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Fnsi 02 Lug 2004

Tribunale di Bologna, giornalista si appella al segreto professionale e non rivela la fonte delle proprie notizie. Ora rischia il rinvio a giudizio

Tribunale di Bologna, giornalista si appella al segreto professionale e non rivela la fonte delle proprie notizie. Ora rischia il rinvio a giudizio

Tribunale di Bologna, giornalista si appella al segreto professionale e non rivela la fonte delle proprie notizie. Ora rischia il rinvio a giudizio

L’Aser, Associazione della Stampa Emilia-Romagna, comunica: Il presidente della prima sezione d’appello del tribunale di Bologna ha trasmesso alla Procura gli atti di un processo in cui un giornalista era stato chiamato a testimoniare per valutare se sussista a suo carico il reato di condotta reticente durante un processo che vede imputata una esponente di Forza Italia. Il collega, Maurizio Andreoli del “Corriere di Imola”, si era rifiutato di rivelare la fonte che gli aveva fornito la notizia, rivendicando il diritto alla riservatezza legato al segreto professionale riconosciuto tra l’altro anche dalla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti. Il Consiglio Direttivo dell’Aser (Associazione della Stampa Emilia-Romagna) si dichiara assai stupito e preoccupato dell’iniziativa del giudice che cozza contro numerose sentenze e che non riconosce al giornalista un diritto inalienabile che sta alla base della propria professione. L’Aser, nell’auspicare che la vicenda che vede coinvolto il collega si risolva positivamente nel più breve tempo possibile, sottolinea con forza che numerose sentenze hanno sancito che i giornalisti italiani possono, anzi devono, rifiutarsi di rispondere ai giudici su materie coperte dal segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e la sentenza Goodwin della Corte di Strasburgo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, infine, stabilito che non è reato tutelare la fonte, pronunciandosi in merito all’applicazione dell’articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale nell’attività giornalistica. La Corte ha stabilito che “il giornalista iscritto all’Albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della sua professione”.

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