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Freelance 05 Ott 2010

L'agenzie delle entrate risponde al quesito posto dal Sindacato dei Giornalisti del Veneto: "I rimborsi delle spese sostenute dai cococo sono esenti da versamento fiscale e contributivo"

Novità interessanti per i Collaboratori coodinati e continuativi. Il Sindacato dei Giornalisti del Veneto, aveva interpellato per l'agenzia delle entrate del Veneto per verificare quale regime fiscale fosse proprio per i rimborsi spese dei collaboratori. Le aziende infatti si erano spesso schermite dietro una supposta tassazione dei rimborsi per negarli ai colleghi. Ora il parere dell'agenzia delle entrate fa chiarezza affermando che i rimborsi spese dei Cococo sono esenti da versamento delle imposte (e dei contributi previdenziali). Quindi i Comitati di redazione e i fiduciari  hanno buon gioco a chiedere, ex articolo 34 del contratto Fieg-Fnsi e art. 29 del contratto Aeranti Corallo-Fnsi, che ai freelance vengano rimborsate le spese.

Novità interessanti per i Collaboratori coodinati e continuativi. Il Sindacato dei Giornalisti del Veneto, aveva interpellato per l'agenzia delle entrate del Veneto per verificare quale regime fiscale fosse proprio per i rimborsi spese dei collaboratori. Le aziende infatti si erano spesso schermite dietro una supposta tassazione dei rimborsi per negarli ai colleghi. Ora il parere dell'agenzia delle entrate fa chiarezza affermando che i rimborsi spese dei Cococo sono esenti da versamento delle imposte (e dei contributi previdenziali). Quindi i Comitati di redazione e i fiduciari  hanno buon gioco a chiedere, ex articolo 34 del contratto Fieg-Fnsi e art. 29 del contratto Aeranti Corallo-Fnsi, che ai freelance vengano rimborsate le spese.

 Ecco la nota dell'Inpgi: "Nel campo delle collaborazioni coordinate e continuative si registra un importante intervento interpretativo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con il quale è stato riconosciuto l’esonero dal versamento delle imposte (e dei contributi previdenziali) sulle somme che le aziende committenti versano ai propri collaboratori a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute.   Sulla base di un orientamento già espresso dall’INPGI, infatti, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito formulato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto concernente il regime giuridico dei rimborsi spese erogati nell’ambito di un rapporto di cococo, confermandone – nel rispetto di alcune condizioni - la natura di somme non assoggettabili ad imponibile fiscale e previdenziale. Si tratta di una conferma importante, che consente di allargare l’orizzonte degli accordi tra imprese e collaboratori, estendendone il contenuto anche agli aspetti legati ai rimborsi spese.   Per poter godere del regime di esenzione, tuttavia, le somme rimborsate devono essere riferite a beni o servizi strumentali alla realizzazione della collaborazione ed il cui acquisto, da parte del giornalista, avvenga in nome e per conto dell’azienda committente.   In questo modo emerge chiaramente la natura dei beni rimborsati, che si configurano a tutti gli effetti come “strumenti di lavoro” la cui fornitura è, di norma, a carico del datore di lavoro.   Per tale ragione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, il presupposto per applicare il regime di esenzione è che la proprietà del bene o servizio sia del committente, il che implica, sul piano formale, il rispetto di una semplice regola: all’atto dell’acquisto il documento fiscale previsto per la specifica tipologia di bene o servizio deve recare come intestataria l’Azienda.   In particolare, quindi, in tutti i casi in cui, sulla base della normativa tributaria vigente, è prevista l’emissione di una fattura IVA, la stessa dovrà essere intestata all’azienda committente. Nel caso in cui, invece, sia prevista l’emissione di uno scontrino o di una semplice ricevuta, non sarà necessaria alcuna formalità ulteriore.   In tutti i casi, comunque, il rimborso delle spese potrà avvenire solo dietro presentazione della documentazione giustificativa fiscalmente valida, che dovrà essere allegata alla nota spese consegnata all’azienda e da quest’ultima registrata in contabilità e conservata in originale.   Qualora, infine, per l’esecuzione dell’incarico, il collaboratore si sia recato in trasferta (intendendo per tale lo spostamento al di fuori del comune sede di lavoro), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la piena applicabilità anche ai giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. del regime previsto per i lavoratori dipendenti (esenzione per i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, trasporto e piccole spese non documentabili, nel limite giornaliero di 15,49 euro per le trasferte nel territorio nazionale e di 25,82 euro per le trasferte all’estero). 

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