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Dibattito Fnsi 29 Mag 2009

Il contratto in pillole: una sintesi dell'intesa alla vigilia del referendum.

Il dipartimento formazione e comunicazione della Fnsi ha messo a punto una sintesi dei punti qualificanti dell'intesa che rinnova il contratto di lavoro dei giornalisti.

Il dipartimento formazione e comunicazione della Fnsi ha messo a punto una sintesi dei punti qualificanti dell'intesa che rinnova il contratto di lavoro dei giornalisti.

Un patto generazionale e un contratto che tutela l’autonomia della professione chiedendo qualche sacrificio a chi sta più in alto nella scala gerarchica delle redazioni ma offre più garanzie a tutti, anche per il lavoro autonomo, mitiga le norme di legge sul lavoro precario, consolida le tutele per affrontare una crisi economica che colpisce anche l’editoria. Non è un contratto di rottamazione, non è un contratto che mette in saldo i “vecchi” lasciando a nudo i giovani. E’ un contratto di regole e di valore economico. L’Fnsi non “vende” un prodotto in saldo. E’ un contratto che guarda al difficile presente, pretendendo di guardare alla costruzione del futuro. Con regole certe. In un paese in cui l’unica tolleranza zero è quella del rispetto delle regole qualunque esse siano, l’avere raggiunto un sofferto traguardo basato su regole e tutele è un risultato importante. Ed è uno strumento che il sindacato e i giornalisti tutti, nelle varie realtà ed espressioni, nazionale, territoriale e aziendale deve sapere e volere gestire. Il realismo concreto è quello della ragione. E questo contratto ha saputo mediare e fondere “cuore” e “ragione”. L’uno, senza l’altra, ci avrebbe lasciato tutti meno liberi e meno garantiti. Ecco per estrema sintesi su cosa siamo chiamati a pronunciarci. Su questo stesso sito sono pubblicati anche i testi integrali delle intese e le note esplicative dettagliate. PREMESSA FONDAMENTALE La premessa fondamentale per tutta l’impalcatura del nuovo contratto si fonda su due punti. • -1- Esistono norme, leggi e decreti che valgono per tutti, giornalisti compresi, in qualsiasi realtà del mondo del lavoro. A queste non ci si può sottrarre. Ecco il principio della legalità che da sempre difendiamo e che non possiamo tralasciare in una regolamentazione dei rapporti di lavoro. • -2-Norme, leggi e decreti sono stati applicate alla raltà dell’informazione utilizzando, nel confronto con la Fieg, gli strumenti e la cultura delle tutele tali da garantire la migliore, nella situazione data, applicazione nel mondo dell’informazione. Il ruolo e le competenze dei Cdr e dei Fiduciari rimangono inalterate e trovate spazio nelle innovazioni legate al lavoro e ai nuovi sistemi produttivi dell’informazione legate alla multimedialità, lavoro per più testate, trasferimenti, inserimento di lavoro con contratti a termine etc. LA NUOVA REALTA’: LAVORO anche per PIÙ TESTATE E MULTIMEDIALITÀ L’integrazione produttiva rappresenta, non da oggi, una realtà ormai consolidata e spesso demandata ad accordi solo aziendali oppure senza regole e tutele preciso. Anche qui, partendo da aspetti legislativi e del codice civile vigenti per tutti, è stata trovata una mediazione condivisibile. • Gli editori che volevano cancellare il rapporto giornalista-testata di assegnazione con piena libertà di azione. E’ stato invece mantenuto fermo il legame tra il giornalista e la testata che può, tuttavia, essere modificata nel corso del rapporto di lavoro. Ma, l’eventuale cambiamento sottosta a due regole precise: è il direttore di una testata a dovere esprimere la richiesta di un giornalista “x” che lavora in un’altra testata dell’azienda; deve eserci una comprovata esigenza organizzativa e produttiva, dettagliata e comprovata. Ovviamente, sia al giornalista interessato, sia al Cdr. Sono fatte salve tutte le tutele del codice civile ovvero il non demansionamento. Se esistono trattamenti integrativi differenti tra le varie testate della stessa azienda, il giornalista assegnato ad una differente testata ha diritto al trattamento integrativo di miglior favore. LE UNITA’ ORGANIZZATIVE, SALVAGUARDIA DEL LAVORO Possono nascere in aziende con più testate le “unità organizzative redazionali”, con lo scopo di produrre un’informazione specifica per tutte le testate edite o controllate dalla stessa proprietà. Sono, a tutti gli effetti contrattuali, equiparate ad una testata e, di conseguenza, dovranno avere un direttore e un comitato o fiduciario di redazione, salvaguardando in questo modo l’esercizio dei diritti contrattuali sindacali e professionali dei giornalisti assegnati a queste unità. Il ruolo dei Cdr era, rimane e sarà fondamentale. Nella Multimedialità la possibilità per il giornalista di lavorare per più testate, anche multimediali è garantita dalla nuova specifica procedura contrattuale al capitolo multimediale. Se le aziende editoriali intendono utilizzare le prestazioni dei propri giornalisti su piattaforme, devono preventivamente presentare a Cdr-Fiduciari uno specifico programma (organici-organizzazione del lavoro, modalità) specificando gli strumenti multimediali a disposizione dei singoli giornalisti. Sempre nel rispetto dell’autonomia professionale è esclusa ogni prestazione non giornalistica. La formazione diventa un dettato contrattuale. Per il confronto sul piano è previsto un periodo di 40 giorni, ben più ampio di quello di 25 giorni previsto dall’allegato D per l’esame dei piani di crisi aziendale. GIORNALISTI IN AFFITTO? RISPETTO ALLE LEGGI ESISTENTI SIAMO SEMPRE e di più PADRONI DI CASA Ricordato che esistono vecchie e nuove norme di legge dei cosiddetti distacchi e cessioni di contratto (con maggiori possibilità di uso e sulle quali non abbiamo potere di ...veto) con riferimenti anche al Codice Civile (non ne esiste uno ad hoc per i giornalisti...) è stata regolamentata questa specificità che non è un’invenzione contrattuale di un sindacato cinico e baro, ma è giuridicamente prevista da due istituti di legge. Cessione del contratto e distacco: la cessione è il passaggio definitivo del contratto individuale di lavoro da un’azienda ad un’altra (codice civile e legge 276/2003) con il requisito dell’accordo tra le parti e quindi della volontarietà. A fronte di norme di legge molto “libere” e applicabili automaticamente in qualsiasi settore produttivo è stato utilizzato il richiamo ai contratti di categoria. Il distacco può avvenire solo verso testate edite da società controllate (non interessate da stati di crisi) e per comprovate e dimostrate esigenze produttive, organizzative o sostitutive. L’accordo prevede una durata del distacco (la legge non lo comprende e il giudizio è insindacabile nella valutazione del datore di lavoro): per i giornalisti non può essere superiore ai 24 mesi e deve esserci la specifica richiesta del direttore di una testata che richiede quello specifico giornalista. Gli ambiti territoriali: ogni distacco deve avere un preavviso di un mese, elevato a 2 se comporta il trasferimento ad oltre 40 Km. dalla sede ordinaria di lavoro. Con una indennità pari a 2 mesi di retribuzione, a 2 giorni di permessi retribuiti e, per tutta la durata del distacco, ad un’indennità economica, che dovrà essere definita in sede aziendale. Il giornalista che rientra nella propria testata dopo un distacco non inferiore a 12 mesi, non potrà essere mai distaccato prima che siano trascorsi almeno 8 mesi. Fatte salve, in caso di modifica delle organizzazioni, sistemi etc di lavoro, le prerogative del Cdr-Fiduciari (art.34 Cnlg). Trasferimenti. C’è il limite di 40 Km entro il quale non c’è divieto di trasferimento. La modifica è rafforzata dall’obbligo (non era previsto), di comunicare sempre al giornalista interessato l’eventuale trasferimento con un preavviso di almeno un mese. La Fieg chiedeva piena mobilità. L’accordo consente di poter ritenere che la modesta mobilità territoriale prevista si realizza nell’ambito di un fisiologico pendolarismo, considerando le distanze che qualsiasi lavoratore è tenuto quotidianamente a percorrere per raggiungere la propria sede di lavoro. SCATTI Molti difetti ha il sindacato, ma non quello di essere uno scaltro Diabolik. È stato, come è ovvio e con la flessibilità, il nodo più duro, anche per le scarse solidarietà riscontrate. Tutti, politici, istituzioni di ogni genere sino al Quirinale ci hanno riconosciuto il diritto al contratto e alla “giusta mercede”. Ma sostenuto gli scatti in valore fisso e minor numero come in tutte le categorie. La scelta (non il furto) fatta con i primi tre scatti biennali, gli altri triennali e la moratoria iniziale, consente comunque il mantenimento della indicizzazione al 6% e il calcolo (caso moratoria e triennalità per chi vi ricade) sui nuovi aumenti dei minimi tabellari delle qualifiche di appartenenza. Ciò vuol dire che si recupera economicamente e che nel rinnovo del biennio economico del 2011 si potrà operare sul valore dei minimi tabellari stessi. I primi 3 scatti saranno biennali e i successivi 12 triennali e, come in precedenza, inizieranno a maturare dal momento in cui il giornalista ha acquisito la qualifica di redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità professionale. La moratoria. Risponde al criterio del patto generazionale, salvaguarda per le nuove generazioni la biennalità degli aumenti periodici per i primi 3 scatti Sono 9 mesi nella maturazione dello scatto in corso per chi abbia almeno la qualifica di R.O. +30 e abbia maturato meno di 3 scatti biennali ed è stata dettata dalla volontà di conservarne almeno 3 biennali, e dalla necessità di fronteggiare una crisi del settore editoriale senza precedenti e oggi particolarmente grave. CONTRATTI A TERMINE Anche qui il richiamo alle sempre vigenti, per tutti, norme e disposizioni; l’intesa raggiunta migliora le condizioni di chi ha contratti a tempo determinato (CTD) e vive situazioni di precariato. L’accordo prevede alcune garanzie essenziali pur dovendo recepire gli obblighi di legge. Restano le vecchie causali dell’art. 3 del Cnlg scaduto. Per ridurre il ricorso alla contrattazione a termine è stato previsto un limite temporale massimo per ogni singolo contratto: di 5 anni per le qualifiche apicali (direttore, condirettore e vicedirettore) e di 36 mesi per tutte le altre qualifiche (la legge non pone limiti). La reiterazione dei contratti a termine prevede la possibile proroga di “CTD”: è stato fissato nel nuovo contratto in 12 mesi e la stipula del relativo contratto dovrà avvenire con l’assistenza dell’Associazione Regionale di Stampa competente. Escludendo il limite dei 36 mesi complessivi tutti i casi di assunzione a termine per sostituzioni o nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative. Il motivo è evidente: molti giornalisti disoccupati in attesa di una stabile assunzione trovano sollievo al loro status mediante contratti a termine, in particolare nel periodo estivo, per le sostituzioni ferie. Impedire a questi colleghi di poter continuare ad avere con la stessa azienda contratti a termine per sostituzione, una volta superato il limite massimo di 36 mesi, si sarebbe rivelata una disposizione soltanto punitiva e che non avrebbe in alcun caso favorito la loro stabilizzazione. Cdr-Fiduciari, per favorire la stabilizzazione dei giornalisti precari, possono con le singole aziende stipulare accordi (un po’ sul modello dei bacini dei precari utilizzato in Rai) per il superamento del limiti dei 36 mesi nelle assunzioni per sostituzione quando queste, sulla base di criteri definiti e concordati, siano finalizzate a garantire la stabilizzazione. Ci sono poi vincoli percentuali numerici sui CTD che non possono superare determinate quote rispetto all’organici.Rispetto al passato il giornalista disoccupato con CTD percepirà il trattamento economico minimo della categoria di appartenenza e matuRa (quando abbia più di 30 mesi di anzianità professionale), gli scatti biennali di anzianità aziendale, quando il contratto a termine, comprensivo della eventuale proroga, sia superiore a 24 mesi. Identico trattamento vale e varrà per tutti coloro che hanno in corso o avranno un CTD ai 24 mesi.(Da aprile 2009 il beneficio economico è pari alla somma di 522,48euro al mese). GIORNALISTI “SOMMINISTRATI”- TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE E VERTICALE Anche qui si parte dalla ...legge. Per i contratti a tempo parziale (ptime o altro) rimane tutta la precedente normativa, con l’aggiunta che in caso di lavoro parziale “orizzontale” (se convenuta una riduzione dell’orario giornaliero), può essere richiesto (lo prevede la legge), qualora sorgessero esigenze organizzative e produttive, un proseguimento (straordinario) della prestazione lavorativa giornaliera, senza però superare il 30% dell’orario concordato. Questa prestazione è però sempre nei limiti dell’orario contrattuale (art.7), dovrà essere retribuita con la paga base oraria maggiorata del 19%. Il limitato l’utilizzo con una maggiorazione economica, oltre che garantire il giornalista interessato, dovrebbe funzionare anche da deterrente, evitando penalizzazioni (rispetto alla legge) nei confronti di coloro che per esigenze personali hanno richiesto e ottenuto la trasformazione del loro rapporto in tempo parziale. In caso di rapporto di lavoro “verticale” (si lavora solo alcuni giorni della settimana, o per alcune settimane del mese), l’eventuale prestazione lavorativa supplementare e data oltre l’orario (7 ore e 12 minuti) deve essere retribuita secondo i criteri previsti per il lavoro straordinario fatti salvi patti aziendali di miglior favore (il dato contrattuale è del 20%).Per quanto i contratti di “somministrazione lavoro” ci si è rifatti alle legge del 2003 tenendo presente che questi contratti sostituiscono i precedenti di “lavoro temporaneo”, già presenti nel vecchio Cnlg, peraltro scarsamente utilizzati. Unica modifica: i contributi vanno all’Inpgi. QUALIFICHE, SI ROMPE LA PIRAMIDE L’accordo offre alle redazioni e Cdr-Fiduciari nei confronti aziendali una opportunità contro la giustamente contestate stratificazione e “tappo” alle carriere dei giornalisti che per incarichi, qualità, scelte organizzative sono ai remi del lavoro più cronistico o di desk, accogliendo richieste storiche della Fnsi e della categoria. Si fa riferimento all’art.11 del Cnlg. Le carriere dovrebbero essere non solo costruite per meriti e piramidi gerarchiche, ma per meriti e qualità professionali. E’ prevista la equivalenza tra il vice-caposervizio e il redattore esperto e tra il caposervizio e il redattore senior. Il redattore esperto è un redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e con un’anzianità di servizio aziendale di almeno 8 anni al quale, su proposta del direttore, è attribuita la specifica mansione in relazione alla particolare esperienza e all’attività professionale svolta, idem per il senior, redattore che abbia già la qualifica di redattore esperto e che in tale qualifica abbia maturato almeno 5 anni di anzianità. Resta invariata la parte esistente dell’art.11. GIORNALI ELETTRONICI, ADESSO SIAMO TUTTI UGUALI Addio all’allegato N e alle diversità salariali e normative. Dal primo aprile nei giornali elettronici tutti devono essere inquadrati, sulla base della posizione professionale aziendale in atto. Con relativi adeguamenti salariali e acquisizione degli scatti prima non previsti. Ferma restando l’applicazione integrale di tutte le norme contrattuali, è stata prevista una gradualità di adeguamento per quanto riguarda il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. Cadono anche i limiti previsti per le rappresentanze sindacali. AREA DI DIREZIONE. LI ABBIAMO BUTTATI A MARE? NO, MA CHI DIRIGE SI RICORDI DI ESSERE UN GIORNALISTA Era un contenzioso anche giuridico, spesso sfavorevole. Per i direttori e l’area della direzione. Pur collocate nell’area apicale queste qualifiche rimangono sempre di natura giornalistica e sono tenuti (la nuova norma lo specifica esplicitamente) agli obblighi previsti dalla legge istitutiva dell’ordine professionale. Oggi il conflitto può ritenersi, almeno sul piano contrattuale, concluso, con il formale riconoscimento che il direttore appartiene, nell’organizzazione del lavoro, alle figure apicali ai sensi del Codice Civile. Il lavoro, in considerazione del suo specifico contenuto fiduciario, può essere risolto anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo. Al direttore spetterà oltre all’indennità di mancato preavviso, anche un indennizzo pari a ulteriori 12 mensilità di retribuzione. In merito a questo indennizzo si deve specificare che la dizione “fino a un massimo” di 12 mensilità non significa che il contratto ha posto un tetto massimo e-o che la misura dell’indennità possa essere definita dall’editore a suo piacimento. Si stabilisce un preciso diritto ad un indennizzo che deve essere di 12 mensilità di retribuzione, salvi eventuali diversi accordi. Nella stessa area di responsabilità ci sono il condirettore e il vicedirettore, integralmente assimilate, sotto il profilo economico e normativo, alla qualifica di direttore. Va però chiarito che la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo ha un preciso limite giuridico: ovvero che la persona interessata svolga realmente la qualifica riconosciutagli. Non basta, pertanto, un semplice riconoscimento formale o ad personam, e quindi senza l’attribuzione dei poteri derivante dal ruolo. Idem per chi sia stato nominato direttore, condirettore o vice direttore, ma non svolga più in azienda le funzioni proprie della qualifica. Quando i requisiti non siano riscontrabili è un “pseudo-dirigente”, che ha poteri limitati e circoscritti. A norma di contratto, anche il licenziamento dei condirettori e dei vicedirettori può avvenire soltanto su proposta del direttore, senza la quale il licenziamento è illegittimo (Cassazione Civilesez. lav. 9 marzo 2006, n.5125). Nel vecchio contratto condirettore e vicedirettore non erano qualifiche bensì semplici funzioni che davano diritto a percepire un’indennità di funzione limitatamente al periodo di svolgimento della funzione stessa. Con il nuovo contratto tutti coloro che svolgevano la funzione di condirettore e vicedirettore devono, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, optare a loro scelta se ritenere ormai acquisita la qualifica (non più funzione) o tornare a svolgere le mansioni di provenienza. ASSICURAZIONE INFORTUNI e PUBBLICISTI L’assicurazione infortuni era limitata soltanto ai giornalisti professionisti art.1. Con il nuovo contratto è estesa anche a tutti i giornalisti pubblicisti, ai praticanti nonché a tutti i giornalisti che abbiano la qualifica di collaboratori fissi (ai sensi dell’art.2) e di corrispondenti (ai sensi dell’art.12 per i quali, considerando che si tratta prestazioni lavorative parziali e ridotte, le relative indennità, in caso di decesso o infortunio, saranno erogate in misura ridotta pari al 50%. FONDO DI PEREQUAZIONE. CI SONO ANCHE I PENSIONATI NON D’ORO... E SPERIAMO DI ANDARE ANCHE NOI IN PENSIONE... Entra nel contratto il fondo, affidato all’Inpgi e funzionerò sulla base di un regolamento che dovrà essere concordato tra lo stesso Istituto e la Federazione della Stampa. Il Fondo sarà finanziato per il momento e a partire da gennaio 2010 da un contributo di 5 euro al mese che sarà trattenuto da ogni editore sulle buste paga dei propri giornalisti e versato all’Inpgi per individuare, nell’ambito della generale solidarietà di categoria, meccanismi di incremento per i livelli pensionistici ormai inadeguati. LAVORO AUTONOMO. PIU’ DI UN PASSO AVANTI Nel corso della vertenza contrattuale siamo riusciti ad ottenere, prima nel confronto con gli editori e poi con il Governo, una modifica legislativa che consente, anche con l’Inpgi2, di distinguere tra giornalisti che svolgono attività in regime di autonomia come freelance e quindi con partita Iva e giornalisti che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e che sono, di conseguenza, da considerarsi lavoratori parasubordinati. Per i primi permane il regime proprio dei lavoratori autonomi, per i secondi sono state introdotte sostanziali modifiche: l’aliquota contributiva a regime passerà dall’attuale 12% al 26%; obbligo dell’apertura della posizione e l’obbligo contributivo a carico dell’azienda; è stato suddiviso l’onere nella misura di un terzo a carico del giornalista e due terzi a carico dell’azienda. I co.co.co. potranno riscattare i corsi universitari, potranno decidere di versare contributi volontari, maturano il diritto alle indennità di malattia e di degenza ospedaliera, avranno diritto all’indennità di maternità nella stessa misura prevista per la gestione principale. Nel testo dell’accordo collettivo nazionale sul lavoro autonomo è stata modificata la norma sui tempi di pagamento :entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione. Non si deve trascurare anche la disponibilità degli editori, così come previsto nell’accordo sugli ammortizzatori sociali, ad affrontare sul tavolo del confronto governativo, la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti “autonomi” (protocollo di intesa in sede governativa del 5 maggio 2009) come per l’assicurazione Inail. COME AFFRONTARE LA CRISI DEL SETTORE STATI DI CRISI LE INNOVAZIONI Ci siamo mossi su due direttrici: da una parte la richiesta congiunta delle parti per una modifica delle norme di legge e regolamentari sugli ammortizzatori sociali, dall’altra l’adeguamento delle normative contrattuali. Dal 2009 c’è un contributo dello Stato di 20 milioni di euro che coprirà gli oneri sostenuti dall’Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata nelle aziende in cui è riconosciuta la L 416 (quotidiani, periodici, agenzie di stampa). Nasce il “fondo contrattuale”, presso l’Inpgi, con una contabilità separata e gestito tra le parti che possa intervenire sia per finanziare la spesa per i prepensionamenti, quando dovesse superare il contributo annuo dello Stato, sia per fare fronte a tutte quelle esigenze sociali (cigs, mobilità, contratti di solidarietà) che saranno individuate da Fnsi e Fieg; per quanto attiene i prepensionamenti, sarà finanziato con un contributo a carico delle aziende che chiedono lo stato di crisi, pari al 30% del costo Inpgi di ogni singolo prepensionamento. Per gli altri interventi sociali, sarà finanziato a partire da aprile 2009, con un contributo pari allo 0,60% (di cui lo 0,50% a carico dell’azienda e lo 0,10% a carico del giornalista) della retribuzione mensile di ogni giornalista dipendente. L’accordo contrattuale ha previsto di chiedere l’intervento del Governo per una migliore regolamentazione degli iter per gli stati di crisi che sia più rispondente alle esigenze peculiari del settore editoriale, ovvero non solo più basati sui soli bilanci. Le procedure del confronto sindacale rimangono invariate, le specificazioni concordate sugli stati di crisi sono decisamente più vincolanti rispetto al passato. In tempi rapidi dovrà essere emesso il regolamento ministeriale sugli stati di crisi adeguato alle intese raggiunte. ROTTAMAZIONE? NO, MIGLIORATI I PARAMETRI E CON PENSIONE INTERA, NON RIDOTTA Adeguato l’art.33 alle modificate previsioni Inpgi. Nell’art.33 era già presente una disposizione normativa che prevedeva, in caso di crisi aziendale, la possibilità per le aziende di risolvere il rapporto di lavoro con i giornalisti che avessero “conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 30 anni” e fossero “in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia”. Questa norma non rispondeva più al nuovo regolamento dell’Inpgi ed è stata, perciò, semplicemente adeguata: in presenza di uno stato di crisi, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con il giornalista con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (e non più 30 come ieri) e che abbia, così come prevede il regolamento Inpgi, 59 anni di età nel 2009, 60 anni nel 2010 e 2011, 61 anni nel 2012 e 2013 e 64 anni dal 2014 in poi. È il caso di sottolineare che questa norma non può essere applicata sempre e in tutte le aziende ma soltanto quando vi sia, con decreto ministeriale, il riconoscimento di uno stato di crisi aziendale e la conseguente applicazione della legge 416/81. È, quindi, anche evidente che, in presenza del riconoscimento di uno stato di crisi, le aziende, così come prescrive la legge, potevano e possono, tramite il passaggio alla cassa integrazione speciale, prepensionare i giornalisti che abbiano compiuto 58 anni di età e abbiano 18 anni di versamenti contributivi. Ma entra qui in gioco la forza dei Cdr e delle redazioni e della Fnsi sulle scelte, a parità di condizioni anagrafiche in caso di crisi di tutelare nel caso di “esuberi” chi sarebbe più penalizzato dal prepensionamento. Ma ancora più chiaro dev’essere che solo grazie al nuovo contratto, se si conferma questo contratto, chi sarà costretto dagli stati di crisi al prepensionamento avrà la pensione piena. Finora, negli stati di crisi, chi era costretto a lasciare anticipatamente aveva la pensione ridotta (a partire da -30 per cento). Per effetto dell’obbligo in capo agli editori di pagare all’Inpgi il 30% del costo della pensione anticipata, sarà possibile corrispondere subito ai giornalisti interessati il pieno trattamento pensionistico. E’ una misura di protezione sociale di valore assoluto AUMENTO DEI MINIMI TABELLARI UNA SCELTA ANCHE DI PROSPETTIVA L’aumento dei minimi tabellari che si è ottenuto con la rinnovazione contrattuale è stato pari a 265,00 € (suddiviso nel biennio di vigenza contrattuale) per la qualifica di redattore ordinario con + di 30 mesi di anzianità professionale. Ovviamente, l’aumento in cifra è maggiore per le qualifiche superiori secondo la scala parametrale in atto. Le tabelle sono su www.fnsi.it. Per il redattore con – di 30 mesi di anzianità professionale, l’incremento del minimo è stato calcolato non sul parametro 0,71 ma su quello 0,81, assicurando in questo modo ai colleghi che ricoprono questa qualifica un maggiore aumento retributivo (+214,6 € anziché +190 €). L’aumento dei minimi a regime risulta, perciò, pari ad un incremento del 15,12%. Sullla retribuzione annua del “redattore campione”, che si può considerare come retribuzione media della categoria, l’aumento sarà del 9,02%. Nel primo biennio del contratto (2001-2003) scaduto l’incremento del minimo del redattore ordinario è stato di 155 € e nel secondo biennio (2003-2005, di fatto in vigore sino al 31 marzo 2009) di 92,95 € per un totale complessivo di 247,95 €, una cifra per il quadriennio inferiore a quella ottenuta in questo rinnovo per un biennio. UN CONTRATTO DA VIVERE E GESTIRE CON RIGORE E UNITA’ A TUTELA DEI DIRITTI DI TUTTI

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