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Fnsi 27 Ott 2004

Tasse ridotte sui mutui Inpgi

Tasse ridotte sui mutui Inpgi

Tasse ridotte sui mutui Inpgi

21 ottobre 2004 Cari colleghi, vi segnalo una importante novità legislativa grazie alla quale i mutui Inpgi sono diventati oggi ancora più vantaggiosi. Dal 20 ottobre, per tutti i mutui finalizzati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa – erogati anche dalle Casse previdenziali ai propri iscritti e dipendenti – si applica un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato. Tale imposta sostituisce i tributi di registro, ipotecari e catastali, di bollo e le concessioni governative. Per i mutui concessi per la seconda casa, invece, dovrà essere corrisposta dal mutuatario l’imposta del 2% sul capitale erogato, il che rispetto alla precedente normativa rappresenta pur sempre un vantaggio, anche se assai più contenuto. La novità deriva dalla legge n. 257 del 19 ottobre 2004 che ha convertito il decreto legge n. 220 del 3 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre ed entrata in vigore il 20 ottobre 2004 per i contratti stipulati successivamente a tale data. Ecco cosa cambia rispetto al passato. Tutti coloro che hanno finora acceso un mutuo con l’Inpgi, all’atto della stipula hanno dovuto pagare oltre all’imposta fissa di registro e all’imposta di bollo, anche un’imposta fissa del 2% del valore da iscrivere ad ipoteca. Quest’ultima imposta era dovuta perché l’Inpgi non è un Istituto di credito e non gode di alcune delle agevolazioni di cui possono invece usufruire le banche. »»»»»» Per chiarire meglio i vantaggi, ecco un esempio che mette a confronto gli oneri derivanti dalla vecchia e dalla nuova normativa ipotizzando un mutuo decennale di 100 mila euro al tasso fisso del 4,90%. Fino a ieri il collega doveva sostenere le seguenti spese : · 2.317 euro per l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore da iscrivere ad ipoteca. Tale ultimo valore è determinato sommando la cifra riferita al capitale erogato (100.000 euro), più un triennio di interessi (nel caso specifico, pari a 14.700 euro), più l’1% del capitale richiesto (1.000 euro), più 154 euro di spese fisse. In totale il valore da iscrivere ad ipoteca era pari a 115.854 euro. Il 2% su questa cifra ammontava quindi a 2.317 euro. ·129,11 euro, per imposta di registro · 200 euro (l’importo varia in funzione delle pagine del contratto), riferiti all’imposta di bollo. Quindi con la vecchia normativa, il totale delle spese da sostenere nell’esempio riportato, indipendentemente dalla destinazione per prima o seconda abitazione, ammontava a complessivi 2.646 euro. Ipotizzando oggi lo stesso mutuo decennale di 100 mila euro, finalizzato all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione della prima casa, la nuova norma prevede invece che il collega debba pagare un’unica imposta sostitutiva, pari allo 0,25% del capitale erogato, cioè soltanto 250 euro. Rispetto alla situazione precedente, dunque, il risparmio nell’esempio riportato è notevole : ben 2.396 euro. »»»»»» In base alla formulazione della legge, inoltre, un margine di vantaggio si ritaglia indirettamente anche per i mutui concessi per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa. Il testo della legge, infatti, stabilisce che nelle ipotesi di mutui per la seconda abitazione si applichi l’imposta sostitutiva del 2% sul capitale mutuato. Nella precedente normativa, invece il 2% doveva essere calcolato sul valore da iscrivere ad ipoteca il quale, come è stato già precisato, è costituito da una somma superiore a quella del capitale mutuato. Di conseguenza, chi accendesse con l’Inpgi un mutuo decennale di 100 mila euro per abitazioni diverse dalla prima casa, non dovrebbe più pagare i 2.646 euro indicati nell’esempio precedente, ma soltanto l’imposta del 2% sul capitale mutuato, ossia 2.000 euro, con un risparmio di 646 euro. »»»»» Vi prego di dare la massima divulgazione al contenuto di questa circolare. Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente. Gabriele Cescutti

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