Fnsi e Fieg hanno definito gli accordi per la gestione degli infortuni extra professionali (e di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, come previsto dall’articolo 38 del Cnlg) dei giornalisti, che si sono verificati a far data dal 1° gennaio 2025.
Dal 1° luglio 2026 e sino al 31 dicembre 2027, tutti i giornalisti (o loro eredi) che abbiano subito un infortunio extra professionale, nei casi previsti dal contratto Fieg-Fnsi, nel corso dell'anno 2025 (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) potranno presentare domanda di indennizzo all’Inpgi - esclusivamente per via telematica - avvalendosi dell’apposita procedura online raggiungibile anche dall’apposita sezione del sito web della Fnsi (CLICCA E ACCEDI AL SERVIZIO).
Per accedere alla procedura di invio delle denuncia per i giornalisti sarà necessario autenticarsi mediante sistemi di identificazione digitale (Spid o Cie - Carta di identità elettronica). Sarà inoltre necessario allegare, in formato elettronico (pdf o zip), la documentazione medica attestante il grado di invalidità e gli altri elementi necessari all’istruttoria dell’istanza di liquidazione dell’indennità, tra cui la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la decorrenza e la tipologia del rapporto di lavoro in essere all’epoca dell’infortunio (ovvero, nel caso, la data di cessazione del rapporto di lavoro). In caso di morte, la domanda dovrà essere presentata dagli eredi. Al termine dell’invio, il sistema rilascerà una ricevuta digitale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.
Diversamente dal passato - avendo le parti sociali costituito un apposito Fondo per attuare la normativa contrattuale - i giornalisti, o loro eredi, potranno ottenere l'indennizzo solo nel caso in cui l'azienda da cui gli stessi dipendono (o dipendevano, nel caso in cui l'infortunio sia avvenuto entro i 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) abbia provveduto al versamento dei contributi contrattuali dovuti entro la scadenza del 30/06/2026.
Le aziende che non provvedono al versamento di quanto dovuto risponderanno direttamente degli infortuni subiti dai giornalisti che quindi potranno rivalersi, legalmente, in via diretta nei confronti dell’editore inadempiente.
I giornalisti che dovessero incontrare difficoltà con la procedura telematica di invio della denuncia di indennizzo potranno contattare gli uffici dell'Inpgi per richiedere assistenza, compreso il caso di invio di documentazione medica particolarmente voluminosa che non può essere trasmessa, per motivi di dimensioni, in via telematica. In entrambi i casi, sia le aziende che i giornalisti potranno inviare una mail al seguente indirizzo: sistemi_informativi@inpgi.it oppure contattare telefonicamente il numero 06/85.78.333 (disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00).
Per quanto riguarda, invece, gli infortuni extra professionali occorsi dal 1° gennaio 2026 in poi gli editori sono obbligati a garantire gli eventi di cui all’articolo 38 del Cnlg tramite la stipula, con onere ad esclusivo carico del datore di lavoro, di una apposita polizza assicurativa, con primaria compagnia di assicurazione, di norma individuata a mezzo di specifica convenzione sottoscritta dalla Fieg o sulla base di diversa scelta dall’editore purché comunque assicuri le medesime tutele contrattuali.
Ferma restando comunque - nel caso di mancata copertura assicurativa - la responsabilità piena e diretta del singolo editore, per gli infortuni extra professionali. (TD)