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(Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Sentenze 09 Ott 2026

Il Tar respinge il ricorso di Meta, ok alla delibera Agcom sull'equo compenso. Costante: «Ora gli editori lo riconoscano ai giornalisti»

Dopo la pronuncia della Corte di giustizia Ue, i giudici amministrativi sanciscono che le misure nazionali adottate dal legislatore italiano risultano «strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti concessi agli editori dalla direttiva, conformemente all'obiettivo che persegue». La segretaria generale Fnsi: «Un passo decisivo per l'informazione».

È legittima la delibera con la quale l'Agcom il 19 gennaio 2023 ha emesso il 'Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico'. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso di Meta Platforms Ireland Limited, la società di diritto irlandese che fornisce agli utenti europei - inclusi quelli italiani - una serie di servizi online, fra i quali anche Facebook.

Come ricorda l'Ansa dando notizia del verdetto, venerdì 9 ottobre 2026, alla fine del 2023 il Tar sospese il giudizio, rimettendo alla Corte di giustizia Ue una serie di questioni pregiudiziali, tra le quali la valutazione se la Direttiva Ue sul diritto d'autore nel mercato unico digitale sia d'ostacolo all'introduzione di disposizioni nazionali come quelle previste dalla legge italiana sul diritto d'autore, nella parte in cui è previsto l'equo compenso.

A metà maggio 2026 la Corte di giustizia Ue ha fornito la sua interpretazione, dichiarando tra l'altro che la direttiva in questione non osta a una normativa nazionale che prevede un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione.

Il Tar, rispondendo alla censura secondo la quale il diritto all'equa remunerazione per l'utilizzo online delle pubblicazioni «non è affatto contemplato dalla disposizione oggetto di recepimento», ha ribadito che «la Corte di Giustizia ha individuato precise condizioni cui è subordinata l'ammissibilità del diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un'equa remunerazione».

È dunque necessario che la remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione concessa ai provider di riprodurre tali pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico; che gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito; che non sia imposto alcun pagamento ai provider qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni; che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti ai provider rispettino il principio di proporzionalità.

Condizioni che, secondo i giudici amministrativi, «risultano tutte soddisfatte dalla disciplina introdotta dal legislatore nazionale». In sostanza, per il Tar le misure nazionali di attuazione adottate dal legislatore italiano (ovvero la previsione di un diritto all'equo compenso, un procedimento per la sua determinazione da parte dell'Autorità e gli ulteriori obblighi e sanzioni previsti), risultano «strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti concessi agli editori dalla direttiva in questione, conformemente all'obiettivo che essa persegue».

«Un passo decisivo per l'informazione», commenta Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. «Ora - prosegue - stabilita la legittimazione dell'equo compenso per gli editori, magari gli stessi editori si decideranno a riconoscere la percentuale prevista per legge (tra il 2% e 5%) e attraverso accordi sindacali (sempre come dice la legge) alle redazioni che lavorano ai contenuti editoriali che finiscono sul web. E c'è un altro equo compenso che gli editori non vogliono pagare adeguatamente ed è quello per i cococo e le partite Iva che hanno redditi da fame. È evidente che la Fieg abbia un'idea di equo compenso quanto meno parziale». (mf)

@fnsisocial

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