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La sede romana dell'Inpgi
Inpgi 22 Apr 2016

Cumulo tra pensione e redditoda lavoro, la Cassazione conferma l'autonomia decisionale dell'Inpgi

Il regolamento con il quale l'Inpgi definisce il regime di cumulo tra pensione e altri redditi è legittimo. Lo ha ribadito la sentenza della Cassazione, pubblicata ieri, giovedì 21 aprile 2016, con cui la Suprema Corte torna a decidere sulla materia. «La disciplina regolamentare dell'ente, ancorché parzialmente difforme dalla normativa dettata per l'Assicurazione generale obbligatoria, è assolutamente legittima perché espressione dell'autonomia normativa attribuita all'istituto in sede di privatizzazione», spiegano da via Nizza.

La Corte di Cassazione conferma la legittimazione della disciplina dell'Inpgi sul regime di cumulo tra pensioni e altri redditi. Con la sentenza 8067/2016, pubblicata ieri, giovedì 21 aprile 2016, la Suprema Corte ha ribaltato una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo l'articolo 15 del regolamento dell'ente, condannando l'istituto a restituire al giornalista che si era rivolto ai giudici le quote di pensione risultati incumulabili in base proprio al predetto regolamento.
Accogliendo il ricorso dell’Inpgi, la Cassazione torna a decidere sulla legittimità della disciplina contenuta nell’articolo 15 in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro trascendendo la singola vicenda oggetto di decisione. «Con la sentenza appena pubblicata – spiegano gli uffici di via Nizza –, il Supremo Collegio, a seguito di un più approfondito esame, ha ritenuto che la questione della legittimità della norma regolamentare, che ha disciplinato in modo parzialmente difforme dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) la specifica materia del cumulo pensione/reddito, non possa essere risolta senza tenere conto dell’intervenuta privatizzazione dell’Inpgi e dei conseguenti ambiti di autonomia attributi dalla legge all’istituto previdenziale».
In altre parole, la Corte ha rilevato come non si possa prescindere dal considerare che, a seguito della privatizzazione, si è determinata nel nostro ordinamento la coesistenza di “due sistemi di previdenza autonomi in quanto fondati su principi organizzativi diversi”. E che, proprio in quanto si tratta di sistemi autonomi e posti sullo stesso livello, la previsione di un coordinamento dell’Inpgi al sistema previdenziale pubblico deve essere intesa “ben distinta” da una “conformazione” o da un “adeguamento”, ma piuttosto nel senso che la stessa Cassazione ha già chiarito e cioè come “affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne ed in particolare alle esigenze di bilancio”.
«Ne consegue – prosegue l’ente – che la disciplina regolamentare Inpgi in materia di cumulo pensione/reddito, ancorché parzialmente difforme dalla normativa dettata per l’Ago, è assolutamente legittima perché espressione dell’autonomia normativa attribuita a detto Istituto previdenziale in sede di privatizzazione. A conferma di tale orientamento, la sezione lavoro della Corte di Cassazione richiama anche i principi di recente espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, nel risolvere il problema interpretativo del richiamo inserito nel comma 4 dell’art. 24 del DL. 201/2011 alle “forme esclusive e sostitutive dell’Ago”, hanno escluso che il legislatore possa ricomprendere l’Inpgi ogni qualvolta detti norme per l’Assicurazione Generale Obbligatoria. E ciò per evidenti ragioni di logicità. Sarebbe, infatti, incomprensibile, secondo le SS.UU., la ragione per cui il legislatore, dopo aver affermato l’esistenza di due sistemi previdenziali diversi ed autonomi tra loro (l’Ago, regolato direttamente dalla legge, e quello degli enti previdenziali privatizzati, con attribuzione di autonoma potestà regolamentare) emani norme volte a vanificare ovvero contraddire tale impostazione, consentendo una commistione tra i diversi sistemi».
Il richiamo al consolidato orientamento della stessa sezione lavoro circa l’interpretazione del concetto di “coordinamento” e «soprattutto il richiamo ai principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione – conclude la nota dell’Inpgi – rende definitivo l’orientamento odiernamente assunto dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione circa la legittimità dell’Inpgi di disciplinare in autonomia la materia del cumulo pensione/reddito».

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