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Nota Inps sul cumulo tra redditi da lavoro e alcune tipologie di trattamenti pensionistici (Foto: @INPS_it)
Inpgi 23 Nov 2022

Ex Inpgi, le regole Inps per il cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di invalidità , 'Quota 102' e 'lavoratori precoci'

Il commento degli uffici di via Nizza alla nota esplicativa dell'Istituto nazionale di previdenza, le cui disposizioni «non intervengono - spiegano - sulle modalità  di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall'articolo 15 del Regolamento Inpgi, per il quale si attendono chiarimenti».

Con una nota esplicativa del 22 novembre 2022, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime della cumulabilità tra i redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti in precedenza iscritti all'ex Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi. Come è noto, infatti, tale Gestione previdenziale è stata trasferita all'Inps a far data dal 1° luglio 2022 in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio per 2022.

I tre ambiti rispetto ai quali interviene l'Inps, fornendo alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, sono quelli relativi ai trattamenti di pensione di invalidità, pensione anticipata con "Quota 102" e pensione anticipata per i "lavoratori precoci". Le istruzioni fornite dall'Inps riguardano, pertanto, solo i giornalisti interessati da queste tre fattispecie.

Le disposizioni contenute nella nota esplicativa «non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall'articolo 15 del Regolamento delle prestazioni dell'Inpgi, per il quale si attendono tutt'ora gli opportuni chiarimenti da parte dell'Inps», si legge in un post pubblicato sul blog InpgiNotizie.it.

Pertanto, le istruzioni fornite dall'Inps non riguardano la disciplina del cumulo conosciuto e applicato nel perimetro dall'Inpgi e sul quale – allo stato ed in attesa di ulteriori chiarimenti operativi – le uniche indicazioni rimangono quelle precedentemente fornite in base alle quali a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall'Inpgi al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all'Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l'abbattimento per il cumulo. Per i redditi definitivi riferiti all'anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull'intero anno. Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall'articolo 15 del Regolamento Inpgi e non verrà operata alcuna trattenuta.

«La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici – ricordano da via Nizza – era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell'Inps con la Circolare 92 del 28 luglio 2022, nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall'Inpgi 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall'Inps ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell'ambito del predetto Fondo Inps in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico».

AGGIORNAMENTO DEL 28 NOVEMBRE 2022
Nella sezione "Documenti" del sito le Faq aggiornate sul trasferimento, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

@fnsisocial

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