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Fnsi 11 Gen 2004

Lavoro: circolare del ministero del Welfare sui lavoratori a progetto. Previsto l'adeguamento entro il 24 ottobre 2004

Lavoro: circolare del ministero del Welfare sui lavoratori a progetto. Previsto l'adeguamento entro il 24 ottobre 2004

Lavoro: circolare del ministero del Welfare sui lavoratori a progetto. Previsto l'adeguamento entro il 24 ottobre 2004

Giro di vite in arrivo sulle collaborazioni coordinate e continuative che saranno sostituite in gran parte dai «contratti a progetto» previsti dalla legge Biagi approvata lo scorso autunno e disciplinati da una circolare del ministero del Welfare pubblicata oggi. Per adeguarsi ci sarà tempo fino al prossimo 24 ottobre. La circolare firmata dal ministro Roberto Maroni definisce campo di applicazione, requisiti qualificanti, corrispettivi e tutele per i lavoratori che firmeranno un contratto a progetto, spiegando che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto». Non devono essere ricondotti a questo tipo contrattuale le prestazioni occasionali, gli agenti e rappresentanti di commercio, le professioni intellettuali, le collaborazioni sportive, i partecipanti a collegi e commissioni, i componenti di organi di amministrazione e controllo di società e i collaboratori che hanno una pensione di vecchiaia. Le nuove collaborazioni - secondo la circolare - oltre al requisito del progetto devono essere caratterizzate dall'autonomia del collaboratore, dalla coordinazione con il committente e «dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione» anche se il provvedimento precisa che tra le forme di coordinamento della prestazione «sono comprese anche forme di coordinamento temporale». Ecco in sintesi gli elementi del nuovo contratto: * AUTONOMIA: l'autonomia del collaboratore a progetto «si esplicherà pienamente quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti» sulle forme di coordinamento, anche temporale, con il committente. * PROGETTO: Il progetto «consiste in una attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione». E' possibile stipulare il contratto anche sulla base di un «programma di lavoro o fase di esso» dove questi si caratterizzano per la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato da altre lavorazioni. * COORDINAMENTO: Il collaboratore a progetto - secondo la circolare - «può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e per questo deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente». Il coordinamento può riferirsi sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro «ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione esulante dal progetto». * DURATA: la durata del contratto deve essere «determinata o determinabile», il contratto si esaurisce con la fine del progetto. * FORMA DEVE ESSERE SCRITTA: Nel contratto deve essere indicata la durata della prestazione, l'indicazione del progetto, il corrispettivo, le forme di coordinamento del lavoratore e le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza. * CORRISPETTIVO: Deve essere «proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto». Non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. * RISOLUZIONE CONTRATTO: Il contratto si risolve «al momento della realizzazione del progetto o del programma che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine «per giusta causa ed altre cause stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale». * REGIME TRANSITORIO: Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte a un progetto «mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 24 ottobre 2004». Tempi più lunghi possono essere definiti solo nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati la transizione di questi lavoratori o verso il lavoro a progetto o verso il lavoro subordinato. (ANSA).

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