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Sportello Sindacale Antiquerele

Lo Sportello, che abbiamo voluto intitolare a Roberto Morrione (fondatore e Presidente di Libera Informazione sino alla sua scomparsa nel maggio 2011, nonché primo ideatore dello Sportello stesso), è localizzato nella sede della Associazione Stampa Romana, in Piazza della Torretta 36 - 00186 Roma.
Ad esso possono far capo tutti i giornalisti, quale che sia il loro tipo di contratto o rapporto di lavoro. Per ora quello romano funzionerà da sportello unico nazionale.
E’ a disposizione di tutti la Segreteria della Associazione Stampa Romana, nella persona della sua Direttrice, Beatrice Curci (telefono cellulare +39 333 5267471, beatrice.curci@stamparomana.it, presenza fisica in associazione dal lunedì al venerdì, ore 9-13/14-17). Inoltre a supporto dell’attività dello Sportello c’è la Presidente dell’Associazione Stampa Romana, Rita Mattei (telefono cellulare +39 335 6067177, r.mattei@rai.it), sia nella raccolta delle segnalazioni che in una prima selezione delle richieste di sostegno.

Lo sportello è operativo già da qualche tempo: quando c’è la richiesta di assistenza di un collega giornalista (arrivata allo sportello direttamente, o segnalata da Libera Informazione, o incanalata da Ossigeno, o dalla Fnsi), la Direttrice Beatrice Curci prepara una scheda sul caso (assolutamente riservata per motivi di privacy) e la passa alla Presidente Rita Mattei per una prima verifica della fondatezza della richiesta. La pratica viene quindi smistata ad uno degli importanti studi legali che aderiscono all’iniziativa dello Sportello. Sinora sono quattro, con loro diramazioni e corrispondenti in tutte le Corti d’Appello d’Italia: lo studio dell’avv. Domenico D’Amati (uno dei nomi "storici" nella difesa dei giornalisti, attivo in Articolo 21 e in Libera Informazione), lo studio dell’avv. Bruno Del Vecchio (legale della Fnsi), lo studio dell’avv. Giulio Vasaturo (legale di Ossigeno) e, per lo studio del compianto avv. Flamminii Minuto che aveva con noi incominciato a pensare questo Sportello, l’avv. Andrea Di Pietro.
Il giornalista minacciato di querela trova sùbito un suo avvocato di fiducia che lo assisterà sino a conclusione della causa. Inoltre il Comitato di gestione dello Sportello seguirà l’iter della causa, del rapporto tra giornalista e studio legale sino alla conclusione della causa stessa. Il tutto gratuitamente per il giornalista querelato: le spese legali sono a carico dello Sportello, ma con la speranza di ricavarne in seguito un risarcimento danni in sede processuale a seguito dell’auspicabile vittoria legale.

La legge
Con lo Sportello si vuole anche mettere in risalto la necessità che venga cambiata l’attuale legge sulle querele temerarie, il reato di diffamazione e il risarcimento per vie legali attraverso cause civili. Una modifica possibile e necessaria, proposta da giornalisti ed ordine forense, della quale debbono prendere coscienza il Parlamento ed il Governo e sulla quale le associazioni che gestiscono lo Sportello si sentono impegnate sino al raggiungimento dello scopo, per tutelare totalmente la libertà di stampa garantita dall’articolo 21 della nostra Costituzione.

Un ulteriore obiettivo
Lo Sportello ha anche un altro obiettivo: mettere in luce che oggi si può reagire alle querele temerarie con lo strumento legale del risarcimento dei danni da parte di chi ha querelato a favore di chi aveva subìto la prima querela (ovviamente nel caso in cui il querelante temerario perda la sua causa). E’ un efficace strumento deterrente quando, come in un recente caso al Tribunale di Milano, il querelante è stato poi condannato a risarcire non solo le spese ma una sostanziosa quota del danno arrecato al giornalista inizialmente querelato. Questo in base all’Art. 427 del Codice di Procedura Penale, che qui riproduciamo per conoscenza e comodità:

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa , con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto . Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4 ".

(da http://www.stamparomana.it/)



QUESTIONARIO AZIONI PENALI E CIVILI SUBITE DA GIORNALISTI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE. RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA


Prima vittoria dello Sportello Antiquerele Temerarie in una causa per diffamazione