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La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: Carlo Dani via wikipedia.org)
Lavoro autonomo 22 Set 2021

Inpgi2, esonero parziale anche sul contributo soggettivo a saldo per il 2020

Un nuovo provvedimento di indirizzo del Comitato amministratore chiarisce alcune modalità  operative finalizzate all'applicazione del beneficio, dal quale - ricordano da via Nizza - sono escluse le somme riferite al contributo integrativo e di maternità  per l'anno in corso. Domande entro il 31 ottobre 2021.

Il Comitato amministratore della Gestione separata Inpgi, nella riunione del 21 settembre 2021, ha adottato un provvedimento di indirizzo agli uffici con il quale sono state definitivamente chiarite alcune modalità operative finalizzate all'applicazione dei benefici previsti in tema di esonero parziale del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti.

Il provvedimento – si legge su InpgiNotizie.it – è intervenuto a seguito dell'emanazione, lo scorso 28 luglio 2021, di un apposito decreto interministeriale attuativo e della successiva nota del ministero del Lavoro del 29 luglio 2021, con i quali sono stati forniti importanti chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo di efficacia dell'agevolazione contributiva.

In particolare, fermi restando gli altri requisiti e condizioni per l'ammissione al beneficio (qui riportati in dettaglio) è emerso che l'esonero riguarda le sole somme dovute a titolo di contributo soggettivo con scadenza di versamento entro l'anno 2021 – sia per quanto riguarda, quindi, il contributo soggettivo minimo per l'anno 2021 che di quello dovuto a saldo per il 2020 – con esclusione invece delle somme riferite al contributo integrativo e di maternità.

La norma della legge finanziaria, inoltre, prevede che la misura effettiva del beneficio – che non potrà in ogni caso essere superiore all'importo di 3.000 euro pro-capite – sarà determinata con apposito decreto ministeriale, sulla base delle domande complessivamente presentate entro la scadenza del 31 ottobre 2021.

In considerazione di ciò, a rettifica di quanto deciso dall'ente prima dell'emanazione della norma attuativa, il Comitato – ferma restando la scadenza regolamentare del 31 ottobre 2021 per il pagamento della contribuzione a saldo per l'anno 2020 – ha previsto:

     - la facoltà per gli iscritti che presentino o abbiano presentato l'apposita domanda di esonero contributivo di sospendere il versamento della quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell'eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021;

     - che gli iscritti che si avvalgono della predetta facoltà, nel caso in cui l'importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero, così come stabilito dall'apposito decreto ministeriale, potranno versare senza maggiorazioni le somme dovute a conguaglio, a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in questione;

     - è stato concesso, infine, agli iscritti che non hanno versato, entro lo scorso 31 luglio, le somme dovute a titolo di contributo minimo integrativo e di maternità per l'anno 2021, di poter procedere al pagamento dei predetti contributi, senza aggravio di maggiorazioni, a condizione che il versamento di quanto dovuto intervenga entro il termine del 31 ottobre 2021.

Per approfondimenti è possibile consultare la Circolare esplicativa pubblicata dagli Uffici.

(Da: InpgiNotizie.it)

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