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Governo 16 Dic 2009

Protocollo sul welfare giornalistico del 20 settembre 2007

Documento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale su lavoro e previdenza dei giornalisti

Documento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale su lavoro e previdenza dei giornalisti

Il Governo promuoverà l’adozione di iniziative anche da parte dell’INPGI volte all’armonizzazione del regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all’albo dei giornalisti con quello dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26. Tale armonizzazione riguarderà anche i trattamenti di malattia e di maternità.

Un primo ordine di misure sarà relativo all’adeguamento dei contributi. A tal fine il Governo ritiene idoneo un aumento graduale delle aliquote contributive secondo il meccanismo seguente:

dal 1 gennaio 2008 aliquote non inferiori al 60% delle aliquote applicate ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;

dal 1 gennaio 2009 aliquote non inferiori al 75% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;

dal 1 gennaio 2010 aliquote non inferiori al 90% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;

dal 1 gennaio 2011 aliquote non inferiori alle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26.

L’articolazione delle aliquote sarà mutuata da quella in uso nella Gestione separata INPS. Resta confermato che l’aliquota minore si applicherà ai pensionati ed ai lavoratori già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. In coerenza con il regime generale, l’onere contributivo graverà per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore con titolarità dell’obbligazione contributiva in capo al committente.

Il Governo adotterà le misure per assimilare la disciplina contributiva del lavoro occasionale giornalistico a quella del regime generale di contribuzione INPS, con particolare riferimento all’assoggettamento a contribuzione della sola quota di compensi che supera complessivamente l’ammontare di 5000 euro nell’anno solare. La quota eccedente i 5000 euro annui sarà assoggettata alle aliquote contributive previste per i collaboratori continuati e continuativi.

Per quanto riguarda l’attività libero-professionale di tipo giornalistico il Governo si riserva di intervenire nell’ambito di una revisione della normativa generale relativa alle attività libero-professionali.

Il Governo adotterà le misure idonee a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi. A tal fine, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 1202 e seguenti della L. n. 296 del 2006 i committenti datori di lavoro potranno stipulare accordi sindacali a seguito dei quali i .lavoratori interessati alla trasformazione potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. L’INPGI potrà prevedere incentivi specifici per favorire la trasformazione fin dall’inizio in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La validità degli atti di conciliazione di cui sopra sarà condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata dell’INPGI, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Ferma restando l’assenza di oneri a carico dell’INPGI, nell’ambito del complessivo progetto di riforma dell’editoria predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esoneri contributivi di cui all’art. 1 comma 766 della legge n.296 del 2006 e all’art.1 commi 361 e 362 della legge n.266 del 2005, verranno concessi anche alle aziende editrici per i giornalisti dipendenti.

Roma, 20 settembre 2007

@fnsisocial

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