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Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero»
Fnsi 25 Nov 2025

Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»

Il sindacato ricorda il principio cardine di recente ribadito dalla Corte di Cassazione per cui sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e ad imporre l'espletamento di attività lavorativa. Pronto ad appoggiare le Associazioni regionali di Stampa che vorranno procedere a denunce per eventuali comportamenti antisindacali da parte delle aziende.

Per lo sciopero indetto dalla Fnsi il 28 di novembre, Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazioni regionali di Stampa vigileranno con attenzione per garantire il diritto di sciopero a tutti i colleghi. Diritto sancito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori.

La Fnsi è pronta ad appoggiare tutte le Associazioni di Stampa che vorranno procedere a denunce per comportamento antisindacale nei confronti delle aziende che forzeranno l'uscita di quotidiani, agenzie, pubblicazioni online, siti, telegiornali e programmi giornalistici. E che non daranno spazio ai comunicati sindacali.

Ricordiamo che rientra nei comportamenti antisindacali anche la "precettazione" al lavoro dei colleghi, siano essi capi o vice capi di settore, "convincendoli" a non aderire allo sciopero per immaginari doveri legati al ruolo e alla funzione.

Così come rientra nello spettro del comportamento antisindacale sostituire ai giornalisti in sciopero collaboratori, partite Iva e, peggio ancora, pensionati.

Si ricorda ai colleghi e anche alle aziende che recentemente una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29740/2025) ha affrontato il delicato bilanciamento tra il diritto di sciopero (tutelato dall'art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (a sua volta garantita dall'art. 41 Cost.).

I giudici sono stati chiamati, ancora una volta, a delimitare la linea di demarcazione tra la legittima facoltà del datore di lavoro di adottare misure volte a limitare i danni materiali derivanti dall'astensione e il divieto assoluto di attuare condotte che incidano negativamente sull'esercizio del diritto stesso.

L'ordinanza (pubblicata un paio di settimane fa) ha accertato la condotta antisindacale - ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - di un datore di lavoro a causa delle disposizioni che lo stesso aveva impartito al proprio personale in occasione dello sciopero. Disposizioni di servizio finalizzate - secondo l'azienda - a prevenire danni patrimoniali diretti derivanti dalla potenziale perdita economica dovuta all'agitazione sindacale.

La Corte ha tuttavia - ancora una volta - ribadito un principio cardine, ovvero che sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e, parimenti, ad imporre l'espletamento di attività lavorativa.

PER APPROFONDIRE
A questo link sono disponibili le faq sullo sciopero predisposte dagli uffici della Fnsi.

@fnsisocial

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