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Sentenze 03 Ott 2016

Il Piccolo, il tribunale riconosce a 5 giornalisti collaboratori i contributi da lavoro dipendente

Il tribunale del Lavoro di Roma ha emesso la sentenza di primo grado sull'opposizione presentata dalla Finegil verso il decreto ingiuntivo dell'Inpgi per il recupero di circa centomila euro di contributi in favore di alcuni collaboratori del quotidiano Il Piccolo di Trieste. Respinte su tutta la linea le istanze della società  editrice.

Il tribunale del Lavoro di Roma ha emesso la sentenza di primo grado sull'opposizione presentata dalla Finegil editoriale verso il decreto ingiuntivo dell'Inpgi per il recupero di circa centomila euro di contributi in favore di alcuni giornalisti collaboratori del quotidiano "Il Piccolo" di Trieste. Il pronunciamento del giudice monocratico ha respinto su tutta la linea le istanze presentate dalla società editrice.

«Interessanti – spiega l’Assostampa del Friuli Venezia Giulia in una nota – alcuni punti che, per le conseguenze giurisprudenziali, potranno essere utilizzate dai colleghi, collaboratori, precari e lavoratori autonomi, che intenderanno difendere i propri diritti attraverso le rappresentanze sindacali o per vie giudiziali. In particolare dei cinque colleghi collaboratori in questione, che lavorano e hanno lavorato per le redazioni di Trieste e Monfalcone, è stata riconosciuta (per la parte previdenziale) la natura subordinata del rapporto di lavoro inquadrabile negli articoli 2, 12, 36 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. In particolare il dispositivo della sentenza risponde alla contestazione posta dai legali Finegil sulla natura giornalistica della prestazione dei colleghi specificando che "la funzione del giornalista è quella di acquisire conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo e inventivo (...) pertanto tutti esercivano attività giornalistica"».

Per quanto riguarda invece la natura subordinata del rapporto, «il giudice – prosegue l’Assostampa – citando sentenze della Suprema Corte ha specificato come "in tema di attività giornalistica vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga nell'intervallo, tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro non potendosi escludere la natura subordinata per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento, non sia tenuto ad un orario, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni"».

Dunque nel caso giudicato, il tribunale ha riconosciuto come «i giornalisti fossero quotidianamente a disposizione dell'azienda opponente» e che «nessuno dei giornalisti in esame scriveva in autonomia solo articoli liberamente scelti ma erano contattati quotidianamente dalla redazione».

Il giudice ha pertanto rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo disposto dall'Inpgi e condannato l'azienda al versamento dei contributi in oggetto e delle spese processuali.

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