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Inpgi 11 Apr 2005

Inpgi, le nuove regole per i mutui concessi dall'Istituto

Dal 20 ottobre 2004, a seguito di un intervento legislativo, per tutti i mutui finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, l’Inpgi avrebbe dovuto applicare un’imposta sostitutiva (dei tributi di registro, ipotecari e catastali, di bollo e delle concessioni governative) pari allo 0,25% del capitale erogato.

Dal 20 ottobre 2004, a seguito di un intervento legislativo, per tutti i mutui finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, l’Inpgi avrebbe dovuto applicare un’imposta sostitutiva (dei tributi di registro, ipotecari e catastali, di bollo e delle concessioni governative) pari allo 0,25% del capitale erogato.

Dal 20 ottobre 2004, a seguito di un intervento legislativo, per tutti i mutui finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, l’Inpgi avrebbe dovuto applicare un’imposta sostitutiva (dei tributi di registro, ipotecari e catastali, di bollo e delle concessioni governative) pari allo 0,25% del capitale erogato. Per i mutui concessi per la seconda casa, invece, avrebbe dovuto continuare ad essere corrisposta dal mutuatario l’imposta del 2% sul capitale erogato. Tuttavia, in sede di prima applicazione della nuova normativa erano sorti alcuni dubbi interpretativi (posti in evidenza, soprattutto, dai notai) circa i casi nei quali potesse essere applicata la nuova disciplina. Di conseguenza, l’Istituto è stato costretto ad applicare in caso di concessione di mutui per la costruzione o la ristrutturazione della prima o della seconda casa la vecchia imposta fissa del 2% sul valore da iscrivere ad ipoteca. Nel frattempo gli Uffici dell’Inpgi hanno presentato all’Agenzia delle Entrate un “interpello” nel quale si proponeva una interpretazione estensiva della norma, in base alla quale le agevolazioni fiscali dovessero ritenersi applicabili, non solo alle ipotesi di mutuo concesso per l’acquisto, ma anche a quelle di mutuo concesso per costruzione o ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti affermando l’applicabilità delle agevolazioni per i mutui destinati alla costruzione, ma escludendo, purtroppo, quelli concessi per la ristrutturazione (della prima e seconda casa). A conclusione della vicenda riassumiamo la disciplina definitivamente applicabile per ciascuna tipologia di mutuo concesso dall’Istituto, evidenziando in neretto i casi in cui, rispetto al passato, i colleghi godranno dell’agevolazione fiscale. Mutuo per acquisto o costruzione della prima casa : si applica l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato. Mutuo per ristrutturazione della prima casa: si applica l’imposta ipotecaria del 2% del valore da iscrivere ad ipoteca. Mutuo per acquisto o costruzione della seconda casa : si applica l’imposta sostitutiva del 2% sul capitale erogato. In questa ipotesi il vantaggio per il collega consiste nel fatto che il 2% viene calcolato sul capitale erogato, mentre l’imposta (ipotecaria) del 2% veniva calcolata sul valore ipotecario che si determina sommando la cifra del capitale erogato, più un triennio di interessi, più l’1% del capitale mutuato, più 154 euro di spese fisse. Mutuo per ristrutturazione della seconda casa: si applica l’imposta ipotecaria del 2% sul valore da iscrivere a ipoteca.

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