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Fnsi 03 Ago 2004

I giornalisti Rai possono andare in pensione a 67 anni? Il giudice decide di no

I giornalisti Rai possono andare in pensione a 67 anni? Il giudice decide di no

I giornalisti Rai possono andare in pensione a 67 anni? Il giudice decide di no

Un giornalista Rai può rimanere in servizio per altri due anni dopo avere compiuto i 65 anni canonici per andare in pensione? Ermanno Corsi, redattore capo ad personam della sede Rai di Napoli, che l'otto agosto festeggia il compleanno che lo porta fuori dall'azienda, è convinto di sì. Il giudice Anna Maria Beneduce del tribunale di Napoli ha deciso di no. Sulla questione, Corsi si è mosso con largo anticipo. Il 15 ottobre 2003 ha inviato una lettera alla direzione della Rai per comunicare la sua intenzione di rimanere in servizio anche dopo i 65 anni, utilizzando la legge (la numero 503 del 1992) che consente ai dipendenti degli enti pubblici non economici una proroga biennale. Alla richiesta di Corsi, i dirigenti della Rai, l'azienda guidata dal direttore generale Flavio Cattaneo, hanno risposto a stretto giro, confermando che il limite dei 65 anni era ed è invalicabile. Corsi ha incassato e atteso che arrivasse la primavera. A quel punto ha affiancato al suo abituale legale, Rocco Truncellito, l'avvocato Nunzio Rizzo. Insieme, il 16 aprile, hanno presentato un ricorso ex articolo 700, cioè con procedura d'urgenza, perché il magistrato si pronunciasse sulla richiesta del redattore capo ad personam. Il 3 giugno 2004 si è tenuta la prima udienza e il 23 giugno il giudice Beneduce ha depositato la sua ordinanza, con la quale respinge la richiesta di Corsi e fissa in tempi relativamente brevi, il prossimo 29 novembre 2004, la prima udienza per affrontare il merito della vicenda. Nell'ordinanza il giudice ha in via preliminare affrontato la questione dell'eventuale illegittimità costituzionale, dichiarandola incompatibile con la struttura stesso del ricorso ex articolo 700, che punta "ad evitare il pregiudizio immanente e irreparabile anticipando gli effetti della futura pronuncia di merito". "Tale finalità - scrive la Beneduce - verrebbe completamente disattesa laddove per l'emissione del provvedimento in via cautelare dovesse attendersi l'esito del giudizio di legittimità". Le successive tre pagine dell'ordinanza sono dedicate a smontare le tesi dei legali di Corsi sulla natura della Rai come ente pubblico non economico. "La Rai - sostiene il magistrato - ha natura di società per azioni, cosicché essa opera con la logica del profitto in relazione alla sua natura di società, perseguendo la tipica finalità imprenditoriale propria della società di capitali". E poi elenca una serie di elementi a conferma della natura della società: la giurisprudenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'oggetto sociale; la circostanza che lo strumento utilizzato dal legislatore è la concessione, che è "il tipico rapporto mediante il quale lo Stato affida a un privato l'attività necessaria per il conseguimento dei fini di interesse generale collegati all'esercizio di un servizio pubblico". Gli ultimi paragrafi sono dedicati a chiarire perché "non è condivisibile" l'argomentazione dei legali di Corsi secondo i quali il fatto che la Rai svolge un servizio pubblico ha degli inevitabili riflessi sul piano soggettivo della natura della società. A questo proposito la Beneduce cita diverse sentenze della Cassazione e riporta la definizione della struttura societaria rigidamente fissata dalle leggi via via approvate in materia: dalla numero 103 del 1977 alla 807 del 1984, dalla legge del '93 fino alla 'Gasparri' del 3 maggio scorso. Il tribunale di Napoli ha successivamente respinto il reclamo presentato da Corsi. Perentoria la dichiarazione del professore Renato Scognamiglio, tra i legali della Rai: "Francamente stiamo discutendo una questione pazzesca. Ho assistito la Rai in centinaia di cause, ma nessuno ha mai sostenuto la tesi della Rai come ente pubblico. E anche prima della legge del '98 a nessuno è venuto in mente di promuovere una causa di lavoro contro l'azienda rivolgendosi al Tar". Un'opinione evidentemente condivisa dai giudici che il 29 luglio hanno depositato in cancelleria un'ordinanza di dodici pagine. Sulla questione della legittimità costituzionale il collegio ha capovolto la decisione del giudice del 700, ritenendo, in linea astratta, ammissibile il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Nell'ordinanza viene però ricordato, in relazione al caso specifico, che la Corte costituzionale ha già giudicato manifestamente infondata l'ipotesi "di prolungamento del servizio di medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale". Nell'ordinanza viene poi chiarito che la ratio della legge del '92, "non tanto si rinviene, come sostiene parte reclamante (Corsi e i suoi legali, ndr), nell'interesse dell'amministrazione ad avvalersi dell'opera del dipendente per altri due anni, quanto nell'interesse pubblico a evitare scoperture di organico tra i dipendenti pubblici e ad assicurare quindi il buon andamento e l'efficienza della Pubblica amministrazione". Giudicati "inconferenti" o "privi di significato" i richiami agli articoli 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, il collegio sul punto conclude: "La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata". "Alla natura giuridica della Rai Radio Televisione Italiana spa" vengono riservate nell'ordinanza quattro pagine utilizzate per confutare le argomentazioni dei legali del giornalista e Linda D'Ancona e Umberto Marconi confermare in pieno e arricchire le motivazioni già espresse dalla Beneduce. Da qui la decisione del tribunale di respingere il reclamo. Conclusa la fase d'urgenza, resta il giudizio di merito; il 29 novembre 2004 si terrà la prima udienza davanti al giudice Beneduce. (IUSTITIA)

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