasto in stand by anche in attesa della definizione del conflitto di attribuzione sulla legge regionale del Lazio, dovrà adesso ripartire», conclude la Federazione nazionale della Stampa.

PER APPROFONDIRE
A questo link è possibile scaricare la sentenza della Corte Costituzionale numero 10 del 2019 depositata oggi, 25 gennaio 2019.

@fnsisocial

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