«Il licenziamento è illegittimo, condannata Telesud. Il Tribunale dà ragione al giornalista Francesco Tarantino. Lo ha stabilito il Tribunale di Trapani, che con la sentenza numero 177/2026 ha accolto il ricorso di Francesco Tarantino contro la tv Telesud 3 S.r.l., condannando la proprietà dell’emittente al risarcimento del danno». Lo riporta giovedì 2 aprile 2026 il sito web dell’Assostampa Sicilia.
Nell’articolo viene ricostruito l’accaduto: «Il caso nasce da una vicenda che intreccia informazione sportiva e rapporti editoriali. Tutto parte da un articolo firmato da Federico Tarantino, fratello di Francesco e anch’esso giornalista, pubblicato sul Giornale di Sicilia, in cui si ipotizzava un possibile esonero del coach della Trapani Shark, Jasmin Repeša, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Torino del 2025, facendo il nome di Gianmarco Pozzecco tra i possibili sostituti. Un’indiscrezione che non sarebbe stata gradita dal proprietario della Trapani Shark, Valerio Antonini, che aveva acquisito anche la stessa Telesud. Pochi giorni dopo, il 4 marzo 2025, arriva il licenziamento per giusta causa nei confronti di Francesco Tarantino, che faceva parte della redazione sportiva dell’emittente, accusato di aver diffuso “informazioni interne” lesive dell’immagine aziendale. Una decisione immediata, senza passaggi formali».
La nota prosegue: «Ed è proprio su questo punto che si concentra la pronuncia del giudice del lavoro. Secondo il Tribunale, il licenziamento è viziato alla radice. Manca infatti un elemento essenziale: la contestazione disciplinare scritta. La società ha sostenuto di aver contestato l’addebito oralmente, ma per la legge non basta. Nei casi più gravi, come il licenziamento, la contestazione deve essere necessariamente formalizzata per iscritto, così da garantire il diritto di difesa del lavoratore che, di fatto, non c'è stata. Non solo. Il giudice richiama un principio consolidato: il licenziamento disciplinare, anche quando motivato da comportamenti ritenuti lesivi, deve rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. In assenza di queste, l’intero procedimento è da considerarsi inesistente. Da qui la decisione: licenziamento illegittimo. Non è stata invece disposta la reintegrazione perché il rapporto tra le parti era a tempo determinato. In questi casi, la legge prevede un’altra forma di tutela: il risarcimento economico, ma la sentenza è importante in quanto riconosce il principio di tutela del lavoratore dai licenziamenti per "giusta causa" illegittimi. Telesud dovrà quindi corrispondere a Tarantino le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2025, e condannata anche al pagamento delle spese legali. La tv nel frattempo ha sospeso le trasmissioni e licenziato giornalisti e tecnici».
L’articolo si conclude sottolineando che si tratta di «una sentenza che chiude, almeno sul piano giudiziario, una vicenda nata da una notizia e sfociata in uno scontro tra diritto d’informazione e proprietà editoriale. E che ribadisce un principio chiaro: anche nei contesti più delicati, le regole del lavoro giornalistico non sono derogabili». (anc)