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Vertenze 30 Lug 2007

Teramo: il Tribunale reintegra due giornalisti de Il Messaggero. Ha dichiarato illegittimo il loro licenziamento

Il giudice del lavoro del tribunale di Teramo, Luigi Santini, ha accolto i ricorsi di Tania Bonnici Castelli e Giampaolo Falciatano contro il Messaggero, riconoscendo loro il rapporto di lavoro subordinato e le mansioni di redattore ordinario per l'attività di lavoro pluriennale svolta nella redazione di Teramo (rispettivamente 5 anni e 3 anni e mezzo) e dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad entrambi nel 2002.

Il giudice del lavoro del tribunale di Teramo, Luigi Santini, ha accolto i ricorsi di Tania Bonnici Castelli e Giampaolo Falciatano contro il Messaggero, riconoscendo loro il rapporto di lavoro subordinato e le mansioni di redattore ordinario per l'attività di lavoro pluriennale svolta nella redazione di Teramo (rispettivamente 5 anni e 3 anni e mezzo) e dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad entrambi nel 2002.

E' quanto comunica l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, aggiungendo che ''il giudice, inoltre, ha ordinato al Messaggero Spa di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando l'azienda al risarcimento dei danni''. (ADNKRONOS) Il giudice del lavoro del tribunale di Teramo, Luigi Santini, ha accolto i ricorsi dei colleghi Tania Bonnici Castelli e Giampaolo Falciatano contro il Messaggero, difesi dall'avvocato Massimo Franceschelli di Pescara, riconoscendo loro il rapporto di lavoro subordinato e le mansioni di redattore ordinario per l’attività di lavoro pluriennale svolta nella redazione di Teramo (rispettivamente 5 anni e 3 anni e mezzo) e dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad entrambi nel 2002. Il giudice, inoltre, ha ordinato al Messaggero Spa di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando l’azienda al risarcimento dei danni. La sentenza appare di particolare importanza per due motivi: - il giudice, in merito al licenziamento illegittimo dei due colleghi, ha dedotto che “la quasi contemporanea cessazione delle collaborazioni…. per le sue modalità non sia affatto casuale, ma risponda ad un unitario disegno aziendale di eliminazione di quelle situazioni lavorative che avrebbero potuto verosimilmente dare origine ad una eventuale vertenza”. La cessazione ravvicinata, scrive il giudice, “sembra quindi trovare il suo substrato in una precisa strategia aziendale volta a valorizzare il lavoro dei giornalisti professionisti dipendenti della società e ad estromettere i collaboratori….”; - il giudice, inoltre, ribadisce che il rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di redattore ordinario, può ritenersi ab origine validamente instaurato, dal momento che risulta che i colleghi Bonnici Castelli e Falciatano erano iscritti all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, nel periodo in cui lavoravano presso il Messaggero. In merito a quest’ultimo punto, il giudice precisa che “se infatti è vero che l’art. 45 della L. 3 febbraio 1963, n. 69, prevede che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto all’albo professionale, è altrettanto vero che all’articolo 26 della stessa legge precisa che l’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti e l’altro dei pubblicisti. Deve quindi ritenersi l’unicità dell’albo dei giornalisti, che si ripartisce nei due elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Al fine della legittimità dell’esercizio della professione di giornalista, l’articolo 45 della legge 3.2.1963, n. 69 postula dunque la sola iscrizione all’albo professionale, senza alcuna distinzione tra i due elenchi (quello dei professionisti e quello dei pubblicisti) in cui questo è ripartito ai sensi dell’articolo 26 della stessa legge. È quindi sufficiente l’iscrizione ad uno dei due elenchi per escludere che si possa parlare di esercizio abusivo della professione. Anche ai giornalisti pubblicisti si applica pertanto il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. Del resto, anche nel caso del pubblicista, si è in presenza di un giornalista, anche se vi è una differenza, rispetto al professionista, nelle modalità di esercizio della professione giornalistica (esclusiva e continuativa per il professionista; non occasionale e retribuita, ma non esclusiva, per il pubblicista). In mancanza di ulteriori specificazioni, si deve quindi ritenere che l’attività giornalistica possa essere legittimamente esercitata non solo da chi possiede lo status di giornalista professionista, ma anche da chi sia iscritto all’albo professionale elenco pubblicisti”. Per dovere di cronaca è necessario dire che gli Ordini Regionale (per Bonnici Castelli) e Nazionale (per Falciatano) avevano già riconosciuto d’ufficio, nel 2003, il praticantato svolto dai due colleghi, diventati subito dopo professionisti. Altri due colleghi, Nicola Catenaro e Sara De Santis, si trovano nella stessa situazione della Bonnici Castelli e Falciatano e sono in attesa della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Teramo. In ogni caso siamo in presenza di due sentenze emblematiche, che per l’ennesima volta - semmai ce ne fosse bisogno - ribadiscono un principio che la Cassazione continua inspiegabilmente a disattendere decretando il licenziamento in tronco dei colleghi reintegrati.

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