CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca nel sito
Giudiziaria 09 Gen 2014

Cassazione: foto segnaletiche pubblicabili se 'candeggiate'

I giornali possono pubblicare le foto segnaletiche delle persone arrestate, anche quelle di autori di reati lievi, purché dall'immagine siano stati eliminati i numeri identificativi apposti dalle forze dell'ordine e lo scatto sia assimilabile a un qualunque ritratto fototessera. A queste condizioni la foto segnaletica non è equiparabile alle foto "in stato di detenzione" la cui pubblicazione, invece, è soggetta alle restrizioni sancite dal Garante della privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. Lo sottolinea la Cassazione.

I giornali possono pubblicare le foto segnaletiche delle persone arrestate, anche quelle di autori di reati lievi, purché dall'immagine siano stati eliminati i numeri identificativi apposti dalle forze dell'ordine e lo scatto sia assimilabile a un qualunque ritratto fototessera. A queste condizioni la foto segnaletica non è equiparabile alle foto "in stato di detenzione" la cui pubblicazione, invece, è soggetta alle restrizioni sancite dal Garante della privacy e dal codice deontologico dei giornalisti. Lo sottolinea la Cassazione.

Con la sentenza 194 depositata oggi dalla Terza sezione civile (presidente Giuseppe Berruti, relatore Giuseppa Carluccio), la Suprema Corte - infatti - ha respinto il ricorso con il quale un ingegnere altoatesino, arrestato per furto di elettricità, aveva chiesto al quotidiano 'Trentino' il risarcimento del danno per la lesione del suo diritto alla riservatezza per via della pubblicazione, sul giornale e sulla relativa locandina pubblicitaria, di una sua foto tratta dal "cartellino fotosegnaletico". "La pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri delle foto segnaletiche - sottolinea il principio di diritto fissato dalla Cassazione - non costituisce foto di persona in stato di detenzione qualora il giudice l'abbia ritenuta non diversa dalle comuni foto identificative, con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (art.8), richiamate dall'art. 12 del Codice della privacy".
"Mentre - prosegue la sentenza - trattandosi della diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, di persona cui è attribuito un reato, la pubblicazione è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto e deve rispettare, come nella specie accertato dai giudici di merito, gli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza".  (ROMA, 9 GENNAIO - ANSA)

@fnsisocial

Articoli correlati