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Antonello Soro, presidente dell'autorità  Garante per la protezione dei dati personali
Authority 28 Mag 2016

Privacy, il Garante: «La riservatezza del bambino malato prevale sul diritto di cronaca»

Il diritto del minore alla riservatezza prevale sul diritto di cronaca. Lo ribadisce, nella sua newsletter settimanale, l'autorità  Garante per la protezione dei dati personali richiamando l'esito di un'istruttoria avviata d'ufficio a seguito della pubblicazione su alcune testate di diversi dati identificativi di una bambina associati a precise indicazioni sulla patologia di cui soffre.

Il diritto del minore alla riservatezza prevale sul diritto di cronaca. Lo ribadisce, nella sua newsletter settimanale, l’autorità Garante per la protezione dei dati personali richiamando l’esito di una recente istruttoria avviata d'ufficio a seguito della pubblicazione, su alcune testate, di diversi dati identificativi di una bambina associati a precise indicazioni riguardanti la patologia di cui soffre.

«Neanche il consenso dei genitori del minore autorizza il giornalista a riportare informazioni che possano nuocere al suo sviluppo», evidenzia il Garante che ha tuttavia ritenuto di non dover adottare alcun  provvedimento inibitorio, poiché le testate, appena avuta notizia dell'avvio dell'istruttoria, hanno eliminato gli articoli dalla rete o oscurato i dati che rendevano identificabile la bambina.

La vicenda descritta negli articoli, pur affrontato il tema di indubbio interesse pubblico del dibattito sul rapporto tra rischi e benefici delle vaccinazioni, secondo il Garante doveva essere trattata tenendo conto «delle regole che disciplinano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali e delle garanzie poste a tutela dei più piccoli. In particolare, quelle del codice deontologico e della Carta di Treviso che considerano il diritto del minore alla riservatezza primario rispetto al diritto di cronaca e stabiliscono che in caso di bambini malati, il giornalista deve porre "particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende"  per evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità».

Sempre la Carta di Treviso precisa, inoltre, che "a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori, il  minore non va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità": «Il consenso parentale – conclude il Garante – non esime il giornalista dal valutare il potenziale pregiudizio che può derivare dalla pubblicazione di informazioni così dettagliate. Il giornalista è pertanto chiamato ad adottare le cautele di volta in volta più opportune per tutelare il minore, senza per questo abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività».

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