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Fondo solidarietà

Regolamento per l'attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss)


Testo approvato dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 13 dicembre 2023.

1. Il Fondo di solidarietà sindacale (FSS) – tenuto e gestito dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) – interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o cassintegrati – iscritti, fatti salvi casi eccezionali, da almeno cinque (5) anni continuativi alle Associazioni Regionali di Stampa (ARS) ed in regola con il pagamento delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze eccezionali.

2. Il FSS assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta Esecutiva federale. L’entità del contributo individuale non può superare i 2.500 euro. Il contributo, il cui ammontare deve essere specificatamente indicato nella delibera, consiste in una elargizione a fondo perduto.

3. Le proposte di accesso al FSS devono essere istruite dalle AA.RR.SS. territorialmente competenti, di norma, almeno trenta giorni prima la convocazione della Giunta esecutiva federale.
Alla richiesta di contributo deve essere allegata:
1) la documentazione necessaria a certificare il particolare stato di difficoltà economica del richiedente;
2) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente la richiesta o, in alternativa, autocertificazione del reddito percepito nell’anno precedente, oltre comunque al modello ISEE;
3) data di iscrizione al Sindacato;
4) indicazione della posizione previdenziale Inpgi, se giornalista non dipendente;
5) autodichiarazione di non aver percepito contributi assistenziali da altri Enti negli ultimi 12 mesi.

4. L'esame della richiesta deve avvenire in presenza di un rappresentante della ARS richiedente, il quale ne illustra le motivazioni. In caso di assenza del rappresentante della ARS si procede al rinvio della richiesta alla prima riunione utile della Giunta Esecutiva.

5. Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito del contributo FSS, una nuova contribuzione se non a distanza di almeno 36 mesi e per una cifra non superiore a 1.000 euro. Nessuno può usufruire di più di due (2) contributi. Per la seconda elargizione è richiesto il voto a maggioranza qualificata della Giunta (2/3 dei componenti).