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Uffici Stampa 02 Feb 2006

Legge 150 e Aran Le motivazioni della Magistratura del Lavoro che ammette la Fnsi al tavolo della trattativa contrattuale

“La trattativa per il contratto dei giornalisti degli uffici stampa pubblici, secondo quanto recita la legge 150/2000, si deve fare e l’Aran deve ammettere la Fnsi al tavolo. Questo è ciò che afferma la motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del novembre scorso, oggi resa pubblica e che conferma le ragioni della Federazione della Stampa.

“La trattativa per il contratto dei giornalisti degli uffici stampa pubblici, secondo quanto recita la legge 150/2000, si deve fare e l’Aran deve ammettere la Fnsi al tavolo. Questo è ciò che afferma la motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del novembre scorso, oggi resa pubblica e che conferma le ragioni della Federazione della Stampa.

Nella vertenza che oppone il Sindacato dei giornalisti, in rappresentanza di migliaia di colleghi degli uffici stampa in tutta Italia, e l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego si comincia quindi a fare chiarezza. Ciò che il legislatore prima, due ministri della Repubblica e nove interrogazioni parlamentari di maggioranza ed opposizione poi hanno sostenuto, oggi viene esplicitamente e chiaramente espresso dalla Magistratura del lavoro: la legge 150 /2000 sulla informazione e comunicazione pubblica è una legge speciale e per questo deroga alle norme che regolano la rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione e che prevedono la titolarità delle Confederazioni sindacali. “La controversia – dice la motivazione – deve essere risolta con la piana applicazione del principio di specialità nella sua portata tradizionale: la norma speciale deroga a quella generale”. “Trattandosi di professionalità specifiche e specializzate – continua il giudice del lavoro Gualtiero Michelini – rispetto alle altre del pubblico impiego il legislatore ha ritenuto necessario stabilire espressamente il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti nell’ambito di una speciale area di contrattazione per il negoziato collettivo su specifici aspetti del personale facente parte di tali uffici stampa”. “Tale disciplina speciale – continua la motivazione – rimane diversa da quella dei professionisti degli enti pubblici iscritti agli albi non essendo imposto dal sistema che sia adottata la medesima soluzione per le diverse situazioni speciali” Inoltre il giudice afferma che le considerazioni dell’Aran non possono essere considerate come vincolanti e obbligatorie. “Il ricorso – conclude la motivazione – deve essere accolto con conseguente declaratoria del diritto della Fnsi a partecipare alle trattative relative all’individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni”. Il sindacato dei giornalisti ha inviato copia della sentenza al ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini ed al presidente dell’Aran, Guido Fantoni richiedendo nuovamente la immediata apertura del confronto”. Link al testo della sentenza

@fnsisocial

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