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Fnsi 12 Set 2003

Fondo di solidarietà sindacale (Fss): il regolamento per l’accesso ai contributi

Fondo di solidarietà sindacale (Fss): il regolamento per l’accesso ai contributi

Fondo di solidarietà sindacale (Fss): il regolamento per l’accesso ai contributi

Regolamento per l’attribuzione dei contributi da parte del Fondo di solidarietà sindacale (Fss). 1)Il Fondo di solidarietà sindacale (Fss) – tenuto e gestito dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) – interviene a sostegno di colleghi singoli o di gruppi di colleghi, prioritariamente disoccupati o cassintegrati – iscritti alle Associazioni regionali di stampa (Ars) ed in regola con il pagamento delle quote sindacali – i quali si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica a seguito del determinarsi di circostanze eccezionali. 2)Il Fss assegna i contributi sulla base di deliberazioni assunte, a maggioranza semplice dei presenti, dalla Giunta esecutiva federale. L’entità del contributo individuale non può superare i 1.500 euro. Il contributo, la cui quantificazione deve essere specificatamente indicata nella delibera, consiste in una elargizione a fondo perduto. 3)Le proposte di accesso al Fss devono essere istruite dalle Ars territorialmente competenti. Le Ars sono tenute ad allegare la documentazione completa, necessaria al fine di definire il sostegno delle Ars medesime alla domanda del giornalista. Della documentazione deve far parte copia della dichiarazione dei redditi del collega o, in assenza di questa, una dichiarazione del richiedente che autocertifichi il reddito percepito nell’ultimo anno. 4)Lo stesso giornalista non può richiedere, qualora abbia usufruito di un contributo da parte del Fss, una nuova contribuzione prima che sia trascorso un anno dalla data dello stanziamento precedente. Nessuno può usfruire di più di tre (3) contributi. E’, però, facoltà della Giunta federale derogare da questa norma in presenza del ripetersi di situazioni di particolare gravità. In tal caso, tuttavia, la Giunta deve assumere tale decisione con un voto a maggioranza qualificata (2/3 dei suoi componenti). (approvato dalla Giunta Esecutiva dell’11 settembre 2003)

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